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Direttiva 2012/33

Direttiva 2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 , che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo

Normativa europea32012L0033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2012/33/UE modifica la direttiva 1999/32/CE per allineare il diritto dell’Unione ai più severi standard IMO/MARPOL sul tenore di zolfo dei combustibili, in particolare per il trasporto marittimo. Introduce limiti più stringenti per combustibili usati in navigazione, in porto e nelle aree SECA, rafforza i controlli, il campionamento e le sanzioni, e apre all’uso di metodi alternativi di riduzione delle emissioni. Prevede inoltre obblighi di relazione annuale, poteri delegati ed esecutivi della Commissione e un termine di recepimento al 18 giugno 2014.

Modifica della direttiva 1999/32/CE per rafforzare i limiti di zolfo dei combustibili, in particolare dei combustibili per uso marittimo, e disciplinare monitoraggio, controlli, deroghe e metodi alternativi di riduzione delle emissioni.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, per effetto delle misure nazionali di attuazione, ai combustibili utilizzati nel territorio degli Stati membri, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell’inquinamento, nonché ai combustibili immessi sul mercato e utilizzati a bordo delle navi. Riguarda in particolare combustibili per uso marittimo, oli combustibili pesanti, gasolio, gasolio marino e oli diesel marini; include le navi battenti qualsiasi bandiera, comprese quelle provenienti dall’esterno dell’Unione, e le navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso porti dell’Unione. Sono previste esclusioni e regimi speciali per taluni impianti di combustione, per i combustibili destinati a navi che usano metodi di riduzione delle emissioni con sistemi a circuito chiuso, per navi all’ormeggio che restano meno di due ore e per navi collegate all’alimentazione elettrica da terra.

Direttiva 2012/33/UE sul tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo

La direttiva interviene sulla direttiva 1999/32/CE per rafforzare la disciplina unionale sul contenuto di zolfo dei combustibili, con particolare attenzione al settore marittimo. Il legislatore UE richiama gli obiettivi della politica ambientale dell’Unione, la necessità di un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente e l’esigenza di allineare il diritto UE agli standard internazionali dell’IMO/MARPOL.

Finalità e contesto normativo

La direttiva nasce dall’esigenza di ridurre le emissioni di anidride solforosa e di particolato generate dal trasporto marittimo, considerate causa di inquinamento atmosferico, acidificazione e impatti rilevanti nelle aree portuali e costiere. Il testo sottolinea anche il rischio di effetti economici e di spostamento modale verso la strada, che la Commissione e gli Stati membri devono contrastare con misure di accompagnamento e con il ricorso a tecnologie alternative.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica ai combustibili utilizzati nel territorio degli Stati membri, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell’inquinamento, nonché ai combustibili immessi sul mercato e usati a bordo delle navi. Rilevano in particolare gli oli combustibili pesanti, i gasoli, i gasoli marini, gli oli diesel marini e i combustibili per uso marittimo; sono inoltre disciplinate le navi battenti qualsiasi bandiera, comprese quelle provenienti da paesi terzi, e le navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso porti dell’Unione.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 aggiorna le definizioni tecniche dei combustibili, distinguendo tra olio combustibile pesante, gasolio, olio diesel marino e gasolio marino in coerenza con le classificazioni doganali NC e con la norma ISO 8217. Viene inoltre introdotta una definizione ampia di "metodo di riduzione delle emissioni", che comprende apparecchiature, dispositivi, combustibili alternativi o altre soluzioni equivalenti, purché verificabili, quantificabili e applicabili.

Limiti di zolfo per combustibili terrestri e per uso marittimo

Per gli oli combustibili pesanti, l’articolo 3 impone in via generale il limite dell’1 % in massa; sono previste deroghe transitorie fino al 31 dicembre 2015 per alcune categorie di impianti di combustione e raffinerie, condizionate al rispetto di specifici limiti di emissione di SO2 e all’autorizzazione dell’autorità competente. Dal 1º gennaio 2016 il regime viene riallineato alla direttiva 2010/75/UE per gli impianti di combustione rientranti nel capo III di tale direttiva.

Per i gasoli, l’articolo 4 conferma il limite dello 0,10 % in massa.

Per i combustibili per uso marittimo, l’articolo 3 bis vieta l’uso di combustibili con tenore di zolfo superiore al 3,50 % in massa, salvo quelli destinati ad approvvigionare navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni con sistemi a circuito chiuso.

Limiti più severi nelle aree marittime e per le navi passeggeri

L’articolo 4 bis introduce un sistema di limiti progressivi nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell’inquinamento. Nelle aree di controllo delle emissioni di SOx si applicano 1,00 % fino al 31 dicembre 2014 e 0,10 % dal 1º gennaio 2015; nelle altre aree il limite è 3,50 % dal 18 giugno 2014 e 0,50 % dal 1º gennaio 2020.

Per le navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso porti dell’Unione, si applica il limite dell’1,50 % fino al 1º gennaio 2020. Gli Stati membri devono inoltre garantire la corretta tenuta dei giornali di bordo, la disponibilità di combustibili conformi nei porti e nei terminali e la cooperazione con le autorità portuali quando una nave non riesca a reperire combustibile conforme.

La disposizione precisa che la nave non è tenuta a deviare dalla rotta o a ritardare indebitamente il viaggio per ottenere il combustibile conforme; l’autorità nazionale valuta tutte le circostanze del caso e può rinunciare a misure di controllo quando la mancata disponibilità sia adeguatamente provata. Lo Stato di approdo informa la Commissione quando una nave dimostra la non disponibilità del combustibile conforme.

Navi all’ormeggio nei porti dell’Unione

L’articolo 4 ter impone alle navi all’ormeggio nei porti dell’Unione di non utilizzare combustibili per uso marittimo con zolfo superiore allo 0,10 % in massa. Gli equipaggi devono disporre di tempo sufficiente per completare le operazioni di cambio combustibile il più presto possibile dopo l’arrivo e il più tardi possibile prima della partenza, e i tempi di tali operazioni devono essere annotati nei giornali di bordo.

La regola non si applica quando la sosta prevista è inferiore a due ore o quando la nave è all’ormeggio con motori spenti e collegata a un sistema elettrico lungo la costa. La direttiva impone inoltre che i gasoli per uso marittimo non siano immessi sul mercato se superano lo 0,10 % di zolfo in massa.

Metodi alternativi di riduzione delle emissioni

L’articolo 4 quater consente alle navi di utilizzare metodi alternativi di riduzione delle emissioni in alternativa ai combustibili conformi, purché le riduzioni di anidride solforosa siano costantemente almeno equivalenti a quelle ottenute con i limiti previsti dagli articoli 4 bis e 4 ter. I valori equivalenti sono fissati nell’allegato I, mentre i criteri tecnici di utilizzo sono contenuti nell’allegato II.

Tra le soluzioni richiamate figurano i sistemi di depurazione dei gas di scarico, il mix di combustibile e gas naturale liquefatto e i biocarburanti, con specifiche condizioni di compatibilità ambientale. Gli Stati membri devono inoltre incoraggiare l’energia elettrica prodotta a terra per le navi ormeggiate.

Approvazione, sperimentazione e sostegni finanziari

L’articolo 4 quinquies distingue tra metodi di riduzione delle emissioni soggetti alla direttiva 96/98/CE e altri metodi da approvare secondo la procedura COSS, tenendo conto delle linee guida IMO, dei risultati delle sperimentazioni, degli impatti ambientali e della verificabilità.

L’articolo 4 sexies consente sperimentazioni di nuovi metodi su navi battenti bandiera nazionale o in zone sotto giurisdizione dello Stato membro, anche in cooperazione con altri Stati membri. Le condizioni sono stringenti:

  • informazione scritta alla Commissione e allo Stato di approdo almeno sei mesi prima;
  • durata massima dell’autorizzazione pari a 18 mesi;
  • installazione di apparecchiature a prova di manomissione per il monitoraggio continuo;
  • riduzioni di emissione almeno equivalenti ai valori limite previsti;
  • disponibilità di sistemi adeguati per la gestione dei rifiuti;
  • valutazione dell’impatto sull’ambiente marino;
  • comunicazione e pubblicazione dei risultati entro sei mesi dalla conclusione.

L’articolo 4 septies consente misure finanziarie a favore degli operatori interessati, purché compatibili con la disciplina sugli aiuti di Stato.

Controlli, campionamento e analisi

L’articolo 6 rafforza il sistema di verifica della conformità mediante campionamento periodico, ispezione dei giornali di bordo e dei bollettini di consegna, nonché analisi tempestiva dei campioni. Il metodo di riferimento per determinare il tenore di zolfo è l’ISO 8754:2003 o il PrEN ISO 14596:2007; per i combustibili marittimi si richiama anche la procedura di verifica dell’appendice VI dell’allegato VI MARPOL.

La Commissione può adottare atti di esecuzione su frequenza dei campionamenti, metodi e definizione di campione rappresentativo.

Relazioni, monitoraggio e sviluppo ulteriore della disciplina

L’articolo 7 impone agli Stati membri di presentare ogni anno, entro il 30 giugno, una relazione sulla conformità relativa all’anno civile precedente, basata su campionamenti, analisi e ispezioni. La Commissione, entro dodici mesi, elabora e pubblica una relazione sull’attuazione della direttiva, tenendo conto anche delle notifiche sulla mancata disponibilità di combustibile conforme.

Entro il 31 dicembre 2013 la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, eventualmente accompagnata da proposte legislative, sulla possibilità di ridurre ulteriormente l’inquinamento atmosferico, valutando qualità dell’aria, acidificazione, costi del combustibile, impatto del trasferimento modale e progressi tecnologici. Entro il 31 dicembre 2012, inoltre, deve essere elaborato con gli Stati membri e le parti interessate un pacchetto di misure adeguate per favorire la conformità e ridurre gli effetti negativi.

Poteri delegati ed esecutivi

La direttiva attribuisce alla Commissione poteri delegati per aggiornare gli allegati I e II e per adeguare talune definizioni e disposizioni al progresso tecnico e scientifico. La delega decorre dal 17 dicembre 2012 per cinque anni, con proroga tacita salvo opposizione di Parlamento o Consiglio; la delega può essere revocata in ogni momento.

Sono inoltre previsti poteri di esecuzione secondo il regolamento (UE) n. 182/2011 e la procedura d’esame, in particolare per i requisiti dettagliati di monitoraggio e per il contenuto/formato delle relazioni degli Stati membri.

Sanzioni e enforcement nazionale

L’articolo 11 impone agli Stati membri di fissare sanzioni per le violazioni delle misure nazionali di recepimento. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive; possono includere multe strutturate in modo da eliminare i vantaggi economici dell’illecito e da crescere in caso di recidiva. La direttiva richiama, quindi, un obbligo di risultato nella costruzione di un apparato sanzionatorio nazionale adeguato.

Recepimento, entrata in vigore e margini nazionali

Il termine di recepimento è fissato al 18 giugno 2014. Gli Stati membri devono dare immediata comunicazione alla Commissione delle misure adottate e, in sede di pubblicazione ufficiale, indicare il riferimento alla direttiva o corredare le disposizioni di tale riferimento. Devono inoltre trasmettere il testo delle principali disposizioni interne adottate.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Profili di discrezionalità per gli Stati membri

Pur imponendo limiti e standard comuni, la direttiva lascia agli Stati membri margini nella scelta delle forme di recepimento, nell’organizzazione dei controlli, nella disciplina puntuale delle sanzioni e nell’eventuale adozione di misure finanziarie o di sostegno, purché compatibili con le regole sugli aiuti di Stato. Gli Stati possono inoltre mantenere o introdurre misure più rigorose in forza dell’articolo 193 TFUE, e possono promuovere soluzioni infrastrutturali e tecnologiche come l’alimentazione elettrica da terra e altre tecnologie alternative.

Disposizioni principali

Allineamento ai limiti IMO/MARPOL e obiettivi ambientali

La direttiva modifica la 1999/32/CE per garantire coerenza con l’allegato VI riveduto della convenzione MARPOL e con gli obiettivi di tutela della qualità dell’aria e della salute umana. Mira a ridurre le emissioni di anidride solforosa e particolato del trasporto marittimo, contenere l’acidificazione e limitare lo spostamento modale verso la strada.

Definizioni e chiarimenti sui combustibili

Rivede le definizioni di olio combustibile pesante, gasolio, olio diesel marino, gasolio marino e introduce la nozione di "metodo di riduzione delle emissioni" come apparecchiatura, materiale, strumento, dispositivo, combustibile alternativo o metodo verificabile, quantificabile e applicabile in alternativa ai combustibili low sulfur.

