Sentenza n. 77/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - della determina n. 838 del 10 novembre 2025 avente ad oggetto “Esclusione ditta Nacatur International S.r.l. Lotto 14 Procedura aperta per la fornitura di sonde, cateteri, tubi, sacche per urina e relativi accessori (ad uso ospedaliero) 3-2° tranche”, notificata tramite piattaforma in data 11 novembre 2025; - della comunicazione del 19 novembre 2025 con cui la stazione appaltante confermava l’esclusione della ricorrente dalla procedura di gara; - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto, incluso il verbale della Commissione Giudicatrice n. 1 del 14 ottobre 2025, mai trasmesso alla ricorrente e solo richiamato dal provvedimento di esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal lotto 14 di una gara per la fornitura di sacche per urina sterili, motivata dalla mancata disponibilità di confezionamento con apertura peel-open
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato offerta per il lotto 14, relativo a sacche per urina sterili latex free, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo. Ha impugnato la determina di esclusione, la successiva conferma dell’esclusione e gli atti connessi, deducendo: 1) violazione degli artt. 15 e 15.1 della lex specialis ed eccesso di potere per erroneità della motivazione, poiché il requisito dell’apertura peel-open sarebbe stato rilevante soltanto per i lotti aggiudicati con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo e non per il lotto 14; 2) violazione degli artt. 5, 6 e 15 del disciplinare, sostenendo che il confezionamento peel-open non fosse previsto quale requisito minimo richiesto a pena di esclusione, ma costituisse al più un elemento di valutazione dell’offerta. Secondo la ricorrente, né il disciplinare né il capitolato avrebbero richiesto tale modalità di apertura per le sacche del lotto 14.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto decisivo il dato letterale della lex specialis: il lotto 14 riguardava espressamente sacche per urina sterili e prevedeva una confezione singola monouso sterile. L’art. 1 del capitolato imponeva, per i prodotti sterili, un confezionamento idoneo a garantire il mantenimento della sterilità; l’art. 4, disposizione generale applicabile a tutti i lotti, precisava che il confezionamento primario dei prodotti sterili dovesse essere monouso sterile con apertura peel-open, anche per i singoli prodotti contenuti nei kit. Il requisito non costituiva quindi un mero criterio qualitativo collegato al rapporto qualità/prezzo, ma una caratteristica minima essenziale del prodotto, applicabile anche al lotto aggiudicato al minor prezzo. Poiché il prodotto offerto aveva un’apertura a strappo e non peel-open, la stazione appaltante ha legittimamente ritenuto non soddisfatto un requisito minimo e ha disposto l’esclusione senza necessità di ulteriori valutazioni. Il provvedimento di esclusione è stato ritenuto adeguatamente motivato. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 3.000,00, oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 15 lex specialis di gara
Il testo non riporta la formulazione integrale della disposizione.
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente per sostenere che il lotto 14 dovesse essere aggiudicato al minor prezzo e che il requisito del confezionamento non fosse rilevante ai fini dell’esclusione.
art. 15.1 lex specialis di gara
Il testo non riporta la formulazione integrale della disposizione.
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione alla disciplina del lotto 14 e ai criteri di aggiudicazione.
art. 5 disciplinare di gara
Il testo non riporta la formulazione integrale della disposizione.
La disposizione è stata invocata per sostenere che l’esclusione fosse possibile soltanto nei casi previsti dalla lex specialis.
art. 6 disciplinare di gara
Il testo non riporta la formulazione integrale della disposizione.
La disposizione è stata invocata in relazione ai requisiti dei prodotti e alle condizioni di esclusione.
art. 1 capitolato tecnico
Nei prodotti ove richiesta la sterilità, gli stessi devono essere forniti in busta che garantisca il mantenimento della sterilità e riporti chiaramente visibili in etichetta la ditta produttrice, la data di sterilizzazione, il metodo di sterilizzazione e la validità.
Per i prodotti sterili il confezionamento deve garantire il mantenimento della sterilità.
art. 4 capitolato tecnico
Il confezionamento primario del prodotto deve essere monouso sterile, laddove richiesto nelle caratteristiche minime; con apertura peel open, che deve essere garantita anche per i singoli prodotti all’interno dei kit.
La prescrizione dell’apertura peel-open opera come requisito generale per il confezionamento dei prodotti per i quali la lex specialis richiede la sterilità; il confezionamento deve inoltre rispondere alle caratteristiche minime richieste per ciascun lotto.
art. 60 c.p.a.
Il testo richiama la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
Il giudizio è stato definito in camera di consiglio con sentenza semplificata, sentite le parti.
Massime di principio
- Quando la lex specialis richiede che un prodotto sia sterile e impone una confezione singola monouso sterile, le prescrizioni generali del capitolato sul confezionamento sterile si applicano anche al singolo lotto, salvo una chiara deroga specifica.
- La previsione dell’aggiudicazione al minor prezzo non esclude l’obbligo per l’offerta di rispettare i requisiti minimi tecnici prescritti dal capitolato: il prezzo opera nella comparazione tra offerte ammissibili, non sostituisce la verifica di conformità del prodotto.
- L’apertura peel-open, se prevista dal capitolato come modalità necessaria del confezionamento dei prodotti sterili per garantire la sterilità al momento dell’estrazione, costituisce requisito minimo essenziale e non mero elemento premiale di valutazione qualitativa.
- La mancata conformità a un requisito tecnico minimo espressamente desumibile dalla disciplina di gara legittima l’esclusione dell’offerta, anche quando il lotto sia aggiudicato con il criterio del minor prezzo.
- Nell’interpretazione della lex specialis occorre coordinare le disposizioni specifiche del singolo lotto con le prescrizioni generali del capitolato tecnico applicabili a tutti i prodotti, valorizzando il dato letterale e la funzione del requisito tecnico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 73/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 74/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 79/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 83/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 88/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 90/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →