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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1207

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1207 della Commissione del 19 agosto 2020 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche comuni per il ricondizionamento dei dispositivi monouso (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1207

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento detta le specifiche comuni che devono essere rispettate quando, ai sensi del regolamento (UE) 2017/745, è consentito il ricondizionamento dei dispositivi monouso. Definisce i ruoli di istituzioni sanitarie e ricondizionatori esterni, impone valutazioni preliminari di idoneità, un ciclo di ricondizionamento convalidato, un sistema di gestione della qualità e obblighi di tracciabilità e segnalazione degli incidenti. Stabilisce inoltre requisiti tecnici dettagliati per le varie fasi del processo, nonché obblighi documentali, audit annuali e regole sull’etichettatura dei dispositivi ricondizionati.

Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 in materia di specifiche comuni per il ricondizionamento dei dispositivi monouso

Ambito di applicazione

Si applica ai dispositivi monouso ricondizionati quando il diritto nazionale consente il ricondizionamento e uno Stato membro decide di non applicare tutte le norme sugli obblighi del fabbricante ai dispositivi ricondizionati utilizzati all’interno di un’istituzione sanitaria. Si applica inoltre, se lo Stato membro lo prevede, anche ai dispositivi monouso ricondizionati da un ricondizionatore esterno per conto di un’istituzione sanitaria. Rileva quindi per istituzioni sanitarie, ricondizionatori esterni e, in parte, fabbricanti in relazione a segnalazioni, tracciabilità e informazioni di sicurezza. È applicabile negli Stati membri ed è rilevante ai fini SEE; si applica dal 26 maggio 2021.

Ricondizionamento dei dispositivi monouso: specifiche comuni di applicazione

Il regolamento (UE) 2020/1207 della Commissione disciplina, in attuazione dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/745, le specifiche comuni per il ricondizionamento dei dispositivi monouso quando tale attività è consentita dal diritto nazionale. Il testo mira a garantire che i dispositivi ricondizionati mantengano sicurezza e prestazioni equivalenti al dispositivo d’origine, imponendo requisiti organizzativi, tecnici, documentali e di tracciabilità.

Ambito di applicazione

Le norme si applicano ai casi in cui uno Stato membro autorizzi il ricondizionamento dei dispositivi monouso e decida di non applicare ai dispositivi ricondizionati usati all’interno di un’istituzione sanitaria tutte le regole sugli obblighi del fabbricante previste dal regolamento (UE) 2017/745. Il regolamento disciplina anche l’ipotesi in cui lo Stato membro estenda l’applicazione dell’articolo 17, paragrafo 3, ai dispositivi ricondizionati da un ricondizionatore esterno per conto dell’istituzione sanitaria.

Definizioni rilevanti

Ai fini del regolamento, il "ricondizionatore" comprende sia l’istituzione sanitaria sia il ricondizionatore esterno. Quest’ultimo è il soggetto che effettua il ricondizionamento su richiesta dell’istituzione sanitaria. Il "ciclo di ricondizionamento" è l’insieme di tutte le fasi necessarie per rendere il dispositivo ricondizionato equivalente, per sicurezza e prestazioni, al dispositivo monouso originale.

Organizzazione del ricondizionamento e rapporti contrattuali

Quando il ricondizionamento è affidato a un soggetto esterno, tra istituzione sanitaria e ricondizionatore esterno deve essere concluso un contratto scritto. Il contratto deve ripartire compiti, obblighi e responsabilità, disciplinare il passaggio tra ricondizionatori, definire requisiti di qualificazione del personale, regolare lo scambio di informazioni e prevedere la compatibilità dei sistemi di gestione della qualità, oltre a stabilire la procedura di controllo tramite audit in loco.

Requisiti su personale, locali e attrezzature

Il ricondizionatore deve disporre di personale sufficiente e adeguatamente formato, con compiti e responsabilità definiti per iscritto. Deve essere designata una o più persone responsabili del ricondizionamento, dotate di esperienza e qualifiche adeguate e formate sulla segnalazione degli incidenti e sull’analisi critica ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 8. I locali e le attrezzature devono essere idonei al tipo di dispositivo e alle fasi di ricondizionamento; ambienti, aria, acqua, gas e fluidi devono essere controllati periodicamente, mentre le attrezzature devono essere mantenute, controllate, calibrate e convalidate secondo istruzioni del fabbricante e stati dell’arte riconosciuti.

