Direttiva 2012/35
Direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 , che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna in profondità la disciplina UE sulla formazione e certificazione della gente di mare per recepire gli emendamenti di Manila alla convenzione STCW. Introduce nuove definizioni, nuove figure professionali, standard formativi e medici rafforzati, regole più stringenti su certificati, convalide, controlli, qualità e prevenzione delle frodi. Riforma inoltre la procedura di riconoscimento dei sistemi di paesi terzi e disciplina la raccolta di dati statistici, con specifiche garanzie di anonimizzazione e protezione dei dati. Sono previste disposizioni transitorie fino al 1o gennaio 2017 e il termine generale di recepimento è fissato al 4 luglio 2014, salvo una scadenza anticipata al 4 gennaio 2015 per l’articolo relativo ai dati statistici.
Modifica della direttiva 2008/106/CE per allineare i requisiti minimi di formazione, certificazione e idoneità della gente di mare agli emendamenti di Manila della convenzione STCW e per rafforzare controlli, qualità, protezione dei dati e procedure di riconoscimento.
Ambito di applicazione
Si applica alla gente di mare imbarcata su navi rientranti nell’ambito della direttiva 2008/106/CE, agli Stati membri dell’Unione e, per alcune procedure, ai paesi terzi i cui sistemi di formazione e certificazione possono essere riconosciuti dall’Unione o dagli Stati membri. Riguarda comandanti, ufficiali, comuni, radiooperatori GMDSS, ufficiali elettrotecnici e personale con funzioni di sicurezza, protezione, antincendio, soccorso e assistenza medica, nonché le compagnie e le amministrazioni nazionali competenti. Sono previste eccezioni e regimi specifici per navi in viaggi costieri, navi passeggeri, petroliere, chimichiere, gasiere e per taluni periodi transitori fino al 1o gennaio 2017.
Modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare
La direttiva interviene in modo esteso sulla direttiva 2008/106/CE per adeguare la disciplina dell’Unione agli emendamenti di Manila della convenzione STCW. L’intervento mira a mantenere l’allineamento con il quadro internazionale della formazione e certificazione marittima, a rafforzare la sicurezza della navigazione e a migliorare la qualità della formazione, prevenendo al contempo frodi e pratiche illecite.
Finalità e contesto normativo
Il legislatore unionale richiama il carattere globale della navigazione marittima e la necessità di evitare conflitti tra obblighi internazionali degli Stati membri e obblighi derivanti dal diritto UE. Gli emendamenti di Manila hanno introdotto innovazioni rilevanti, in particolare su prevenzione delle frodi, norme mediche, formazione in materia di protezione, prevenzione dell’affaticamento e nuove figure professionali, come gli ufficiali elettrotecnici.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica alla gente di mare che presta servizio a bordo delle navi rientranti nell’ambito della direttiva 2008/106/CE e agli Stati membri chiamati ad adottare le misure di recepimento e applicazione. Coinvolge sia i soggetti che rilasciano e convalidano certificati sia le compagnie, gli organismi di formazione, le amministrazioni competenti e, per alcuni profili, i paesi terzi ai fini del riconoscimento dei loro sistemi STCW. Sono disciplinati anche settori speciali, come navi cisterna, chimichiere, gasiere, navi passeggeri, navi ro-ro passeggeri, unità operanti in viaggi costieri e navi soggette al GMDSS.
Nuove definizioni e inquadramento delle qualifiche
L’articolo 1 aggiorna le definizioni della direttiva 2008/106/CE, introducendo o riformulando, tra le altre, quelle di:
- norme radio;
- nave da passeggeri;
- codice STCW;
- servizio di navigazione;
- radiooperatore GMDSS;
- codice ISPS;
- ufficiale di protezione della nave;
- compiti di protezione;
- certificato di competenza;
- certificato di addestramento;
- prova documentale;
- ufficiale elettrotecnico;
- marittimo abilitato di coperta;
- marittimo abilitato di macchina;
- comune elettrotecnico.
L’effetto sistematico è quello di adeguare l’intero impianto della direttiva alla terminologia STCW aggiornata, includendo anche la dimensione della security e delle competenze tecnologiche.
