Ordinanza n. 7536/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 3284/2026, che aveva accolto in parte l’appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lazio, Sez. I, n. 2625/2026, ordinando all’Amministrazione di rideterminarsi sulla posizione della studentessa nella procedura di ammissione a Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale il privato
La controversia
Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha chiesto, ai sensi dell’art. 58 c.p.a., la revoca dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 3284/2026 e, in subordine, chiarimenti sulle modalità della sua esecuzione ai sensi degli artt. 59 e 112, comma 5, c.p.a. A sostegno della revoca ha allegato: l’emersione di un numero di posti disponibili inferiore a duecento; le numerose istanze stragiudiziali di altri studenti volte a ottenere lo scorrimento della graduatoria e l’assegnazione di una sede; il conseguimento da parte della studentessa di soli 6 CFU; e difficoltà organizzative degli Atenei, anche in considerazione della conclusione del secondo semestre e dei costi delle attività didattiche di recupero. In subordine ha domandato che fossero precisati l’ambito soggettivo e le condizioni di esecuzione dell’ordinanza, in particolare rispetto allo scorrimento, al recupero dei CFU e all’organizzazione didattica.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di revoca: gli elementi dedotti non integravano un mutamento delle circostanze né un fatto anteriore conosciuto solo successivamente, e il Ministero non aveva comunque provato quando ne avesse acquisito conoscenza. Il dato sui posti disponibili non era decisivo, poiché l’ordinanza presupponeva l’esistenza di numerosi posti vacanti senza fissarne il numero e, secondo la stessa prospettazione ministeriale, i posti residui erano sufficienti per la pretesa cautelare. Le istanze di altri studenti non erano idonee a fondare la revoca, perché provenivano da soggetti non destinatari del dictum e non vincolavano l’Amministrazione. Il rilievo sui 6 CFU non costituiva una sopravvenienza e, in ogni caso, il d.m. n. 1115/2025 contempla l’inserimento in graduatoria anche degli studenti che abbiano superato un solo insegnamento; il dato rileva però per le condizioni di esecuzione. Le difficoltà organizzative non rientravano nei presupposti dell’art. 58 e non potevano paralizzare una pretesa riconosciuta fondata in sede cautelare. Accolte le richieste di chiarimenti: lo scorrimento virtuale va effettuato soltanto per la studentessa e per gli altri appellanti vittoriosi in analoghi appelli cautelari; l’eventuale ammissione con riserva al secondo semestre è subordinata al superamento della prova di recupero dei CFU, dato che la studentessa ha conseguito 6 CFU anziché i 18 richiesti per l’accesso al secondo semestre. La prova straordinaria deve essere organizzata dall’Ateneo presso cui si sono svolte le prove del semestre filtro, concedendo un termine di preparazione tra 20 e 60 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza. Il mancato superamento comporta la perdita di efficacia dell’ammissione cautelare, ferma la possibilità di proseguire negli insegnamenti affini secondo la disciplina applicabile agli studenti che non hanno superato il semestre filtro. Se la prova è superata, l’Ateneo può organizzare il recupero delle lezioni concluse con soluzioni autonome, anche ammettendo la studentessa in sovrannumero al secondo semestre dell’anno accademico 2026/2027 pur mantenendo l’immatricolazione con riserva dal 2025/2026; non sussiste un obbligo di attivare percorsi didattici dedicati. Spese della fase compensate.
Norme richiamate
l’istanza di revoca ex art. 58 c.p.a. non è suscettibile di accoglimento, poiché nessuno degli elementi allegati dal Ministero integra i presupposti indicati dall’art. 58 c.p.a. ai fini della revoca di provvedimenti cautelari, cioè un mutamento delle circostanze, ovvero un fatto anteriore di cui si è acquisita conoscenza dopo il provvedimento cautelare (nel qual caso la parte richiedente deve fornire la prova del momento in cui ne è venuta a conoscenza: prova che, peraltro, nel caso di specie non è stata data);
La revoca di un provvedimento cautelare richiede un mutamento delle circostanze o la sopravvenuta conoscenza di un fatto anteriore; in quest’ultimo caso, l’istante deve provare il momento in cui ne ha acquisito conoscenza.
artt. 59 e 112, comma 5, c.p.a.
