Corte di giustizia, Sentenza C-692/23
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 gennaio 2026. — AVR-Afvalverwerking BV contro NV BAR-Afvalbeheer e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Den Haag. — Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 12, paragrafo 3 – Appalto pubblico direttamente aggiudicato a una persona giuridica controllata congiuntamente dalle amministrazioni aggiudicatrici – Presupposti – Soglia delle attività effettuate dalla persona giuridica controllata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici – Articolo 12, paragrafo 5 – Presa in considerazione del fatturato delle società figlie del gruppo di cui la persona giuridica controllata è la società madre – Legislazione contabile dell’Unione – Direttiva 2013/34/UE – Articoli 22 e 24 – Redazione del bilancio consolidato. — Causa C-692/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte si pronuncia su un rinvio pregiudiziale olandese in materia di appalti pubblici aggiudicati direttamente a una società controllata congiuntamente da più amministrazioni aggiudicatrici. Il punto decisivo riguarda il modo di calcolare la soglia dell’80% delle attività richieste per l’esenzione in house quando la controllata è anche capogruppo. La Corte afferma che non conta solo il fatturato della controllata, ma anche quello delle altre entità del gruppo, eventualmente tramite il bilancio consolidato. Di conseguenza, la seconda questione non viene esaminata e non è disposta alcuna limitazione temporale degli effetti della sentenza.
Appalti pubblici in house: ai fini della soglia dell’80% delle attività della controllata-madre, va considerato anche il fatturato delle società del gruppo, eventualmente sul bilancio consolidato.
La questione giuridica
Se, ai fini dell’articolo 12, paragrafo 3, primo comma, lettera b), della direttiva 2014/24, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 5, quando la soglia dell’80% è determinata con il criterio del fatturato e la persona giuridica controllata è società madre di un gruppo, debba considerarsi solo il fatturato della controllata oppure anche quello delle altre entità del gruppo, eventualmente sulla base del fatturato consolidato ex direttiva 2013/34; e, in subordine, se il fatturato derivante da terzi utenti di una discarica gestita su incarico delle amministrazioni controllanti debba rientrare nel fatturato pertinente.
Principio di diritto
L’articolo 12, paragrafo 3, primo comma, lettera b), della direttiva 2014/24, letto con l’articolo 12, paragrafo 5, deve essere interpretato nel senso che, quando la controllata è società madre di un gruppo e la soglia dell’80% è misurata con il fatturato, occorre prendere in considerazione anche il fatturato delle altre entità del gruppo, potendo rilevare il fatturato consolidato redatto ai sensi degli articoli 22 e 24 della direttiva 2013/34. La Corte ha quindi respinto un criterio limitato al solo fatturato della controllata, perché incompatibile con la lettera, il contesto e la finalità antielusiva della disciplina in house.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2014/24/UE
- Articolo 12, paragrafo 3, primo comma, lettera b), direttiva 2014/24/UE
- Articolo 12, paragrafo 5, primo comma, direttiva 2014/24/UE
- Direttiva 2013/34/UE
- Articolo 22 direttiva 2013/34/UE
- Articolo 24 direttiva 2013/34/UE
Appalti pubblici in house e calcolo della soglia dell’80% per una società madre di gruppo
La sentenza riguarda una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Den Haag in una controversia relativa all’affidamento diretto di servizi di raccolta e trattamento dei rifiuti domestici residui a favore di società controllate congiuntamente da enti locali. Il problema interpretativo verte sull’articolo 12, paragrafo 3, primo comma, lettera b), e sull’articolo 12, paragrafo 5, della direttiva 2014/24, in collegamento con la disciplina contabile della direttiva 2013/34.
Fatti e procedimento principale
La AF è una società di trattamento dei rifiuti fondata da comuni e a capo di un gruppo di società figlie. La BAR, partecipata dai comuni BAR, e la Irado hanno concluso contratti per la gestione dei rifiuti domestici residui dei comuni BAR; la AF è intervenuta quale ulteriore soggetto contrattuale nella filiera. La AVR, operatore privato del settore, ha contestato la legittimità degli affidamenti diretti dinanzi ai giudici nazionali, sostenendo che non fossero soddisfatte le condizioni per l’esenzione in house prevista dalla direttiva 2014/24.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiede se, quando la percentuale delle attività è determinata in base al fatturato e la persona giuridica controllata è società madre di un gruppo, debba essere preso in considerazione solo il suo fatturato oppure anche quello delle altre entità del gruppo. In via subordinata, chiede se il fatturato proveniente da terzi utenti di una discarica gestita dalla controllata su incarico degli enti controllanti debba essere incluso nel fatturato rilevante.
Ragionamento della Corte
La Corte esamina la lettera, il contesto, la genesi e la finalità dell’articolo 12 della direttiva 2014/24.
- Sul testo, rileva che la disposizione riguarda le "attività" della persona giuridica controllata e non impone di limitarsi alle sole attività svolte direttamente da essa.
- Sotto il profilo sistematico, il considerando 32 mostra una ratio antielusiva e di tutela della concorrenza: non sarebbe coerente consentire che la struttura di gruppo permetta di aggirare la soglia dell’80% scindendo le attività tra più società.
- Quanto alla genesi, la direttiva 2014/24 codifica e precisa la giurisprudenza precedente sugli affidamenti diretti in house, senza volerla sovvertire.
- Quanto alla finalità, la soglia serve a verificare se la persona giuridica operi sostanzialmente per gli enti controllanti oppure sul mercato; tale valutazione non cambia se l’attività è svolta direttamente dalla madre o tramite altre società del gruppo.
La Corte richiama anche la direttiva 2013/34: il bilancio consolidato, redatto secondo gli articoli 22 e 24, rappresenta le attività del gruppo come un’unica entità economica e, quindi, è idoneo a riflettere in modo fedele il volume di attività della società madre nell’ambito del gruppo.
Decisione
La Corte dichiara che, ai fini dell’articolo 12, paragrafo 3, primo comma, lettera b), della direttiva 2014/24, quando la soglia dell’80% è calcolata con il criterio del fatturato e la controllata è società madre di un gruppo, occorre prendere in considerazione anche il fatturato delle altre entità appartenenti al gruppo, eventualmente sulla base del fatturato consolidato redatto ai sensi degli articoli 22 e 24 della direttiva 2013/34. Poiché la prima questione riceve risposta esaustiva, la seconda non viene esaminata.
Spese e limitazione temporale
La domanda di limitazione nel tempo degli effetti della sentenza, proposta dalla AF, è respinta per mancanza di elementi concreti a sostegno della buona fede e del rischio di gravi inconvenienti. Le spese sono rimesse al giudice nazionale.
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