Corte di giustizia, Sentenza C-641/23
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 gennaio 2026. — YM. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Amsterdam. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio dell’azione penale – Articolo 2, paragrafo 4 – Condizione della doppia incriminabilità – Articolo 4, punto 1 – Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Articolo 5, punto 3 – Consegna della persona interessata subordinata alla garanzia di rinvio nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà pronunciate nello Stato membro emittente – Obiettivi – Reinserimento sociale – Lotta all’impunità – Decisione quadro 2008/909/GAI – Reciproco riconoscimento delle sentenze penali ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro – Articolo 7, paragrafi 3 e 4 – Articolo 9, paragrafo 1, lettera d) – Motivo di rifiuto di riconoscimento della sentenza e di esecuzione della pena fondato sull’assenza di doppia incriminabilità – Articolo 25 – Esecuzione delle pene a seguito di un mandato d’arresto europeo. — Causa C-641/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce il rapporto tra mandato d’arresto europeo e riconoscimento della pena nello Stato di esecuzione quando la consegna sia stata autorizzata con garanzia di rinvio. In tale situazione, lo Stato di esecuzione non può introdurre un automatismo che imponga il rifiuto della successiva esecuzione della pena per difetto di doppia incriminabilità. Il motivo di rifiuto previsto dalla decisione quadro 2008/909 resta facoltativo e va applicato con discrezionalità, nel rispetto degli obiettivi di reinserimento sociale e di lotta all’impunità.
Mandato d’arresto europeo e doppia incriminabilità: limiti al rifiuto di riconoscimento della pena nello Stato di esecuzione dopo una consegna subordinata a garanzia di rinvio
La questione giuridica
Se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909, in combinato disposto con l’articolo 4, punto 1, e l’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, ostino a una normativa nazionale che impone o consente all’autorità competente dello Stato di esecuzione di rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della pena per difetto di doppia incriminabilità, quando l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ha già consegnato la persona rinunciando al motivo di non esecuzione facoltativa ex articolo 4, punto 1, e subordinando la consegna alla garanzia di rinvio nello Stato di esecuzione.
Principio di diritto
L’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909 ostano a una normativa nazionale che trasformi in obbligatorio, o comunque non discrezionale, il rifiuto di riconoscere ed eseguire una pena per assenza di doppia incriminabilità, quando la consegna è già stata disposta nell’ambito di un mandato d’arresto europeo previa rinuncia al corrispondente motivo di non esecuzione e subordinatamente a garanzia di rinvio ai sensi dell’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584; tale motivo può essere invocato solo con margine di discrezionalità e non per rimettere in discussione le valutazioni già compiute, salvo un successivo mutamento delle circostanze che renda non più giustificata la garanzia di rinvio.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 1, paragrafi 1 e 2, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 2, paragrafi 2 e 4, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 4, punti 1 e 6, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 5, punto 3, decisione quadro 2002/584/GAI
- Decisione quadro 2008/909/GAI
- Articolo 3, paragrafo 1, decisione quadro 2008/909/GAI
- Articolo 7, paragrafi 1, 3 e 4, decisione quadro 2008/909/GAI
- Articolo 8, paragrafo 1, decisione quadro 2008/909/GAI
- Articolo 9, paragrafo 1, lettera d), decisione quadro 2008/909/GAI
- Articolo 25, decisione quadro 2008/909/GAI
Mandato d’arresto europeo e riconoscimento della pena nello Stato di esecuzione
La causa C‑641/23 riguarda un rinvio pregiudiziale del rechtbank Amsterdam nell’ambito dell’esecuzione nei Paesi Bassi di un mandato d’arresto europeo emesso dalla Polonia nei confronti di YM. La Corte è chiamata a coordinare la disciplina del mandato d’arresto europeo con quella sul riconoscimento delle sentenze penali ai fini dell’esecuzione in un altro Stato membro.
