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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16109/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comproprietari)

La controversia

Una madre aveva donato ai quattro figli singole porzioni di un fabbricato, mantenendo in comunione tra tutti alcune aree di pertinenza e inserendo nelle donazioni una clausola che regolava l’accesso e l’attraversamento delle aree comuni, con limitazione dell’uso in caso di alienazione a terzi estranei. Successivamente tre dei figli avevano chiesto la divisione delle aree indivise e il tribunale aveva accolto una delle soluzioni peritali con conguaglio a carico della sorella. La corte d’appello aveva confermato la decisione. In cassazione la soccombente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1062 e 1112 c.c., sostenendo che la donante avesse costituito una servitù per destinazione del padre di famiglia non eliminabile in sede divisoria e che la divisione avrebbe fatto cessare l’uso cui le terrazze erano destinate; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la collocazione della strada carrabile da realizzare, che secondo la donazione sarebbe dovuta sorgere in una certa posizione mentre il progetto accolto la poneva altrove; 3) omesso esame del sacrificio patrimoniale imposto alla ricorrente, per la perdita di un accesso panoramico, l’assegnazione di una particella ritenuta meno utile e il conguaglio di euro 3.000 senza criteri esplicitati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la clausola delle donazioni disciplinava l’uso delle aree in funzione della comunione e non costituiva un vincolo perpetuo: in sede di divisione il giudice può conformare l’assetto delle porzioni e, nei limiti dell’oggetto della divisione, costituire servitù strumentali senza necessità di una domanda autonoma, purché non imponga pesi e limitazioni eccessivi. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 1112 c.c. perché la norma richiede la cessazione integrale della funzione del bene comune, non la sola modificazione della modalità di accesso, e nel caso concreto l’accesso ai cespiti rimaneva garantito. I secondi due motivi sono stati dichiarati inammissibili: la Corte ha rilevato, da un lato, che la collocazione della stradella carrabile era stata effettivamente esaminata e che la censura mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione degli atti; dall’altro, che la motivazione sul conguaglio e sull’assetto divisionale era stata fornita in modo incensurabile e che anche qui il ricorso sollecitava un riesame del merito, precluso in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1062 c.c.

    la disposizione relativa alla servitù può risultare da una regolamentazione negoziale espressa; in divisione il giudice può conformare i beni e i relativi accessi entro i limiti dell’oggetto divisorio, senza creare un vincolo perpetuo incompatibile con lo scioglimento della comunione

  • art. 1112 c.c.

    richiede la cessazione integrale della funzione del bene comune, non il semplice mutamento delle modalità di esercizio o di accesso

  • art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.

    non consente di ottenere una nuova valutazione del fatto o degli atti, ma solo di censurare l’omesso esame di un fatto decisivo effettivamente non considerato

  • art. 348-ter co. 5 c.p.c.

    in presenza di doppia conforme opera un ostacolo alla cognizione di merito in sede di legittimità

  • art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nello scioglimento della comunione, il giudice può modellare l’assetto delle porzioni e degli accessi, anche mediante servitù o pesi strumentali, purché resti entro i beni effettivamente in divisione e non imponga limitazioni eccessive.
  • Una clausola negoziale che regoli l’uso reciproco di aree comuni in relazione alla permanenza della comunione non integra necessariamente una servitù destinata a sopravvivere alla divisione; la sua efficacia va letta in coerenza con il complessivo assetto divisorio.
  • L’art. 1112 c.c. ricorre solo quando il bene comune perda del tutto la sua funzione; non è sufficiente lamentare la perdita di una specifica modalità di accesso o di godimento se l’utilità essenziale permane.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una diversa lettura degli atti o una nuova valutazione del merito, specie quando il fatto risulti già esaminato dalla sentenza impugnata.
  • In presenza di motivazione congrua sul conguaglio e sulla formazione delle porzioni, le scelte distributive del giudice di merito non sono censurabili in cassazione come errori di fatto, salvo violazioni del paradigma dell’omesso esame o di specifiche norme di diritto.

Come è indicizzato

MaterieComunionePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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