Valutazione preliminare di idoneità

Prima di avviare il ricondizionamento, l’istituzione sanitaria deve verificare se il dispositivo monouso sia idoneo al ricondizionamento e se, una volta ricondizionato, manterrà sicurezza e prestazioni equivalenti all’originale. La valutazione comprende, ove pertinente, la verifica della marcatura CE, dell’assenza di ritiro dal mercato, dell’assenza di sospensioni o limitazioni del certificato di conformità, nonché di eventuali limitazioni di sicurezza. Deve inoltre essere effettuata un’analisi tecnica delle proprietà del dispositivo e dei rischi connessi al suo uso precedente.

Per tali verifiche, l’istituzione sanitaria deve consultare Eudamed; finché la banca dati non sarà pienamente operativa, si applicano le regole di scambio informativo previste dall’articolo 123, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2017/745. Se le informazioni non sono reperibili in tal modo, occorre utilizzare il sito web del fabbricante o del suo mandatario. La decisione finale richiede un parere scritto positivo della persona responsabile del ricondizionamento; in caso di parere negativo, il dispositivo non può essere ricondizionato.

Destinazione d’uso e monitoraggio delle modifiche del fabbricante

Il ricondizionatore non può modificare la destinazione d’uso originaria del dispositivo indicata nelle istruzioni per l’uso. Deve essere predisposto un processo di monitoraggio per verificare che il dispositivo non sia stato ritirato dal mercato, che il certificato resti valido e che non esistano limitazioni di sicurezza. Il ricondizionatore deve inoltre intercettare eventuali modifiche introdotte dal fabbricante su componenti, materiali, destinazione d’uso o specifiche del dispositivo, valutandone l’impatto sul ricondizionamento. Se la modifica incide negativamente sul dispositivo ricondizionato, il processo deve essere interrotto o adattato.

Ciclo di ricondizionamento, convalida e numero massimo di cicli

Il ciclo di ricondizionamento deve essere determinato sulla base della documentazione raccolta e di una valutazione tecnica che, se opportuno, può includere test fisici, elettrici, chimici, biologici e microbiologici e ingegneria inversa. Il ciclo deve essere definito per iscritto, convalidato e descritto in tutte le sue fasi; la convalida delle singole fasi richiede installazione e qualifiche del funzionamento e delle prestazioni. Il processo deve garantire che, dopo ogni ciclo e fino al numero massimo consentito, sicurezza e prestazioni restino equivalenti a quelle del dispositivo originale.

Ogni ricondizionamento conforme all’articolo 11 è conteggiato come un ciclo; il numero massimo di cicli consentiti deve essere stabilito dall’istituzione sanitaria, eventualmente con il ricondizionatore esterno. Raggiunto tale limite, il dispositivo deve essere smaltito.

Fasi operative e requisiti tecnici

Il regolamento elenca le possibili fasi del ciclo: pretrattamento nel punto di utilizzo, trasporto, preparazione precedente la pulizia, pulizia, disinfezione termica o chimica, essiccazione, ispezione/manutenzione/riparazione/test di funzionalità, confezionamento, etichettatura e istruzioni, sterilizzazione e immagazzinamento. Per ciascuna fase gli articoli 12-19 specificano il contenuto minimo delle procedure.

In sintesi, le procedure devono disciplinare tecniche, controlli, tempi massimi tra uso e pulizia, modalità di trasporto sicuro, eventuali disassemblaggi, test di tenuta, tecniche di immersione o spazzolatura, qualità dell’acqua, concentrazione dei prodotti chimici, parametri di processo, criteri di accettazione o rifiuto, metodo di rimozione dei residui, scelta dei metodi di sterilizzazione, monitoraggio dei parametri di sterilizzazione e utilizzo di indicatori biologici quando non sia possibile misurare tutti i parametri pertinenti. Il confezionamento deve essere convalidato e idoneo alla sterilizzazione, alla conservazione sterile e al trasporto previsto.