Fatti e procedimento principale
Il mandato d’arresto europeo oggetto del rinvio è stato emesso ai fini dell’esercizio dell’azione penale per l’inosservanza dell’obbligo alimentare verso un figlio minore. Il giudice olandese osserva che il fatto non costituisce reato secondo il diritto dei Paesi Bassi, ma considera di non far valere il motivo di non esecuzione facoltativa previsto dall’articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584, ritenendo applicabile la logica della garanzia di rinvio di cui all’articolo 5, punto 3, della stessa decisione quadro.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la decisione quadro 2002/584 sul mandato d’arresto europeo, specie gli articoli 1, 2, 4 e 5;
- la decisione quadro 2008/909 sul reciproco riconoscimento delle sentenze penali, specie gli articoli 3, 7, 8, 9 e 25;
- l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale.
Il quadro normativo olandese prevede, secondo quanto riferito dal giudice del rinvio, un meccanismo che può portare al rifiuto del riconoscimento della sentenza quando il fatto non sarebbe punibile nei Paesi Bassi.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se uno Stato membro possa applicare in modo obbligatorio il motivo di rifiuto per difetto di doppia incriminabilità nella fase di riconoscimento ed esecuzione della pena, dopo aver già consegnato la persona in esecuzione del mandato d’arresto europeo e dopo aver subordinato tale consegna alla garanzia che la pena eventualmente inflitta sarà scontata nello Stato di esecuzione.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva innanzitutto che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909 usa il verbo "può", il che implica un margine di discrezionalità per l’autorità competente dello Stato di esecuzione. Gli Stati membri non possono quindi traspore questa disposizione in modo da imporre un rifiuto automatico del riconoscimento in tutti i casi di difetto di doppia incriminabilità.
La Corte sottolinea inoltre che l’interpretazione deve tener conto del contesto sistemico:
- la decisione quadro 2002/584 mira a facilitare e accelerare la consegna, sulla base della fiducia reciproca;
- l’articolo 5, punto 3, consente di subordinare la consegna alla garanzia di rinvio per favorire il reinserimento sociale;
- l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909 impone un coordinamento con la decisione quadro 2002/584 e mira anche a evitare l’impunità.
Ne deriva che, se l’autorità giudiziaria di esecuzione ha già valutato la situazione e ha deciso la consegna rinunciando al motivo di non esecuzione fondato sulla doppia incriminabilità, l’autorità competente non può, nella fase successiva del riconoscimento della sentenza, rimettere in discussione tale valutazione e negare automaticamente l’esecuzione della pena per lo stesso motivo. Ciò svuoterebbe di effetto utile la garanzia di rinvio e comprometterebbe sia il reinserimento sociale sia la fiducia reciproca.
La Corte ammette però una riserva importante: se, dopo la consegna, interviene un mutamento di circostanze nella situazione giuridica o fattuale della persona, tale da rendere non più giustificata la garanzia di rinvio, l’autorità competente potrà allora riesaminare la questione e, se del caso, invocare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera d).
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909 ostano a una normativa nazionale che preveda l’obbligo o la facoltà di rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della pena per il solo fatto che il comportamento non costituirebbe reato nello Stato di esecuzione, quando:
- l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ha già deciso di eseguire il mandato d’arresto europeo;
- ha rinunciato al motivo di non esecuzione facoltativa ex articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584;
- ha subordinato la consegna alla garanzia di rinvio ai sensi dell’articolo 5, punto 3;
- non è intervenuto alcun mutamento di circostanze successivo alla consegna.
Principio affermato
Il motivo di rifiuto per assenza di doppia incriminabilità nella decisione quadro 2008/909 resta facoltativo e non può essere trasformato in un automatismo nazionale che contraddica la precedente decisione di consegna resa nell’ambito del mandato d’arresto europeo con garanzia di rinvio, salvo sopravvenienze rilevanti che giustifichino il riesame della situazione.
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