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Ordinanza

Ordinanza n. 251/2026 - Cagliari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600710

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento interdittivo SUAPE che ha vietato la prosecuzione dell'attività e dichiarato inefficace la d.u.a., nonché ordinanza comunale di cessazione immediata dell'attività ricettiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento interdittivo adottato dal Responsabile del SUAPE dell'Unione dei Comuni, con divieto di prosecuzione dell'attività e dichiarazione di inefficacia della dichiarazione unica autocertificativa, nonché la successiva ordinanza comunale di cessazione immediata dell'attività ricettiva. Ha inoltre chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'azione amministrativa, il risarcimento dei danni e, in subordine, la reintegrazione in forma specifica. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la contestazione riguardava l'inibizione dell'attività in ragione della difformità urbanistico-edilizia dell'immobile utilizzato per esercitarla.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Al primo esame, il Collegio ha ritenuto pacifica agli atti la difformità urbanistico-edilizia dell'immobile, rilevando che tale irregolarità impedisce di adibire i locali ad attività commerciale. La regolarità urbanistico-edilizia deve sussistere non solo al momento del rilascio dei titoli abilitativi, ma per tutta la durata dell'attività; pertanto, l'amministrazione ha il potere-dovere di inibire l'attività esercitata in locali abusivi. Non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la misura cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare; la misura è stata respinta per l'insussistenza dei presupposti cautelari, in particolare del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • La regolarità urbanistico-edilizia dei locali costituisce presupposto necessario non solo per il rilascio dei titoli abilitativi commerciali, ma anche per il legittimo esercizio dell'attività durante tutta la sua durata.
  • Accertata l'abusività o la difformità urbanistico-edilizia dell'immobile utilizzato per un'attività commerciale o ricettiva, l'autorità amministrativa può e deve inibirne la prosecuzione, poiché la regolarità edilizia dei locali condiziona l'esercizio dell'attività.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPubblici esercizi e somministrazioneTitoli abilitativi ediliziSCIA e liberalizzazioni
RamiEdiliziaCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEfficacia ed esecutorietà

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