Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 29/01/2018 n. 149 - Comm. Trib. Prov. Agrigento

Motivazione -obbligo - allegazione sentenza - contribuente parte nel processo -necessità - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto che l’avviso di liquidazione fosse insufficientemente motivato perché non allegava la sentenza civile richiamata quale titolo dell’imposizione. La questione riguardava l’obbligo dell’amministrazione di allegare all’atto il documento richiamato e, in particolare, se tale obbligo sussistesse anche quando il contribuente aveva già partecipato al giudizio civile ed era quindi agevolmente a conoscenza della sentenza.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto non necessario allegare la sentenza all’avviso di liquidazione, poiché il contribuente aveva preso parte al relativo processo civile in qualità di parte convenuta e conosceva, o avrebbe dovuto conoscere, il contenuto del provvedimento richiamato. Non può quindi essere imposto all’amministrazione di allegare un documento già nella disponibilità conoscitiva del destinatario, né il contribuente è tenuto a svolgere una ricerca estranea alla propria conoscenza personale del giudizio.

Norme richiamate

  • Norme in materia di motivazione degli atti tributari e allegazione dei documenti richiamati

    L’obbligo di allegazione del documento richiamato nell’atto non opera necessariamente quando il contribuente ne abbia già avuto conoscenza diretta e qualificata, ad esempio perché era parte del giudizio cui il documento si riferisce. In tale situazione, l’atto può ritenersi motivato anche senza materiale allegazione della sentenza.

  • Cassazione, sentenza n. 24279/2009

    Richiamata come orientamento conforme alla soluzione secondo cui non è necessaria l’allegazione della sentenza conosciuta dal contribuente.

  • Cassazione, sentenza n. 1906/2008

    Richiamata come precedente conforme in tema di conoscenza effettiva del documento posto a fondamento dell’atto.

  • Cassazione, sentenza n. 21348/2008

    Richiamata come precedente conforme alla possibilità di escludere l’obbligo di allegazione quando il documento sia già conosciuto dal destinatario.

  • Cassazione, sentenza n. 28058/2008

    Richiamata come ulteriore precedente conforme sul rapporto tra motivazione dell’atto e conoscenza pregressa del documento richiamato.

Massime di principio

  • L’amministrazione deve consentire al contribuente di comprendere le ragioni dell’imposizione, ma l’obbligo di allegare i documenti richiamati può essere escluso quando il contribuente ne abbia già avuto conoscenza effettiva.
  • La partecipazione personale a un precedente giudizio costituisce normalmente un indice forte di conoscenza della sentenza richiamata in un successivo atto tributario.
  • Non è necessaria una nuova allegazione di documenti già nella disponibilità conoscitiva del contribuente; tuttavia, la mera possibilità astratta di reperirli non dovrebbe essere confusa con una conoscenza effettiva o facilmente dimostrabile.
  • In casi analoghi occorre verificare se il documento richiamato sia realmente identificabile, se il contribuente abbia partecipato al procedimento e se il suo contenuto fosse concretamente conoscibile senza attività di ricerca sproporzionata.
  • Se il contribuente non era parte del procedimento, non aveva ricevuto il documento o non poteva comprenderne il contenuto dal solo atto, l’omessa allegazione potrebbe invece incidere sulla validità della motivazione e sul diritto di difesa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.