Etichettatura e istruzioni per l’uso

I dispositivi ricondizionati devono recare in etichetta la dicitura "ricondizionato" e l’indicazione dello stato del dispositivo, cioè "disinfettato" o "sterilizzato", seguita dal metodo adottato e dalla durata di vita. Devono inoltre essere riportati il nome e l’indirizzo dell’istituzione sanitaria e, se del caso, del ricondizionatore esterno, nonché il numero massimo di cicli consentiti e il numero di cicli effettivamente effettuati. Il confezionamento e le istruzioni per l’uso non devono riportare la marcatura CE.

Sistema di gestione della qualità e audit

Il ricondizionatore deve istituire, documentare, applicare e mantenere un sistema di gestione della qualità che copra tutte le attività di ricondizionamento. Il sistema deve includere strategia di conformità, procedure per ciascuna fase, responsabilità e competenze del personale, gestione della documentazione tecnica, controllo di documenti e registrazioni, incident reporting, azioni correttive e preventive, gestione del rischio, tracciabilità, audit interni ed esterni e condizioni contrattuali con soggetti esterni.

Almeno una volta l’anno deve essere svolto un audit esterno indipendente. Il relativo rapporto va messo a disposizione dell’organismo notificato competente per la certificazione e, su richiesta, dell’autorità competente dello Stato membro. Rapporto e documentazione delle azioni conseguenti devono essere conservati per cinque anni.

Segnalazione degli incidenti e analisi critica

Le istituzioni sanitarie devono segnalare all’autorità competente tutti gli incidenti gravi riguardanti dispositivi ricondizionati, nei termini dell’articolo 87 del regolamento (UE) 2017/745. La relazione deve indicare, tra l’altro, che il dispositivo è ricondizionato, chi ha effettuato il ricondizionamento, quanti cicli sono stati eseguiti e consentiti, la descrizione dell’incidente e le possibili cause, nonché le misure preventive e correttive.

La relazione deve essere trasmessa anche al fabbricante e, se applicabile, al ricondizionatore esterno. I dispositivi coinvolti vanno immediatamente isolati e conservati per cinque anni; se il ricondizionamento risulta la probabile causa principale, i dispositivi dello stesso tipo e ciclo devono essere smaltiti. Il ricondizionatore esterno deve inoltre informare l’istituzione sanitaria di eventuali guasti che facciano dubitare dell’adeguatezza del ciclo. L’istituzione sanitaria deve raccogliere tutti gli incidenti e svolgere almeno annualmente un’analisi critica, trasmettendola al fabbricante e, se del caso, al ricondizionatore esterno; tale analisi può essere usata per migliorare il ciclo, aggiornare la documentazione o interrompere il ricondizionamento di specifici tipi di dispositivi.

Tracciabilità e registrazioni

Il ricondizionatore deve predisporre un sistema di tracciabilità che consenta di identificare il dispositivo per tutto il ciclo di ricondizionamento e per l’intera durata di vita del dispositivo ricondizionato. Il sistema deve registrare il numero di cicli e garantire che il dispositivo restituito dal ricondizionatore esterno sia lo stesso dispositivo inviato dall’istituzione sanitaria. Deve inoltre consentire il collegamento al numero di partita corretto ai fini delle azioni correttive di sicurezza previste dall’articolo 89 del regolamento (UE) 2017/745.

Tutte le registrazioni relative alle fasi del ciclo devono essere conservate per almeno 10 anni dopo l’ultimo ricondizionamento e rese disponibili all’organismo notificato e, su richiesta, alle autorità degli Stati membri.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 26 maggio 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Oggetto e campo di applicazione

L’articolo 1 stabilisce le norme di applicazione dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/745 nei casi in cui il diritto nazionale autorizzi il ricondizionamento dei dispositivi monouso e lo Stato membro escluda l’applicazione integrale delle regole sugli obblighi del fabbricante per i dispositivi ricondizionati usati all’interno di un’istituzione sanitaria. Le norme si applicano anche, se lo Stato membro lo decide, ai dispositivi ricondizionati da un ricondizionatore esterno.

Definizioni essenziali

L’articolo 2 definisce i concetti di "ricondizionatore" (istituzione sanitaria e ricondizionatore esterno), "ricondizionatore esterno" e "ciclo di ricondizionamento", inteso come l’insieme di tutte le fasi necessarie a garantire prestazioni e sicurezza equivalenti al dispositivo d’origine.

Contratto con il ricondizionatore esterno

L’articolo 3 richiede, quando il ricondizionamento è affidato a un soggetto esterno, un contratto scritto tra istituzione sanitaria e ricondizionatore esterno. Il contratto deve disciplinare compiti, obblighi e responsabilità, subentro tra ricondizionatori, qualifiche del personale, scambio di informazioni, compatibilità dei sistemi di qualità e audit in loco.

Requisiti organizzativi: personale, locali e attrezzature

L’articolo 4 impone personale sufficiente e qualificato, compiti definiti per iscritto, designazione di una o più persone responsabili del ricondizionamento e requisiti di competenza specifici per tali responsabili. Locali e attrezzature devono essere idonei al tipo di dispositivo e alle fasi del ciclo; superfici, aria, acqua, gas e fluidi devono essere controllati periodicamente. Le attrezzature devono essere manutenute, controllate, calibrate e convalidate. Il ricondizionatore deve inoltre pubblicare l’elenco dei tipi di dispositivi che è in grado di ricondizionare e aggiornare l’elenco quando cessa di esserlo.

Valutazione preliminare di idoneità al ricondizionamento

L’articolo 5 impone all’istituzione sanitaria di valutare, prima di iniziare o affidare il ricondizionamento, se il dispositivo sia idoneo e se sicurezza e prestazioni resteranno equivalenti a quelle del dispositivo d’origine. La valutazione include, se applicabile, verifica della marcatura CE, assenza di ritiro dal mercato o di sospensioni/limitazioni del certificato, verifica di eventuali restrizioni di sicurezza e analisi tecnica delle caratteristiche e dei rischi del dispositivo. La decisione deve basarsi su un parere scritto positivo della persona responsabile del ricondizionamento; in caso di parere negativo il dispositivo non può essere ricondizionato. Per le verifiche su ritiro, certificati e limitazioni si usa Eudamed, o transitoriamente le modalità di scambio informazioni dell’articolo 123, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2017/745, o il sito web del fabbricante o del mandatario se necessario.

Destinazione d’uso originaria e monitoraggio delle modifiche del fabbricante

L’articolo 6 vieta al ricondizionatore di modificare la destinazione d’uso originaria indicata nelle istruzioni per l’uso. Deve essere istituito un processo di monitoraggio per verificare ritiro dal mercato, status del certificato e limitazioni di sicurezza; inoltre devono essere individuate e valutate eventuali modifiche del fabbricante a componenti, materiali, destinazione d’uso o specifiche che incidano sul ricondizionamento. Se una modifica incide negativamente, il ricondizionamento deve essere interrotto o adattato.

Determinazione, convalida e controllo del ciclo di ricondizionamento

L’articolo 7 stabilisce che il ciclo di ricondizionamento sia determinato sulla base della documentazione raccolta e di una valutazione tecnica che può includere test fisici, elettrici, chimici, biologici e microbiologici e ingegneria inversa. Il ciclo deve essere scritto, convalidato e descritto in tutte le fasi, con convalida delle singole fasi mediante installazione e qualifiche di funzionamento e prestazioni. Deve garantire l’equivalenza di sicurezza e prestazioni dopo ogni ciclo e fino al numero massimo consentito. Il ciclo va monitorato con test di routine, controlli di contaminazione e verifiche dei parametri di processo e di calibrazione; il rilascio del dispositivo avviene solo dopo conferma del completamento delle fasi previste.

Numero massimo di cicli e smaltimento

L’articolo 8 prevede che ogni ricondizionamento conforme all’articolo 11 sia conteggiato come un ciclo. L’istituzione sanitaria, eventualmente insieme al ricondizionatore esterno, stabilisce il numero massimo di cicli consentiti, oltre il quale il dispositivo deve essere smaltito.

Documentazione tecnica e conservazione

L’articolo 9 impone una documentazione tecnica generale sulle attività di ricondizionamento e una documentazione specifica per ciascun modello di dispositivo identificato dal suo UDI-DI. Devono esservi inclusi i risultati della determinazione del ciclo, le procedure da seguire in caso di mancata esecuzione di una fase, la valutazione di idoneità, i dati usati per dimostrare l’equivalenza, il monitoraggio delle modifiche, il sistema di tracciabilità, la segnalazione degli incidenti e il sistema di identificazione e smaltimento per non conformità. La documentazione va conservata per 10 anni dopo l’ultimo riutilizzo.

Fasi operative del ciclo di ricondizionamento

L’articolo 11 elenca le fasi potenziali del ciclo: pretrattamento nel punto di utilizzo, trasporto, preparazione precedente la pulizia, pulizia, disinfezione termica o chimica, essiccazione, ispezione/manutenzione/riparazione/test, confezionamento, etichettatura e istruzioni, sterilizzazione e immagazzinamento. Gli articoli 12-19 dettagliano il contenuto delle procedure per ciascuna fase, imponendo requisiti su tecniche, controlli, qualità dell’acqua, sostanze chimiche, parametri di processo, criteri di accettazione o rifiuto, e privilegiando ove possibile procedure automatizzate convalidate.

Etichettatura dei dispositivi ricondizionati

L’articolo 20 prevede che l’etichetta riporti il termine "ricondizionato", lo stato del dispositivo ("disinfettato" o "sterilizzato"), il metodo usato e la durata di vita. Devono essere indicati il nome e indirizzo dell’istituzione sanitaria e, se applicabile, del ricondizionatore esterno. Devono inoltre comparire il numero massimo di cicli consentiti e il numero di cicli effettuati. Il confezionamento e le istruzioni per l’uso non devono recare la marcatura CE.

Sistema di gestione della qualità

L’articolo 21 obbliga il ricondizionatore a istituire, documentare, applicare e mantenere un sistema di gestione della qualità per tutte le attività di ricondizionamento. Il sistema deve coprire strategia di conformità, procedure per ogni fase, responsabilità e personale, documentazione tecnica, controllo documenti e registrazioni, segnalazione incidenti e azioni correttive/preventive, gestione del rischio, tracciabilità, audit interni ed esterni e condizioni contrattuali con soggetti esterni.

Audit annuale indipendente

L’articolo 22 richiede almeno un audit esterno indipendente all’anno sulle attività di ricondizionamento. Il rapporto deve essere messo a disposizione dell’organismo notificato competente per la certificazione del ricondizionatore e, su richiesta, dell’autorità competente dello Stato membro. Il processo e il sistema di qualità vanno rivisti se necessario in base ai risultati dell’audit. Rapporto e documentazione delle azioni conseguenti devono essere conservati per cinque anni.

Segnalazione e gestione degli incidenti

L’articolo 23 impone alle istituzioni sanitarie di segnalare all’autorità competente gli incidenti gravi relativi a dispositivi ricondizionati entro i termini dell’articolo 87 del regolamento (UE) 2017/745. La relazione deve indicare il carattere ricondizionato del dispositivo, i cicli eseguiti e consentiti, la descrizione del guasto e le possibili cause, nonché le misure preventive e correttive. Copia della relazione va inviata al fabbricante e, se applicabile, al ricondizionatore esterno. I dispositivi coinvolti vanno messi da parte e conservati per cinque anni; se il ricondizionamento risulta probabile causa dell’incidente, i dispositivi dello stesso tipo e ciclo devono essere smaltiti. Il ricondizionatore esterno deve segnalare guasti che facciano dubitare dell’adeguatezza del ciclo, e l’istituzione sanitaria deve aggiornare il proprio elenco pubblico. Inoltre, l’istituzione sanitaria deve raccogliere tutti gli incidenti e svolgere almeno annualmente un’analisi critica, trasmettendola al fabbricante e, se applicabile, al ricondizionatore esterno.

Tracciabilità dei cicli e registrazioni

L’articolo 24 impone un sistema di tracciabilità capace di identificare il dispositivo durante tutto il ciclo di ricondizionamento e per l’intera durata di vita del dispositivo ricondizionato, registrando il numero di cicli e garantendo la corrispondenza tra dispositivo inviato al ricondizionatore esterno e dispositivo restituito. Il sistema deve consentire il collegamento al corretto numero di partita ai fini di un’azione correttiva di sicurezza ai sensi dell’articolo 89 del regolamento (UE) 2017/745. L’articolo 25 richiede la conservazione di tutte le registrazioni per almeno 10 anni dopo l’ultimo ricondizionamento e la loro messa a disposizione dell’organismo notificato e, su richiesta, delle autorità nazionali.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 26 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 26 maggio 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

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