Regolamento (UE) 2020/1210
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1210 della Commissione del 19 agosto 2020 che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Castings Co., Ltd, in seguito alla sentenza del Tribunale nel caso T-650/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento esegue la sentenza del Tribunale nella causa T-650/17 e reistituisce nei confronti di Jinan Meide Castings Co., Ltd un dazio antidumping definitivo del 36,0% sulle importazioni di taluni accessori fusi per tubi filettati originari della RPC. La Commissione ricalcola il margine di dumping alla luce del vizio individuato dal Tribunale nel metodo usato per le differenze fisiche tra prodotti non corrispondenti, applicando un nuovo criterio basato sui prezzi dell’industria dell’Unione. Il testo disciplina inoltre il rimborso o sgravio degli importi versati in eccesso, la riscossione sulle importazioni registrate e la cessazione della registrazione stessa.
Reistituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale originari della RPC, fabbricati da Jinan Meide Castings Co., Ltd, in esecuzione della sentenza del Tribunale nella causa T-650/17.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Castings Co., Ltd (codice aggiuntivo TARIC B336). Sono espressamente esclusi i componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e le cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio, attualmente classificati ai codici NC ex 7307 19 10 (codici TARIC 7307191010 e 7307191020). Il regolamento produce effetti dal 15 maggio 2013 per la reistituzione del dazio e si applica direttamente in tutti gli Stati membri; disciplina anche il trattamento delle importazioni registrate e i rimborsi/sgravi dei dazi eventualmente versati in eccesso.
Reistituzione di un dazio antidumping definitivo su accessori fusi per tubi filettati originari della RPC
Il regolamento è adottato dalla Commissione in esecuzione dell’articolo 266 TFUE e della sentenza del Tribunale nella causa T-650/17, che aveva annullato il precedente regolamento di reistituzione nella parte relativa a Jinan Meide Castings Co., Ltd. La finalità è sanare il vizio individuato dal giudice dell’Unione nel metodo di calcolo del valore normale e ristabilire un dazio antidumping conforme al regolamento di base (regolamento (UE) 2016/1036).
Contesto procedurale e giurisdizionale
L’inchiesta iniziale aveva portato al regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013, con imposizione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della RPC e della Thailandia. Dopo la prima sentenza del Tribunale (causa T-424/13), relativa alla violazione dei diritti della difesa di Jinan Meide, la Commissione aveva riaperto parzialmente l’inchiesta ed emanato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146, poi a sua volta impugnato. Con la seconda sentenza del 20 settembre 2019, il Tribunale ha annullato il regolamento impugnato perché la Commissione aveva usato un metodo irragionevole per valutare le differenze fisiche tra prodotti comparabili e non comparabili ai fini dell’adeguamento ex articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base.
Portata dell’esecuzione della sentenza e legittimità della riapertura
La Commissione richiama la giurisprudenza secondo cui, in caso di annullamento di un atto adottato all’interno di una procedura amministrativa, l’esecuzione della sentenza consiste nella sostituzione dell’atto annullato con un nuovo atto che elimini l’illegittimità, potendo il procedimento riprendere dal punto in cui l’errore si è verificato. Su tale base, la riapertura dell’inchiesta è stata limitata all’esecuzione della sentenza del Tribunale e non è stata considerata contraria al principio di irretroattività. La Commissione afferma anche che le constatazioni non annullate nel regolamento impugnato restano pienamente valide.
Registrazione delle importazioni e trattamento dei rimborsi
A seguito della riapertura, la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni di Jinan Meide mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1982. Nel presente regolamento essa ribadisce che la base giuridica della registrazione è l’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base e che lo scopo non è la riscossione retroattiva, bensì garantire l’efficacia delle misure e assicurare il corretto pagamento dei dazi in attesa della definizione del procedimento riaperto. Di conseguenza, la Commissione invita le autorità doganali a interrompere la registrazione, che viene abrogata, e disciplina il rimborso o lo sgravio degli importi versati in eccesso rispetto al nuovo dazio del 36,0%.
Esame delle osservazioni delle parti interessate
Nel procedimento riaperto sono state presentate osservazioni da denuncianti, importatori e da Jinan Meide. Le censure riguardavano, tra l’altro, la legittimità della registrazione, il rispetto del principio di certezza del diritto, la possibilità di reiscrivere dazi dopo l’annullamento del regolamento precedente, nonché il trattamento delle domande di rimborso. La Commissione respinge tali obiezioni richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia, incluse le cause Deichmann, Ikea Wholesale e Wortmann, e precisa che, quando un regolamento antidumping è dichiarato invalido, il rimborso dipende dalla portata concreta della sentenza e dalla necessità di riesercitare il potere amministrativo per correggere l’errore rilevato.
