Direttiva 2012/37
Direttiva di esecuzione 2012/37/UE della Commissione, del 22 novembre 2012 , che modifica taluni allegati delle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono soddisfare le sementi di Galega orientalis Lam., il peso massimo di un lotto di sementi di alcune specie di piante foraggere e le dimensioni del campione di Sorghum spp. Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva di esecuzione 2012/37/UE aggiorna alcuni allegati delle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE, entrambe relative alla commercializzazione delle sementi. L’intervento adegua i requisiti tecnici alla pratica produttiva e agli standard internazionali, in particolare per Galega orientalis, per il peso massimo dei lotti di sementi di graminacee e per le dimensioni dei campioni di alcune specie di Sorghum spp. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 dicembre 2013.
Modifica degli allegati delle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE in materia di commercializzazione delle sementi, con aggiornamento dei requisiti per Galega orientalis, del peso massimo dei lotti per le graminacee e delle dimensioni del campione per alcune specie di Sorghum spp.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepirla, e incide sulla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e di cereali disciplinata dalle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE. Le modifiche riguardano in particolare le sementi di Galega orientalis Lam., le sementi della famiglia Poaceae (Gramineae) e le sementi di Sorghum spp. nelle forme specificate. Non risultano esclusioni generali ulteriori rispetto all’ambito materiale definito dalle due direttive modificate.
Direttiva di esecuzione 2012/37/UE: modifica di alcuni allegati sulle sementi
La direttiva interviene su due atti fondamentali in materia di commercializzazione delle sementi, le direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE. L’obiettivo è adeguare alcuni requisiti tecnici alla realtà produttiva e ai criteri internazionali di controllo, con effetti su sementi di piante foraggere e cereali.
Finalità e contesto
La Commissione richiama, nei considerando, tre esigenze principali: valorizzare una caratteristica tipica di Galega orientalis (la durezza del seme); consentire, per alcune graminacee, l’aumento del peso massimo del lotto in presenza di adeguata autorizzazione; adeguare la disciplina di Sorghum spp. alle nuove esigenze del mercato del foraggio e della biomassa e alle norme ISTA. La direttiva si colloca quindi come atto di aggiornamento tecnico degli allegati delle direttive settoriali.
Modifiche alla direttiva 66/401/CEE
Per Galega orientalis Lam. l’allegato II, sezione I, punto 2, tabella A, viene modificato sostituendo il valore "60" con "60 (a) (b)". Il testo evidenzia che la durezza del seme è una caratteristica tipica della specie e che i requisiti di qualità devono tenerne conto oltre alla facoltà germinativa minima.
Sempre nella direttiva 66/401/CEE, l’allegato III relativo al peso massimo dei lotti viene modificato per la voce "Poaceae (Gramineae)". È introdotta una nota che consente di aumentare il peso massimo del lotto fino a 25 tonnellate, ma solo se il fornitore è stato autorizzato dall’autorità competente. La norma lascia agli Stati membri la possibilità di disciplinare l’autorizzazione, in coerenza con il risultato imposto dalla direttiva.
Modifiche alla direttiva 66/402/CEE
L’allegato III della direttiva 66/402/CEE viene riscritto per le voci relative a Sorghum bicolor, Sorghum bicolor x Sorghum sudanense e Sorghum sudanense. La direttiva differenzia espressamente le specie e gli ibridi, adeguando i valori delle dimensioni del campione alle caratteristiche dei semi e alle norme ISTA.
In particolare:
- per Sorghum bicolor (L.) Moench sono indicati i valori 30, 900 e 900;
- per Sorghum sudanense (Piper) Stapf sono indicati i valori 10, 250 e 250;
- dopo tale voce è inserita quella degli ibridi di Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf, con valori 30, 300 e 300.
Recepimento, notifica e trasparenza
Gli Stati membri devono adottare, entro il 31 dicembre 2013, le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e una tavola di concordanza tra queste e la direttiva.
Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di un riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; la modalità concreta di tale richiamo è lasciata agli Stati membri. È inoltre richiesto l’invio alla Commissione del testo delle principali disposizioni interne adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa è destinata agli Stati membri, che ne sopportano l’obbligo di risultato attraverso il recepimento nazionale entro il termine fissato.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei requisiti per Galega orientalis
Nell’allegato II, sezione I, punto 2, tabella A, della direttiva 66/401/CEE, per la specie Galega orientalis Lam. il numero "60" nella colonna 2 è sostituito da "60 (a) (b)". La modifica integra i requisiti di qualità con riferimenti alla durezza del seme, caratteristica tipica della specie, in aggiunta alla facoltà germinativa minima.
Aumento del peso massimo dei lotti per le Poaceae
Nell’allegato III della direttiva 66/401/CEE, la voce "Poaceae (Gramineae)" è sostituita con una formulazione che consente di aumentare il peso massimo del lotto fino a 25 tonnellate se il fornitore è stato autorizzato dall’autorità competente. La direttiva lascia quindi agli Stati membri un margine di discrezionalità nell’autorizzare tale aumento.
Dimensioni dei campioni per Sorghum spp.
Nell’allegato III della direttiva 66/402/CEE sono sostituite le voci relative a Sorghum bicolor, Sorghum bicolor x Sorghum sudanense e Sorghum sudanense, con nuove soglie di dimensione del campione: per Sorghum bicolor (L.) Moench 30, 900 e 900; per Sorghum sudanense (Piper) Stapf 10, 250 e 250. È inoltre inserita una voce separata per gli ibridi di Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf con valori 30, 300 e 300. La modifica mira ad adeguare i requisiti alle caratteristiche dei semi delle diverse sottospecie e agli standard ISTA.
Recepimento nazionale
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 31 dicembre 2013 e comunicarle immediatamente alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di un riferimento in sede di pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono scelte dagli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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