Sentenza del 14/10/2016 n. 236 - Comm. Trib. Prov. Cremona
Notificazioni - Avviso di accertamento - Temporanea assenza del destinatario - Remissione in termini - Causa di forza maggiore - Prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava gli effetti della notificazione dell'avviso di accertamento, deducendo la temporanea assenza e la conseguente intempestiva conoscenza dell'atto. Chiedeva quindi la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c., sostenendo che il ritardo nella conoscenza gli avesse impedito di esercitare tempestivamente i propri diritti. La questione centrale riguardava l'onere di provare che il ritardo fosse stato determinato da una causa di forza maggiore o comunque da una circostanza non imputabile al destinatario.
La decisione
La notificazione eseguita secondo la procedura prevista dall'art. 8 della legge n. 890/1982 è ritenuta ritualmente perfezionata anche in caso di temporanea assenza del destinatario. La mera conoscenza tardiva dell'atto non è sufficiente per ottenere la rimessione in termini. Il destinatario deve dimostrare concretamente che il ritardo sia stato causato da un impedimento non imputabile a lui e non superabile con l'ordinaria diligenza. In assenza di tale prova, la richiesta di rimessione in termini non può essere accolta.
Norme richiamate
Art. 8 della legge n. 890/1982
Notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti tributari
La procedura di notificazione si perfeziona secondo le modalità previste dalla norma anche quando il destinatario è temporaneamente assente. La successiva conoscenza effettiva dell'atto in un momento posteriore non incide, di per sé, sulla validità o tempestività della notificazione.
Art. 153 c.p.c.
La rimessione in termini richiede la prova che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte. La semplice assenza temporanea o la tardiva conoscenza dell'atto non sono sufficienti senza la dimostrazione di un impedimento oggettivo e non superabile con l'ordinaria diligenza.
Massime di principio
- La temporanea assenza del destinatario non rende automaticamente invalida una notificazione eseguita secondo la procedura di legge.
- La decorrenza dei termini può dipendere dal perfezionamento formale della notificazione, non dalla data in cui il destinatario dichiara di avere preso effettiva conoscenza dell'atto.
- Chi chiede la rimessione in termini deve provare in modo specifico la causa non imputabile che ha impedito di agire tempestivamente; la mera tardiva conoscenza non basta.
- Per evitare decadenze, è opportuno dimostrare concretamente eventuali impedimenti oggettivi, documentandone durata, incidenza e impossibilità di adottare misure alternative.
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