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Sentenza

Sentenza del 14/10/2016 n. 236 - Comm. Trib. Prov. Cremona

Notificazioni - Avviso di accertamento - Temporanea assenza del destinatario - Remissione in termini - Causa di forza maggiore - Prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava gli effetti della notificazione dell'avviso di accertamento, deducendo la temporanea assenza e la conseguente intempestiva conoscenza dell'atto. Chiedeva quindi la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c., sostenendo che il ritardo nella conoscenza gli avesse impedito di esercitare tempestivamente i propri diritti. La questione centrale riguardava l'onere di provare che il ritardo fosse stato determinato da una causa di forza maggiore o comunque da una circostanza non imputabile al destinatario.

La decisione

La notificazione eseguita secondo la procedura prevista dall'art. 8 della legge n. 890/1982 è ritenuta ritualmente perfezionata anche in caso di temporanea assenza del destinatario. La mera conoscenza tardiva dell'atto non è sufficiente per ottenere la rimessione in termini. Il destinatario deve dimostrare concretamente che il ritardo sia stato causato da un impedimento non imputabile a lui e non superabile con l'ordinaria diligenza. In assenza di tale prova, la richiesta di rimessione in termini non può essere accolta.

Norme richiamate

  • Art. 8 della legge n. 890/1982

    Notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti tributari

    La procedura di notificazione si perfeziona secondo le modalità previste dalla norma anche quando il destinatario è temporaneamente assente. La successiva conoscenza effettiva dell'atto in un momento posteriore non incide, di per sé, sulla validità o tempestività della notificazione.

  • Art. 153 c.p.c.

    La rimessione in termini richiede la prova che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte. La semplice assenza temporanea o la tardiva conoscenza dell'atto non sono sufficienti senza la dimostrazione di un impedimento oggettivo e non superabile con l'ordinaria diligenza.

Massime di principio

  • La temporanea assenza del destinatario non rende automaticamente invalida una notificazione eseguita secondo la procedura di legge.
  • La decorrenza dei termini può dipendere dal perfezionamento formale della notificazione, non dalla data in cui il destinatario dichiara di avere preso effettiva conoscenza dell'atto.
  • Chi chiede la rimessione in termini deve provare in modo specifico la causa non imputabile che ha impedito di agire tempestivamente; la mera tardiva conoscenza non basta.
  • Per evitare decadenze, è opportuno dimostrare concretamente eventuali impedimenti oggettivi, documentandone durata, incidenza e impossibilità di adottare misure alternative.

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