Ricalcolo del margine di dumping e nuova aliquota
Per Jinan Meide, il Tribunale aveva contestato il metodo usato per i tipi di prodotto non corrispondenti, che rappresentavano il 28% delle esportazioni del produttore nel periodo dell’inchiesta. In sede di esecuzione, la Commissione ha inizialmente utilizzato il prezzo di vendita dell’industria dell’Unione per i prodotti non corrispondenti, e per una piccola quota residuale di prodotti di nicchia ha fatto ricorso al valore normale medio rilevato in India. Successivamente, sulla base delle osservazioni di Jinan Meide e delle ulteriori informazioni fornite sui tipi di prodotto, la Commissione ha modificato il metodo e fissato un’aliquota riveduta del 36,0%. Poiché il margine di dumping risultante è inferiore al margine di pregiudizio (84,4%), il dazio è fissato al livello del dumping.
Disposizioni finali e durata delle misure
Il regolamento dispone che il dazio antidumping definitivo si applica dal 15 maggio 2013 al prodotto descritto, fabbricato da Jinan Meide, con esclusione delle categorie espressamente sottratte all’ambito. Le misure antidumping dell’inchiesta iniziale restano in vigore fino al 24 luglio 2024, in coerenza con il riesame in previsione della scadenza richiamato nei considerando. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Reistituzione del dazio antidumping
L’articolo 1 istituisce, con effetto dal 15 maggio 2013, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione del prodotto interessato originario della RPC, fabbricato da Jinan Meide Castings Co., Ltd. L’aliquota è fissata al 36,0% sul prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.
Esclusioni merceologiche
Sono esclusi dall’ambito del dazio i componenti di base per raccordi a compressione con filettatura metrica ISO DIN 13 e le cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio, classificati ai codici NC ex 7307 19 10 (TARIC 7307191010 e 7307191020).
Rimborso e sgravio degli importi versati in eccesso
L’articolo 2 prevede che ogni dazio antidumping definitivo versato da Jinan Meide ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146 in misura eccedente rispetto al dazio ora istituito sia rimborsato o sgravato secondo la normativa doganale applicabile. I rimborsi disposti a seguito della sentenza T-650/17 sono recuperati dalle autorità che li hanno effettuati fino a concorrenza dell’importo dovuto ex articolo 1, paragrafo 2.
Riscossione sulle importazioni registrate
L’articolo 3 dispone la riscossione del dazio antidumping definitivo anche sulle importazioni registrate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1982, con la medesima aliquota del 36,0% per il prodotto fabbricato da Jinan Meide. La registrazione era stata disposta in vista della riapertura dell’inchiesta per dare esecuzione alla sentenza del 20 settembre 2019 nella causa T-650/17.
Cessazione della registrazione
L’articolo 4 invita le autorità doganali a interrompere la registrazione delle importazioni istituita dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1982, che viene abrogato.
Presupposti e motivazione del ricalcolo del margine di dumping
La Commissione, dando esecuzione alla seconda sentenza del Tribunale, ha riesaminato il calcolo del margine di dumping per Jinan Meide. Il vizio accertato riguardava il metodo di adeguamento per le differenze fisiche ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base, perché fondato sui prezzi all’esportazione e non su una stima ragionevole del valore di mercato. Seguendo l’indicazione del Tribunale, la Commissione ha usato il prezzo effettivo di vendita dell’industria dell’Unione per i prodotti non corrispondenti e, per una quota residuale di prodotti di nicchia, il valore normale medio rilevato in India.
Nuova aliquota e rapporto con il margine di pregiudizio
Il nuovo margine di dumping è stato determinato nella misura del 36,0%, inferiore al margine di pregiudizio del 84,4%; pertanto il dazio è fissato al livello del margine di dumping. La Commissione precisa che prima dell’entrata in vigore del regolamento non dovrebbe essere riscosso alcun dazio superiore al 39,2%, con obbligo delle autorità doganali di riscuotere il 36,0% e rimborsare l’eccedenza eventualmente già percepita.
Durata delle misure
Le misure antidumping derivanti dall’inchiesta iniziale sono mantenute fino al 24 luglio 2024, in esito al riesame in previsione della scadenza richiamato nei considerando.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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