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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-45/24

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 gennaio 2026. — Verein für Konsumenteninformation contro Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 8, paragrafo 1 – Rimborso del prezzo di un biglietto in caso di cancellazione del volo – Commissione riscossa da un soggetto che agisce in qualità di intermediario tra il passeggero e il vettore aereo al momento dell’acquisto del biglietto – Condizioni per l’inclusione – Importo della commissione asseritamente fissato all’insaputa del vettore aereo – Onere della prova. — Causa C-45/24

Giurisprudenza europea62024CJ0045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, nel rimborso dovuto al passeggero per cancellazione del volo, va incluso anche l’importo trattenuto dall’intermediario come commissione, se tale somma fa parte del prezzo del biglietto acquistato. È sufficiente che il vettore abbia autorizzato l’emissione dei biglietti tramite l’intermediario e ne conosca la pratica commerciale, senza dover conoscere il dettaglio numerico della commissione. Di conseguenza, la Corte non ha esaminato la seconda questione sull’onere della prova.

Rimborso del prezzo del biglietto ex regolamento n. 261/2004: la commissione percepita dall’intermediario va inclusa nel rimborso anche se il vettore non conosce l’importo esatto.

La questione giuridica

Se, in caso di cancellazione del volo, il rimborso dovuto dal vettore aereo ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 261/2004 debba includere anche la commissione riscossa dall’intermediario che ha venduto il biglietto, quando il vettore conosce l’esistenza della prassi ma non l’importo concreto della commissione; e, in subordine, a chi incomba l’onere di provare tale conoscenza.

Principio di diritto

In caso di cancellazione del volo, il "prezzo del biglietto" rilevante ai fini del rimborso ex articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 261/2004 comprende anche la differenza tra quanto pagato dal passeggero e quanto effettivamente ricevuto dal vettore aereo a titolo di commissione dell’intermediario, purché tale commissione costituisca una componente inevitabile del prezzo del biglietto e quindi autorizzata dal vettore; non è necessario che il vettore conosca l’importo esatto della commissione perché essa sia rimborsabile.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 2, lettera f), regolamento (CE) n. 261/2004
  • Considerando 1 del regolamento (CE) n. 261/2004

Rimborso del biglietto aereo e commissione dell’intermediario

La pronuncia, resa in un rinvio pregiudiziale dell’Oberster Gerichtshof (Austria), riguarda l’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 in caso di cancellazione del volo. Il tema pratico è se il rimborso del "prezzo pieno del biglietto" debba comprendere anche la commissione pagata dal passeggero a un intermediario (nel caso di specie, Opodo) al momento dell’acquisto online.

Fatti e procedimento principale

Alcuni passeggeri avevano acquistato tramite il portale di Opodo biglietti per voli operati da KLM; il prezzo complessivo pagato includeva una commissione di intermediazione di EUR 95,14. Dopo la cancellazione dei voli, KLM ha rimborsato il prezzo dei biglietti ma non la commissione. Il VKI, cui i passeggeri avevano ceduto i propri diritti, ha chiesto il pagamento di tale importo sostenendo che esso dovesse rientrare nel rimborso dovuto ai sensi del regolamento n. 261/2004.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il considerando 1 del regolamento n. 261/2004, che impone un elevato livello di protezione dei passeggeri;
  • l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), sul diritto minimo al rimborso in caso di cancellazione;
  • l’articolo 2, lettera f), che definisce il "biglietto" come documento emesso o autorizzato dal vettore aereo o da un suo agente autorizzato;
  • l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), che rinvia all’articolo 8 per l’assistenza dovuta in caso di cancellazione;
  • l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), che riconosce al passeggero il rimborso del "prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato".

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice austriaco chiedeva, in sostanza:

  • se la commissione dell’intermediario debba essere inclusa nel prezzo del biglietto da rimborsare anche quando il vettore non conosce l’importo esatto di tale commissione, pur sapendo che l’intermediario normalmente la percepisce;
  • chi debba provare la conoscenza o la mancata conoscenza di tale commissione.

Ragionamento della Corte

La Corte richiama la propria sentenza Harms (C‑601/17), dalla quale discende che la commissione dell’intermediario va inclusa nel rimborso salvo che sia stata fissata all’insaputa del vettore aereo. Nel caso esaminato, la Corte osserva che il biglietto può essere acquistato direttamente dal vettore oppure tramite un intermediario autorizzato; quando il vettore consente all’intermediario di emettere biglietti in suo nome e per suo conto, si presume che conosca la prassi dell’intermediario di addebitare una commissione al passeggero.

La Corte qualifica la commissione come componente "inevitabile" del prezzo del biglietto e parte di un’unica operazione negoziale, non separabile dall’acquisto. Per questo motivo, essa deve essere considerata autorizzata dal vettore e quindi rimborsabile. Non è invece necessario che il vettore conosca l’importo esatto della commissione: imporre un simile requisito potrebbe ostacolare o ritardare il rimborso, costringendo il passeggero a rivolgersi all’intermediario e compromettendo l’effettività della tutela garantita dal regolamento.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde alla prima questione affermando che l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 261/2004, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), deve essere interpretato nel senso che il prezzo del biglietto da prendere in considerazione comprende la differenza tra quanto pagato dal passeggero e quanto ricevuto dal vettore, corrispondente alla commissione dell’intermediario, senza che sia necessario che il vettore conosca l’importo esatto di tale commissione.

Effetti pratici per operatori e difensori

La decisione rafforza la tutela del passeggero e conferma che, nelle vendite tramite piattaforme o agenzie autorizzate, il vettore non può limitare il rimborso alla sola quota effettivamente incassata se la commissione dell’intermediario è parte del prezzo sostenuto per acquistare il biglietto. La seconda questione sull’onere della prova resta assorbita, poiché la risposta alla prima era già sufficiente a definire la controversia pregiudiziale.

Come è indicizzato

Materietrasporti aereidiritti dei passeggeririmborso del bigliettointermediazione nella vendita di bigliettitutela dei consumatori

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