Pertanto, la Sezione formula, ai sensi degli artt. 59 e 112, comma 5, c.p.a., i seguenti chiarimenti sulle modalità di esecuzione dell’ordinanza cautelare indicata nelle premesse
Le disposizioni sono utilizzabili per fornire chiarimenti sulle modalità di esecuzione di un’ordinanza cautelare; nel caso concreto i chiarimenti precisano destinatari e modalità dello scorrimento virtuale, condizioni dell’ammissione con riserva e adempimenti relativi al recupero dei CFU.
art. 3 d.m. n. 1115/2025
in ogni caso, poiché, ai sensi dell’art. 3 del d.m. n. 1115/2025, condizione ineludibile per l’accesso degli studenti al secondo semestre del corso di laurea è il superamento degli esami relativi agli insegnamenti del primo semestre e, quindi, il conseguimento di un minimo di n. 18 CFU, mentre nel caso di specie l’appellante ha riportato una sola sufficienza, conseguendo solo n. 6 CFU, nel caso di esito positivo della verifica di cui al punto A, l’accesso – con riserva – della parte interessata al secondo semestre del corso di laurea è comunque subordinato al superamento, da parte sua, della prova di recupero dei crediti formativi universitari (CFU) ex art. 4 del d.m. n. 1115/2025;
L’accesso al secondo semestre presuppone almeno 18 CFU; l’ammissione cautelare con riserva di chi ne abbia conseguiti meno resta subordinata al superamento della prova di recupero prevista dal decreto ministeriale.
art. 1, comma 1, lettere g), h) e i), d.m. n. 1115/2025
è stato lo stesso d.m. n. 1115 del 22 dicembre 2025 ad allargare le coorti degli ammessi agli studenti che hanno conseguito la sufficienza in uno solo dei tre insegnamenti previsti e che quindi possiedono solo n. 6 CFU, i quali ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettere g), h) e i), del citato decreto ministeriale risultano collocati nelle sezioni settima, ottava e nona della graduatoria di merito;
Il decreto ministeriale include nella graduatoria di merito, nelle sezioni indicate, anche gli studenti che abbiano conseguito la sufficienza in un solo insegnamento e 6 CFU.
art. 4 d.m. n. 1115/2025
detta prova – straordinaria – dovrà essere espletata dalla parte interessata presso l’Ateneo nel quale ha svolto le prove di esame del primo semestre (c.d. semestre filtro) e l’Ateneo la dovrà strutturare e organizzare sulla falsariga del citato art. 4, accordando alla parte interessata un congruo termine per la relativa preparazione, non inferiore a venti (20) giorni e non superiore a sessanta (60) giorni, a decorrere dalla pubblicazione della presente ordinanza, con l’avviso che l’eventuale mancato superamento della prova comporterà la perdita di efficacia della misura dell’ammissione con riserva al secondo semestre del corso di studi, come derivante dall’applicazione dell’ordinanza cautelare della Sezione;
La prova straordinaria di recupero va organizzata dall’Ateneo presso cui si sono svolte le prove del semestre filtro, secondo la disciplina dell’art. 4, con un termine di preparazione compreso tra 20 e 60 giorni; il mancato superamento determina la perdita di efficacia dell’ammissione cautelare con riserva.
Massime di principio
- La revoca di una misura cautelare ai sensi dell’art. 58 c.p.a. presuppone un mutamento delle circostanze o la sopravvenuta conoscenza di un fatto anteriore; chi invoca quest’ultima deve provare quando ne ha avuto conoscenza. Circostanze che non modificano il presupposto decisivo della misura o che non incidono sul bilanciamento già effettuato non ne giustificano la revoca.
- Un’ordinanza cautelare vincola l’Amministrazione nei confronti dei suoi destinatari, ma non si estende automaticamente a soggetti terzi che non ne siano destinatari; le istanze autonome di tali soggetti non ampliano di per sé l’ambito soggettivo del dictum.
- Quando l’ammissione cautelare a un corso universitario è disposta con riserva e lo studente non ha ancora conseguito i CFU richiesti per accedere al semestre successivo, l’accesso può essere subordinato al superamento di una prova straordinaria di recupero, da organizzarsi secondo le modalità e i termini precisati dal giudice.
- L’ammissione universitaria cautelare con riserva, in quanto misura provvisoria e strumentale alla tutela interinale fino alla decisione di merito, non impone all’Ateneo di predisporre percorsi didattici dedicati; spetta all’Ateneo individuare, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, soluzioni per il recupero delle attività didattiche compatibili con l’esecuzione della misura.
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