Obbligo di formazione conforme alla STCW
L’articolo 3, paragrafo 1, sostituito, richiede agli Stati membri di assicurare che la gente di mare in servizio su navi di cui all’articolo 2 riceva una formazione almeno conforme ai requisiti della convenzione STCW riportati nell’allegato I. La gente di mare deve inoltre essere titolare dei certificati di competenza o di addestramento previsti, oppure delle prove documentali richieste.
Rilascio, validità e convalida dei certificati
L’articolo 5 è riformato in modo articolato:
- i certificati di competenza e di addestramento possono essere rilasciati solo a candidati che possiedono i requisiti previsti;
- il rilascio deve avvenire secondo la regola I/2, paragrafo 3, della convenzione STCW;
- i certificati di competenza sono rilasciati esclusivamente dagli Stati membri, che devono verificare l’autenticità e la validità delle prove documentali;
- le convalide devono avere numero unico, possono essere documenti separati e cessano con la perdita di validità del certificato convalidato, con la revoca, sospensione o annullamento, e in ogni caso dopo cinque anni.
È inoltre precisato che le convalide relative ai certificati di competenza e ai certificati di addestramento rilasciati a comandanti e ufficiali secondo le regole V/1-1 e V/1-2 sono rilasciate solo se sono soddisfatti tutti i requisiti della convenzione STCW e della direttiva.
Requisiti per il rilascio e registri nazionali
L’articolo 5, paragrafo 11, elenca i requisiti probatori per i candidati:
- identità;
- età minima prevista;
- idoneità medica conforme alla sezione A-I/9 del codice STCW;
- completamento del servizio di navigazione e dell’addestramento obbligatorio;
- possesso dei livelli di competenza richiesti.
Gli Stati membri devono inoltre mantenere registri di tutti i certificati di competenza e di addestramento, convalidati, scaduti, rinnovati, sospesi, annullati, smarriti o distrutti, nonché delle dispense concesse. Devono comunicare tali informazioni ad altri Stati membri, alle parti della convenzione STCW e alle compagnie che intendano verificare autenticità e validità dei titoli esibiti dai marittimi.
Dal 1o gennaio 2017, le informazioni richieste devono essere rese disponibili anche per via elettronica.
Informazioni statistiche e protezione dei dati
La direttiva introduce un obbligo annuale di trasmissione alla Commissione di dati selezionati, tratti dai registri nazionali, ai soli fini di analisi statistica e di elaborazione di politiche strategiche. Le informazioni non possono essere usate per finalità amministrative, giuridiche o di verifica. Il nuovo articolo 25 bis specifica che:
- i dati devono essere trasmessi in formato elettronico;
- gli Stati membri conservano i diritti di proprietà sui dati grezzi;
- le statistiche elaborate possono essere rese pubbliche secondo le regole sulla trasparenza del regolamento (CE) n. 1406/2002;
- i dati personali devono essere anonimizzati prima della trasmissione, usando software fornito o accettato dalla Commissione.
L’allegato V elenca puntualmente i dati da comunicare per certificati di competenza, convalide e, su base volontaria, certificati di addestramento.
Nuove figure e requisiti per settori speciali
La direttiva aggiorna e amplia i requisiti formativi per molte categorie di personale, fra cui:
- ufficiali di navigazione e comandanti;
- ufficiali e comuni del reparto macchine;
- ufficiali elettrotecnici e comuni elettrotecnici;
- radiooperatori GMDSS;
- personale di navi petroliere, chimichiere e gasiere;
- personale di navi passeggeri e ro-ro passeggeri;
- personale addetto a funzioni di sicurezza, antincendio, soccorso e assistenza medica.
Le regole dei capi II-VI dell’allegato I fissano età minima, servizio di navigazione, formazione teorica e pratica, competenze minime e, dove necessario, aggiornamenti quinquennali.
Viaggi costieri e flessibilità controllata
L’articolo 7 rivede il regime dei viaggi costieri. Gli Stati membri che si avvalgono delle norme relative ai viaggi costieri devono stipulare accordi con gli altri Stati membri o con le parti interessate della convenzione STCW, precisando aree commerciali e condizioni pertinenti. I certificati rilasciati nell’ambito di tali regimi possono essere riconosciuti da altri Stati membri per il servizio entro i limiti da essi definiti, sempre sulla base di accordi specifici.
Gli Stati membri devono inoltre rispettare i principi della sezione A-I/3 del codice STCW e indicare nelle convalide i limiti dei viaggi costieri.
Prevenzione delle frodi e sanzioni
L’articolo 8 impone misure adeguate per prevenire le frodi e altre pratiche illegali riguardanti certificati e convalide, con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. L’articolo 9 rafforza il quadro investigativo e disciplinare, imponendo procedure imparziali per i casi di incompetenza, azioni o omissioni pericolose e per la revoca, sospensione o annullamento dei titoli, oltre che per la prevenzione delle frodi. L’articolo 29 obbliga gli Stati membri a istituire un sistema sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi degli articoli 3, 5, 7, da 9 a 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24 e dell’allegato I.
Sistemi di qualità e controlli di conformità
L’articolo 10 richiede che tutte le attività di formazione, valutazione delle competenze, certificazione, incluse quelle mediche, convalida e rinnovo svolte da enti privati o pubblici siano sottoposte a un sistema di norme di qualità conforme alla sezione A-I/8 del codice STCW. Gli obiettivi formativi e i livelli di competenza devono essere chiaramente definiti e, per gli enti pubblici, deve comunque operare un sistema di qualità. Le relazioni sulle valutazioni devono essere trasmesse alla Commissione entro sei mesi.
Norme mediche e certificato medico
L’articolo 11 stabilisce un regime organico per l’idoneità fisica della gente di mare. Ogni Stato membro deve adottare norme e procedure per il certificato medico, con medici riconosciuti dallo Stato per gli esami dei marittimi. Il certificato medico è richiesto a chi presta servizio in mare con certificati STCW e ha validità massima di due anni; per i minori di diciotto anni il limite è di un anno. Se la validità scade durante il viaggio, si applica la regola I/9 della convenzione STCW. In casi urgenti, lo Stato membro può autorizzare il lavoro senza certificato valido.
Rinnovo dei certificati e aggiornamento professionale
L’articolo 12 rafforza il rinnovo dei certificati di competenza e di addestramento. Per comandanti e ufficiali su navi cisterna è richiesto, a intervalli non superiori a cinque anni, di dimostrare il mantenimento della competenza specifica secondo la sezione A-I/11 del codice STCW. Gli Stati membri devono confrontare i livelli di competenza dei certificati emessi fino al 1o gennaio 2017 con quelli della parte A del codice STCW e stabilire se imporre corsi di ripasso o valutazioni. Devono inoltre garantire la disponibilità a bordo dei testi delle più recenti modifiche nazionali e internazionali in materia di sicurezza della vita in mare, protezione e tutela dell’ambiente marino.
Idoneità al servizio: riposi, deroghe e alcol
L’articolo 15 costituisce una delle modifiche più rilevanti. Gli Stati membri devono:
- prevedere periodi di riposo obbligatorio per il personale di guardia e per chi svolge compiti di sicurezza, protezione e prevenzione dell’inquinamento;
- organizzare i turni in modo da evitare che l’affaticamento comprometta l’efficienza;
- garantire almeno 10 ore di riposo ogni 24 ore e 77 ore ogni 7 giorni;
- consentire la suddivisione del riposo in non più di due periodi, di cui uno di almeno 6 ore, con intervalli non superiori a 14 ore;
- limitare le deroghe alle situazioni di emergenza o operative eccezionali e, tramite contratti collettivi autorizzati o registrati, solo entro rigidi limiti, senza mai derogare al minimo di 10 ore nelle 24 ore;
- fissare un limite alcolemico massimo per comandanti, ufficiali e altri marittimi impegnati in compiti di sicurezza, protezione e tutela ambientale, non superiore allo 0,05% o a 0,25 mg/l nell’alito.
Riconoscimento dei certificati di paesi terzi
L’articolo 19 riforma la procedura di riconoscimento dei certificati di competenza e di addestramento rilasciati da paesi terzi. Uno Stato membro che intenda riconoscere tali titoli presenta una domanda motivata alla Commissione. La Commissione decide con atto di esecuzione secondo la procedura d’esame entro diciotto mesi dalla domanda. In attesa della decisione, lo Stato membro richiedente può riconoscere unilateralmente il paese terzo. L’articolo 20 disciplina analogamente la revoca del riconoscimento.
Controlli in porto e port state control
Gli articoli 22 e 23 ampliano il controllo da parte dello Stato di approdo. Le navi, indipendentemente dalla bandiera e salvo esclusioni, sono soggette nei porti degli Stati membri a verifiche per accertare che i marittimi in servizio siano titolari dei certificati, delle convalide o delle prove documentali richieste. In presenza di fondati motivi, l’idoneità della gente di mare è valutata secondo la parte A del codice STCW.
Disposizioni transitorie
L’articolo 30 consente una transizione graduale:
- per la gente di mare che ha iniziato un servizio di navigazione, un programma di istruzione e formazione o un corso riconosciuti prima del 1o luglio 2013, gli Stati membri possono continuare a rilasciare, riconoscere e convalidare certificati di competenza secondo i requisiti previgenti fino al 1o gennaio 2017;
- fino al 1o gennaio 2017 possono continuare a rinnovare e prorogare certificati di competenza e convalide conformemente ai requisiti previgenti.
La direttiva richiama inoltre le circolari IMO STCW.7/Circ.16 e STCW.7/Circ.17 come criteri interpretativi per una trasposizione uniforme.
Recepimento ed entrata in vigore
Il termine generale di recepimento è fissato al 4 luglio 2014. Per le disposizioni introdotte dall’articolo 1, punto 5, relative all’articolo 5 bis sulle informazioni alla Commissione, il termine è anticipato al 4 gennaio 2015. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle misure nazionali di recepimento e indicare il riferimento alla direttiva nelle disposizioni nazionali adottate.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
Implicazioni pratiche per professionisti e imprese
Per avvocati, armatori e consulenti del lavoro marittimo, il testo richiede attenzione su alcuni punti operativi:
- aggiornamento dei percorsi di formazione e certificazione secondo gli standard STCW revisionati;
- adeguamento dei registri interni e delle procedure di verifica dei titoli;
- pianificazione delle scadenze di rinnovo, in particolare per i titoli legati alle navi cisterna e alle funzioni speciali;
- revisione delle politiche aziendali su riposi, turni di guardia e prevenzione dell’affaticamento;
- gestione conforme dei dati personali e anonimizzazione delle informazioni statistiche trasmesse alle autorità.
Nel complesso, la direttiva non introduce un sistema autonomo e pienamente discrezionale, ma impone agli Stati membri un obbligo di risultato: allineare la disciplina nazionale agli standard internazionali STCW, entro termini definiti e con margini di scelta limitati soprattutto alle modalità organizzative e di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento della direttiva 2008/106/CE agli emendamenti di Manila
La direttiva modifica la direttiva 2008/106/CE per allineare il diritto UE agli emendamenti di Manila della convenzione STCW, entrati in vigore il 1o gennaio 2012. L’obiettivo è uniformare i requisiti europei agli standard internazionali in materia di formazione e certificazione della gente di mare, riducendo il rischio di conflitti tra obblighi UE e internazionali.
Nuove definizioni e ampliamento delle categorie professionali
L’articolo 1 aggiorna numerose definizioni, tra cui quelle di norme radio, nave da passeggeri, codice STCW, servizio di navigazione, radiooperatore GMDSS, codice ISPS, ufficiale di protezione della nave, compiti di protezione, certificato di competenza, certificato di addestramento, prova documentale, ufficiale elettrotecnico, marittimo abilitato di coperta, marittimo abilitato di macchina e comune elettrotecnico.
Obbligo di formazione conforme alla convenzione STCW
L’articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare misure affinché la gente di mare impiegata sulle navi di cui all’articolo 2 riceva una formazione almeno conforme ai requisiti della convenzione STCW, come riportati nell’allegato I, e possieda i certificati di competenza o addestramento e/o le prove documentali richiesti.
Rilascio, convalida e autenticità dei certificati
L’articolo 5, riformulato, stabilisce che i certificati di competenza e di addestramento sono rilasciati solo a candidati in possesso dei requisiti previsti e conformemente alla regola I/2, paragrafo 3, del codice STCW. I certificati di competenza sono rilasciati esclusivamente dagli Stati membri, previa verifica dell’autenticità e validità delle prove documentali. Le convalide devono essere numerate, possono essere emesse separatamente e cessano con la scadenza, revoca, sospensione o annullamento del titolo convalidato e comunque dopo cinque anni.