Limiti per oli combustibili pesanti e gasoli

L’articolo 3 impone che gli oli combustibili pesanti non superino l’1 % di zolfo in massa e, dal 1º gennaio 2016, sostituisce il regime transitorio con deroghe collegate alla direttiva 2010/75/UE e a specifici limiti di emissione di SO2. L’articolo 4 impone per i gasoli un tenore massimo di zolfo dello 0,10 % in massa.

Limiti per combustibili per uso marittimo in porto e in navigazione

L’articolo 4 bis stabilisce limiti progressivi nelle acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell’inquinamento: 1,00 % fino al 31 dicembre 2014 e 0,10 % dal 1º gennaio 2015 nelle aree SECA; 3,50 % dal 18 giugno 2014 e 0,50 % dal 1º gennaio 2020 nelle altre aree. Per le navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso porti dell’Unione si applica il limite dell’1,50 % fino al 1º gennaio 2020. È inoltre previsto l’obbligo di garantire la disponibilità del combustibile conforme e di tenere giornali di bordo corretti.

Navi all’ormeggio e alimentazione elettrica da terra

L’articolo 4 ter impone che le navi all’ormeggio nei porti dell’Unione non usino combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore allo 0,10 %, con eccezione per soste previste inferiori a due ore e per navi con motori spenti collegate a un sistema elettrico lungo la costa. Gli Stati membri sono incoraggiati a promuovere l’elettricità da terra e devono registrare i tempi delle operazioni di cambio combustibile.

Metodi alternativi di riduzione delle emissioni

L’articolo 4 quater autorizza l’uso, in porti e acque soggette alla giurisdizione degli Stati membri, di metodi alternativi che garantiscano riduzioni di SO2 almeno equivalenti ai limiti sui combustibili. Gli allegati I e II fissano valori di emissione equivalenti e criteri d’uso; la Commissione può adottare atti delegati per aggiornarli e atti di esecuzione per i requisiti di monitoraggio.

Approvazione e sperimentazione dei metodi alternativi

L’articolo 4 quinquies disciplina l’approvazione dei metodi di riduzione delle emissioni installati a bordo delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, rinviando alla direttiva 96/98/CE o alla procedura COSS. L’articolo 4 sexies consente sperimentazioni per massimo 18 mesi, previo preavviso di sei mesi alla Commissione e allo Stato di approdo, con monitoraggio continuo, sistemi di gestione dei rifiuti e pubblicazione dei risultati. L’articolo 4 septies ammette misure finanziarie conformi alle regole sugli aiuti di Stato.

Campionamento, analisi e verifica

L’articolo 6 rafforza i controlli mediante campionamento periodico, ispezione dei giornali di bordo e dei bollettini di consegna del combustibile, analisi senza ritardo e uso di metodi di riferimento ISO 8754:2003 o PrEN ISO 14596:2007. La Commissione può adottare atti di esecuzione su frequenza, metodi e definizione di campione rappresentativo.

Relazioni e monitoraggio della Commissione

L’articolo 7 impone agli Stati membri una relazione annuale entro il 30 giugno sull’anno civile precedente; la Commissione pubblica una relazione di sintesi entro dodici mesi. Entro il 31 dicembre 2013 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla possibilità di ridurre ulteriormente l’inquinamento atmosferico, tenendo conto dei costi del combustibile, dell’acidificazione, dell’impatto economico del trasferimento modale e dei progressi tecnologici. Entro il 31 dicembre 2012 la Commissione deve inoltre elaborare misure adeguate per promuovere la conformità e mitigare effetti negativi.

Poteri delegati ed esecutivi della Commissione

L’articolo 9 bis conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per cinque anni a decorrere dal 17 dicembre 2012, prorogabili tacitamente, con facoltà di revoca da parte di Parlamento e Consiglio e diritto di obiezione entro tre mesi. L’articolo 9 disciplina la procedura di comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Sanzioni nazionali

L’articolo 11 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni per le violazioni delle norme di recepimento, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Le multe possono essere calibrate per privare i responsabili almeno dei benefici economici dell’infrazione e aumentare in caso di recidiva.

Recepimento e decorrenza

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 18 giugno 2014 e comunicare alla Commissione le misure adottate, con riferimento espresso alla direttiva in sede di pubblicazione ufficiale. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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