Sentenza n. 3841/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione cautelare del decreto (codice pratica -OMISSIS--OMISSIS-) dello Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Milano del 13.11.2025, con cui è stato revocato il nulla osta rilasciato in favore del lavoratore odierno ricorrente in data 21.05.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato non stagionale, motivata dall'irregolarità del certificato di idoneità alloggiativa
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro ottenuto nell'ambito del Decreto flussi 2024, chiedendo anche la rimessione in termini per errore scusabile ai sensi dell'art. 37 c.p.a. Ha dedotto di avere notificato tardivamente il ricorso non per negligenza, ma per la scarsa conoscenza della lingua italiana e per la complessità tecnico-giuridica del provvedimento, che gli avrebbero impedito di percepirne l'immediata lesività. Nel merito ha dedotto eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei fatti, violazione del principio di conservazione degli atti, violazione dell'art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 e insussistenza di una responsabilità a suo carico. La revoca era stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, fondata sull'accertamento comunale secondo cui il certificato di idoneità alloggiativa prodotto non aveva corrispondenza con gli atti dell'amministrazione. Il ricorrente e il datore di lavoro avevano depositato un nuovo certificato relativo a un diverso immobile, senza contestare l'irregolarità originaria. Il Ministero ha eccepito l'irricevibilità del ricorso.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., rilevando la manifesta tardività dell'impugnazione. Il ricorrente aveva espressamente riconosciuto che il ricorso era stato notificato oltre il termine decadenziale di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento. La richiesta di rimessione in termini è stata respinta. L'art. 37 c.p.a. consente tale rimedio soltanto in presenza di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto, non imputabile alla parte, ed è istituto eccezionale, di stretta interpretazione, perché deroga alla perentorietà dei termini e al principio di parità delle parti. La mera allegazione della scarsa conoscenza della lingua italiana non integra, di per sé, un grave impedimento di fatto. Anche in materia di immigrazione grava sull'interessato l'onere di attivarsi tempestivamente per comprendere gli atti adottati nel procedimento, eventualmente acquisendo assistenza o informazioni. Tale onere vale anche per la revoca del nulla osta, poiché l'atto incide direttamente sulla posizione del lavoratore già presente in Italia e gli era stato notificato unitamente al datore di lavoro. Inoltre, il datore aveva partecipato al procedimento e aveva riscontrato il preavviso dell'amministrazione, sicché il lavoratore avrebbe potuto ottenere tempestivamente da lui le informazioni necessarie. Il ricorso è stato quindi dichiarato irricevibile per tardività, senza esame dei motivi di merito. Le spese sono state compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione con sentenza in forma semplificata quando ricorrono i presupposti processuali, tra cui l'integrità del contraddittorio e la manifesta irricevibilità del ricorso.
art. 37 c.p.a.
rimessione in termini per errore scusabile
La rimessione in termini presuppone obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, non imputabile alla parte, tale da ostacolare l'esercizio del diritto di difesa; l'istituto è eccezionale e di stretta interpretazione.
art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
sottoscrivere il contratto di soggiorno ai sensi dell’art. 22, comma 6 del D.Lgs. n. 286/1998
Richiamato nel contesto della procedura successiva all'ingresso del lavoratore straniero e finalizzata al perfezionamento del rapporto di soggiorno e lavoro.
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998
violazione dell'art. 22, comma 5-ter, D.Lgs. n. 286/1998
Invocato dal ricorrente tra i motivi di merito, non esaminati dal giudice a causa dell'irricevibilità del ricorso.
Massime di principio
- La rimessione in termini per errore scusabile prevista dall'art. 37 c.p.a. è un rimedio eccezionale, applicabile soltanto in presenza di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto non imputabile alla parte, e va interpretata restrittivamente per non compromettere la perentorietà dei termini processuali e la parità delle parti.
- La mera scarsa conoscenza della lingua italiana del destinatario di un provvedimento amministrativo non integra, di per sé, un grave impedimento di fatto idoneo a giustificare la rimessione in termini; l'interessato deve attivarsi tempestivamente per acquisire la conoscenza dell'atto e dei suoi effetti, anche mediante assistenza di terzi.
- L'onere di attivarsi per comprendere il contenuto di un atto non redatto in una lingua conosciuta dal destinatario sussiste anche quando il procedimento riguarda l'immigrazione e il provvedimento incide direttamente sulla posizione del lavoratore straniero, come nel caso della revoca del nulla osta al lavoro.
- Quando il provvedimento di revoca del nulla osta è notificato anche al datore di lavoro, il lavoratore può essere tenuto a rivolgersi tempestivamente a quest'ultimo per acquisire informazioni sul contenuto e sull'esito del procedimento; la partecipazione del datore alla fase procedimentale esclude, in assenza di ulteriori circostanze, la configurabilità di un grave impedimento di fatto.
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