Cassazione Civile, Ordinanza n. 01820/2023 del 20/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal decreto con cui la corte d'appello aveva liquidato i compensi professionali spettanti a un avvocato per l'attività svolta in favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. L'avvocato aveva reclamato sostenendo che la causa dovesse essere considerata di valore indeterminabile, che la corte avesse invece applicato uno scaglione di valore inferiore, e che la liquidazione fosse comunque insufficiente perché non teneva conto della complessità delle controversie e dei parametri professionali. Con il ricorso per cassazione il professionista deduceva tre motivi, tutti formulati come violazione di legge e omessa motivazione: sullo scaglione applicato, sui parametri di liquidazione e sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo. Ha rilevato che il decreto impugnato era stato depositato il 9 ottobre 2017 e che il ricorso per cassazione era stato notificato il 10 aprile 2018, oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. La Corte ha precisato che il termine lungo si computa secondo il sistema della computazione civile e decorre dal deposito del provvedimento, non dalla sua comunicazione. Ha quindi escluso che potesse rilevare la comunicazione del deposito avvenuta il 10 aprile 2018. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Ministero è rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, in presenza dei presupposti, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.c.
Per la determinazione del valore della causa la corte d'appello ha fatto riferimento a tale norma, ritenendo il valore inferiore a euro 26.000 anche considerando quanto richiesto mensilmente.
art. 327 c.p.c.
Il termine lungo per impugnare decorre dal deposito del provvedimento e comporta la decadenza dall'impugnazione se il ricorso viene proposto oltre il semestre previsto.
art. 155, comma 2, c.p.c.
Nel computo dei termini processuali mensili o annuali si applica la computazione civile, ex nominatione dierum, con scadenza allo spirare del giorno corrispondente del mese iniziale.
art. 2963, comma 4, c.c.
Concorre a fondare il criterio di computo civile dei termini mensili o annuali.
art. 58 L. n. 69/2009
Rende applicabile il nuovo testo dell'art. 327 c.p.c. ai giudizi introdotti dopo l'entrata in vigore della legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro cui si commisura l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il termine lungo per proporre impugnazione decorre dalla pubblicazione del provvedimento, cioè dal deposito in cancelleria, e non dalla sua comunicazione alle parti.
- Nel computo dei termini processuali mensili o annuali si applica la computazione civile: il termine scade nel giorno corrispondente a quello iniziale del mese di decorrenza.
- La comunicazione del deposito è un adempimento distinto e ulteriore rispetto alla pubblicazione e non incide, di regola, sulla decorrenza del termine lungo per impugnare.
- L'impugnazione proposta oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. è inammissibile per tardività, indipendentemente dal merito dei motivi dedotti.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
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