Sentenza del 20/09/2016 n. 5346 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - TARSU - TIA - Passaggio alla tariffa di igiene ambientale - Delibera comunale istitutiva successiva al 29.04.2006 - Illegittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa delibera comunale istitutiva della TIA, essendo successiva al 29 aprile 2006, è stata ritenuta illegittima. Ne consegue l'invalidità del passaggio dalla TARSU alla TIA disposto sulla base di tale delibera e, in linea generale, degli atti impositivi fondati esclusivamente su quel passaggio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata la legittimità di una delibera comunale, adottata dopo il 29 aprile 2006, con cui il Comune aveva disposto il passaggio dalla TARSU alla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA). La contestazione si fonda sull'abrogazione dell'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, intervenuta con l'entrata in vigore del Codice dell'Ambiente: secondo il principio affermato, dopo tale abrogazione non era più consentito istituire validamente la TIA mediante una nuova delibera comunale.
Norme richiamate
Art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
La norma disciplinava la Tariffa di Igiene Ambientale. A seguito della sua abrogazione con l'entrata in vigore del Codice dell'Ambiente, non era più possibile adottare una nuova delibera comunale istitutiva della TIA.
Codice dell'Ambiente, d.lgs. n. 152 del 2006
L'entrata in vigore del Codice dell'Ambiente ha abrogato l'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997; tale abrogazione è stata interpretata come ostativa all'istituzione successiva della TIA da parte dei Comuni.
Massime di principio
- Una delibera comunale che istituisce per la prima volta la TIA dopo il 29 aprile 2006 è, secondo questo orientamento, illegittima perché adottata in assenza della base normativa originaria.
- L'abrogazione della norma istitutiva di un prelievo impedisce all'ente locale di creare o applicare autonomamente quel prelievo mediante una delibera, salvo una nuova e specifica base legislativa.
- Quando un atto tributario dipende esclusivamente da una delibera illegittima che ha introdotto il regime tariffario, anche gli atti applicativi possono essere contestati per carenza del presupposto normativo.
- Occorre distinguere tra l'istituzione originaria della TIA e la mera prosecuzione o applicazione di regimi già validamente istituiti, verificando la data della delibera comunale e la normativa vigente in quel momento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 set 2016Sentenza del 20/09/2016 n. 270 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 20 set 2016Sentenza del 20/09/2016 n. 276 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 20 set 2016Sentenza del 20/09/2016 n. 284 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 20 set 2016Sentenza del 20/09/2016 n. 285 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 20 set 2016Sentenza del 20/09/2016 n. 290 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 20 set 2016Sentenza del 20/09/2016 n. 292 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →