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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-129/24

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 gennaio 2026. — Coillte Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe contro Commissioner for Environmental Information. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda). — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Direttiva 2003/4/CE – Accesso del pubblico all’informazione ambientale – Nozioni di “richiedente” e di “richiesta” – Richiedenti anonimi o che utilizzano pseudonimi – Diritto di accesso all’informazione ambientale – Modalità pratiche – Obbligo, per i richiedenti, di comunicare il loro nome reale e un indirizzo fisico attuale – Invalidità della richiesta. — Causa C-129/24

Giurisprudenza europea62024CJ0129

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia, in un rinvio pregiudiziale irlandese, ha chiarito che la direttiva 2003/4/CE non subordina la qualità di "richiedente" all’uso del nome reale o di un indirizzo fisico attuale. La direttiva mira ad assicurare un ampio diritto di accesso all’informazione ambientale senza dichiarare un interesse, ma lascia agli Stati membri un margine per stabilire modalità pratiche di verifica dell’identità, purché compatibili con equivalenza ed effettività. Ne consegue che una normativa nazionale può richiedere nome e indirizzo del richiedente, se tale obbligo non svuota il diritto di accesso.

Accesso all’informazione ambientale: la nozione di "richiedente" comprende anche domande anonime o sotto pseudonimo e non impone, in diritto UE, l’indicazione del nome reale e di un indirizzo fisico attuale.

La questione giuridica

Se, ai fini della direttiva 2003/4/CE e della convenzione di Aarhus, la nozione di "richiedente" richieda l’identificazione del soggetto mediante nome reale e/o indirizzo fisico attuale; in caso negativo, se il diritto UE osti a una normativa nazionale che imponga tali dati come requisito di validità della domanda di accesso ambientale, anche quando ciò serva solo a verificare l’autenticità della richiesta o a valutarne l’eventuale carattere manifestamente irragionevole.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che la nozione di "richiedente" della direttiva 2003/4/CE non richiede che la persona fisica o giuridica sia identificata con il proprio nome reale o con un indirizzo fisico attuale: sono quindi compatibili con il diritto UE anche richieste anonime o sotto pseudonimo. Tuttavia, il diritto dell’Unione non osta a una normativa nazionale che imponga l’identificazione del richiedente mediante nome e indirizzo, purché tale disciplina rispetti i principi di equivalenza ed effettività e non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di accesso.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Convenzione di Aarhus, articoli 2, paragrafi 4 e 5, 3, paragrafo 8, 4, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera b), 6, paragrafi 1 e 2
  • Decisione 2005/370/CE
  • Direttiva 2003/4/CE, considerando 8 e 15
  • Direttiva 2003/4/CE, articoli 1, 2, punto 5, 3, paragrafi 1 e 5, lettera c), 4, paragrafo 1, lettera b), 4, paragrafo 5, 6, paragrafo 1

Accesso all’informazione ambientale e identificazione del richiedente

La pronuncia concerne un rinvio pregiudiziale della High Court irlandese nell’ambito di una controversia tra Coillte e il Commissioner for Environmental Information. Il tema è la compatibilità con la direttiva 2003/4/CE e con la convenzione di Aarhus di una disciplina nazionale che richiede, per le domande di accesso all’informazione ambientale, il nome reale e un indirizzo fisico attuale del richiedente.

Fatti e procedimento principale

Tra marzo e giugno 2022 Coillte riceveva numerose richieste di accesso all’informazione ambientale; 97 provenivano da soggetti anonimi o pseudonimi, spesso con contenuto identico o quasi identico e senza indirizzo fisico. Ritenendo che tali richieste fossero parte di una campagna organizzata e potenzialmente abusiva, Coillte chiedeva ai richiedenti di confermare il loro nome legale e di comunicare un indirizzo attuale; in mancanza, le domande venivano dichiarate invalide e respinte. Il Commissioner, investito di numerosi ricorsi amministrativi, riteneva invece che Coillte non fosse legittimata a trattare tali richieste come invalide ai sensi della normativa nazionale. La High Court dubitava dunque della compatibilità della disciplina irlandese, come interpretata, con il diritto UE.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la convenzione di Aarhus, specie gli articoli 2, paragrafi 4 e 5, 3, paragrafo 8, 4, paragrafo 1 e 3, lettera b), e 6, paragrafi 1 e 2;
  • la direttiva 2003/4/CE, in particolare i considerando 8 e 15, l’articolo 1, l’articolo 2, punto 5, l’articolo 3, paragrafi 1 e 5, lettera c), l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 6, paragrafo 1. La normativa irlandese di recepimento esigeva che la richiesta fosse scritta o elettronica e indicasse nome, indirizzo e altri recapiti utili del richiedente.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se:

  • la nozione di "richiesta" e di "richiedente" presupponga una domanda valida solo se presentata da un soggetto identificato con nome reale e indirizzo fisico;
  • una persona anonima o sotto pseudonimo possa comunque essere considerata "richiedente" ai sensi della direttiva;
  • il diritto UE osti a una legge nazionale che imponga l’identificazione del richiedente;
  • l’autorità pubblica possa chiedere tali dati per verificare l’autenticità della domanda o per valutare se essa sia manifestamente irragionevole per volume, natura o frequenza.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che l’articolo 2, punto 5, della direttiva 2003/4 definisce il "richiedente" come "ogni persona fisica o giuridica che chiede l’informazione ambientale", senza imporre l’indicazione del nome reale o dell’indirizzo fisico attuale. Anche l’articolo 3, paragrafo 1, che riconosce l’accesso a "chiunque ne faccia richiesta" senza dover dichiarare il proprio interesse, non introduce un simile requisito.

La Corte richiama poi gli obiettivi della direttiva: garantire il diritto di accesso e assicurare la massima diffusione dell’informazione ambientale. Tali obiettivi non richiedono di subordinare la qualità di richiedente all’identificazione nominale o domiciliare del soggetto.

Quanto alla convenzione di Aarhus, la Corte rileva che la definizione di "pubblico" non implica che le persone debbano identificarsi quando presentano la domanda di accesso. Allo stesso tempo, osserva che la direttiva non impone alle autorità di soddisfare richieste presentate da soggetti diversi da persone fisiche o giuridiche, né di reiterare indefinitamente l’accesso a fronte di numerose richieste identiche, potenzialmente idonee a pregiudicare l’efficacia amministrativa.

Da ciò deriva che, in mancanza di una disciplina UE più precisa sulle modalità pratiche di accesso, spetta agli Stati membri predisporre regole volte a verificare che le richieste provengano realmente da persone fisiche o giuridiche. Tali modalità devono però rispettare i principi di equivalenza ed effettività. Nel caso esaminato, la richiesta di nome reale e indirizzo fisico non rende praticamente impossibile né eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di accesso.

La Corte respinge inoltre l’argomento secondo cui l’identificazione potrebbe rivelare indirettamente l’interesse del richiedente: la direttiva esclude proprio che tale interesse debba essere dichiarato, sicché eventuali deduzioni sull’interesse non incidono sulla validità della domanda.

Decisione

La Corte risponde che la nozione di "richiedente" ai sensi dell’articolo 2, punto 5, della direttiva 2003/4/CE, letta alla luce della convenzione di Aarhus, non richiede l’identificazione mediante nome reale e/o indirizzo fisico attuale. Tuttavia, essa non osta a una normativa nazionale che imponga tale identificazione, purché siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori italiani e per i soggetti tenuti a rispondere alle istanze di accesso ambientale, la pronuncia conferma che il diritto UE tutela anche domande anonime o pseudonime, ma lascia agli Stati membri un margine per esigere dati identificativi minimi ai fini organizzativi e di controllo. Il punto decisivo è che tale requisito non diventi una barriera sostanziale all’accesso o un mezzo indiretto per selezionare i richiedenti in base al loro interesse o alla loro identità.

Come è indicizzato

Materieaccesso all’informazione ambientalediritto ambientale ueconvenzione di aarhusprocedimento amministrativoprincipi di effettività ed equivalenza

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