Requisiti per il rilascio dei certificati e registri nazionali
Per il rilascio dei certificati i candidati devono provare identità, età minima, idoneità medica, completamento del servizio di navigazione e dell’addestramento obbligatorio e possesso dei livelli di competenza richiesti. Gli Stati membri devono tenere registri di tutti i certificati, convalide, rinnovi, sospensioni, annullamenti, smarrimenti, distruzioni e dispense, e comunicare tali informazioni ad altri Stati membri, alle parti della convenzione STCW e alle compagnie; dal 1o gennaio 2017 le informazioni devono essere disponibili per via elettronica.
Informazioni statistiche alla Commissione e tutela dei dati
È introdotto l’articolo 5 bis e, successivamente, l’articolo 25 bis: gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione informazioni tratte dai registri dei certificati, esclusivamente a fini di analisi statistica e di elaborazione di politiche strategiche. I dati non possono essere usati per fini amministrativi, giuridici o di verifica; i dati personali devono essere anonimizzati mediante software fornito o accettato dalla Commissione. Il nuovo allegato V elenca le informazioni da trasmettere.
Riconoscimento dei sistemi di paesi terzi
L’articolo 19 modifica la procedura di riconoscimento dei paesi terzi: la Commissione decide con atto di esecuzione secondo la procedura d’esame entro diciotto mesi dalla domanda, mentre lo Stato membro richiedente può riconoscere unilateralmente il paese terzo nel frattempo. L’articolo 20 disciplina la revoca del riconoscimento con atto di esecuzione. È ribadito il ruolo dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima e del COSS.
Norme di qualità, prevenzione frodi e sanzioni
Gli Stati membri devono predisporre sistemi di norme di qualità per tutte le attività di formazione, valutazione, certificazione, convalida e rinnovo svolte da enti pubblici o privati, in conformità alla sezione A-I/8 del codice STCW. Devono inoltre adottare misure per prevenire frodi e altre pratiche illecite sui certificati e prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. L’articolo 29 amplia l’ambito del sistema sanzionatorio nazionale.
Norme mediche e certificato medico
L’articolo 11 impone agli Stati membri di adottare norme sull’idoneità fisica della gente di mare e procedure per il certificato medico. Il certificato è obbligatorio per chi naviga con certificati STCW, ha durata massima di due anni, ridotta a un anno per i minori di 18 anni, e in urgenza può essere consentito lavorare senza certificato valido secondo la regola I/9 della convenzione STCW.
Rinnovo dei certificati e aggiornamento delle competenze
L’articolo 12 prevede il rinnovo dei certificati e, per i comandanti e gli ufficiali delle navi cisterna, la verifica periodica ogni cinque anni della competenza specifica. Gli Stati membri devono confrontare i livelli di competenza dei certificati emessi prima del 1o gennaio 2017 con quelli del codice STCW e, se necessario, imporre corsi di aggiornamento o valutazioni. Devono inoltre mettere a bordo i testi delle più recenti modifiche normative in materia di sicurezza, protezione e tutela dell’ambiente marino.
Idoneità al servizio: riposi minimi, deroghe e alcol
L’articolo 15 sostituisce integralmente le regole sull’idoneità al servizio: riposo minimo di 10 ore ogni 24 ore e 77 ore ogni 7 giorni per il personale di guardia e per chi svolge compiti di sicurezza, protezione e prevenzione dell’inquinamento; il riposo può essere suddiviso in non più di due periodi, uno di almeno 6 ore, con intervalli massimi di 14 ore. Sono previste deroghe limitate per emergenze o situazioni eccezionali e, in caso di contratti collettivi, ulteriori deroghe entro limiti stringenti. È fissato inoltre un limite alcolemico non superiore allo 0,05% o 0,25 mg/l di alcol nell’alito.
Riconoscimento e controllo dello Stato di approdo
Gli articoli 22 e 23 rafforzano i controlli sulle navi nei porti degli Stati membri, imponendo la verifica della presenza dei certificati, delle convalide e delle prove documentali richieste dalla convenzione STCW. In presenza di fondati motivi, l’idoneità della gente di mare viene valutata secondo la parte A del codice STCW.
Disposizioni transitorie
Fino al 1o gennaio 2017 gli Stati membri possono continuare a rilasciare, riconoscere, convalidare, rinnovare e prorogare certificati e convalide secondo i requisiti previgenti per la gente di mare che ha iniziato un servizio di navigazione, un programma di istruzione e formazione o un corso di formazione riconosciuto prima del 1o luglio 2013.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 4 luglio 2014; per le disposizioni dell’articolo 5 bis il termine è il 4 gennaio 2015. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
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