Corte di giustizia, Sentenza C-77/24
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 gennaio 2026. — NM e OU contro TE. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali – Regolamento (CE) n. 864/2007 – Articolo 4, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Responsabilità da fatto illecito di un organo di una società che organizza giochi d’azzardo online senza disporre della concessione richiesta – Azione di rimborso di perdite di gioco – Luogo in cui si è verificato il danno. — Causa C-77/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che una domanda di rimborso delle perdite di gioco proposta contro gli amministratori di una società di gambling online non autorizzata rientra nel regolamento Roma II. L'esclusione per le obbligazioni derivanti dal diritto delle società non copre la violazione di un divieto generale di offrire giochi d'azzardo senza concessione. Inoltre, il danno si localizza nello Stato di residenza abituale del giocatore, cioè in Austria nel caso concreto.
Legge applicabile alla domanda di rimborso delle perdite di gioco online: esclusione o meno dall'ambito di Roma II e localizzazione del danno nel luogo di residenza abituale del giocatore
La questione giuridica
Se l'azione di responsabilità da fatto illecito proposta contro gli amministratori di una società per aver violato il divieto nazionale di offrire giochi d'azzardo senza concessione rientri nell'esclusione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento Roma II; in caso negativo, quale sia il luogo in cui si è verificato il danno ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento in una controversia relativa a perdite subite partecipando a giochi d'azzardo online non autorizzati.
Principio di diritto
L'azione di responsabilità extracontrattuale contro gli amministratori di una società che offre giochi d'azzardo online senza concessione non è esclusa dall'ambito di applicazione del regolamento Roma II come obbligazione "derivante dal diritto delle società", perché non attiene al rapporto organico società-organi ma alla violazione di un divieto generale rivolto a tutti; ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, il danno si considera verificato nello Stato membro della residenza abituale del giocatore, dove la partecipazione ai giochi online si è concretamente realizzata, mentre il luogo da cui sono partiti i versamenti o quello in cui è gestito il conto di gioco costituiscono solo il fatto generatore o conseguenze indirette.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 864/2007 (Roma II)
- Articolo 1, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 864/2007
- Articolo 1, paragrafo 2, lettera d), regolamento (CE) n. 864/2007
- Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, regolamento (CE) n. 864/2007
- Articolo 15, lettere a) e g), regolamento (CE) n. 864/2007
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 7, punto 2, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, articoli 1301 e 1311
- Glücksspielgesetz, articolo 3
Legge applicabile alla responsabilità da gioco d'azzardo online non autorizzato
La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale dell'"Oberster Gerichtshof" austriaco nell'ambito di una controversia tra gli amministratori di una società maltese di giochi d'azzardo online e un giocatore domiciliato in Austria che chiede il rimborso delle perdite subite. La Corte interpreta il regolamento Roma II con riferimento, da un lato, all'esclusione relativa alle obbligazioni derivanti dal diritto delle società e, dall'altro, al criterio del luogo in cui si verifica il danno.
Fatti e procedimento principale
La società TBM, con sede a Malta e titolare di concessione maltese, offriva un casinò online accessibile anche in Austria, senza disporre della concessione richiesta dal diritto austriaco. TE ha giocato sul sito tra il 14 novembre 2019 e il 3 aprile 2020 e ha perso complessivamente EUR 18.547,67. Ritenendo nullo il contratto di gioco per violazione del monopolio austriaco dei giochi d'azzardo, TE ha chiesto agli amministratori NM e OU il rimborso delle perdite, fondando la domanda su responsabilità extracontrattuale per violazione di norme di tutela.
Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva:
- se l'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento Roma II escluda dal suo ambito una domanda di responsabilità extracontrattuale contro gli organi di una società per violazione di un divieto nazionale di offrire giochi d'azzardo senza concessione;
- in caso di risposta negativa, quale fosse il luogo del danno ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento: il luogo dei versamenti, il luogo del conto di gioco, il luogo delle scommesse, il domicilio del giocatore o il luogo del suo patrimonio principale.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 864/2007 (Roma II), articolo 1, paragrafi 1 e 2, lettera d), articolo 4, paragrafi 1-3, e articolo 15, lettere a) e g);
- il regolamento (UE) n. 1215/2012, articolo 7, punto 2, per il profilo di coerenza tra competenza e legge applicabile;
- il diritto nazionale austriaco, in particolare gli articoli 1301 e 1311 ABGB e l'articolo 3 GSpG.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte ricorda che l'esclusione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), Roma II va interpretata autonomamente e in modo funzionale: essa riguarda gli aspetti connessi alla vita interna della società e alla lex societatis, non ogni responsabilità di un organo sociale in senso ampio.
La Corte distingue tra:
- responsabilità degli amministratori per obblighi derivanti dalla loro posizione organica e connessi all'amministrazione o al funzionamento della società, che può ricadere nell'esclusione;
- responsabilità fondata su un obbligo generale, esterno alla vita societaria, che invece rientra nel regolamento Roma II.
Nel caso di specie, l'azione di TE non riguarda il rapporto interno tra società e amministratori, ma la violazione di un divieto generale imposto a chiunque di offrire giochi d'azzardo online senza concessione. Perciò l'azione non rientra nella categoria delle obbligazioni extracontrattuali che derivano dal diritto delle società.
La Corte aggiunge che la questione dell'imputazione della responsabilità agli amministratori o alla società non è risolta dalla lex societatis, ma dalla legge applicabile al fatto illecito, secondo l'articolo 15 Roma II, che disciplina base e portata della responsabilità e la determinazione dei soggetti responsabili.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
Quanto all'articolo 4, paragrafo 1, Roma II, la Corte ribadisce che il danno è la lesione di un interesse giuridicamente protetto e che il luogo in cui si concretizza va individuato in modo autonomo, tenendo conto della lettera della norma, del contesto e degli obiettivi di prevedibilità e certezza del diritto.
Nel caso dei giochi d'azzardo online non autorizzati, il danno non coincide:
- con il luogo da cui il giocatore effettua i versamenti, che è il luogo del fatto generatore;
- con il luogo in cui la società gestisce il conto di gioco;
- con il luogo del patrimonio del giocatore, che riflette solo una conseguenza economica indiretta.
La Corte ritiene invece che il danno si concretizzi nello Stato membro in cui il giocatore ha la residenza abituale, perché è lì che la partecipazione ai giochi online si svolge concretamente e dove si manifesta la lesione dell'interesse protetto dal divieto nazionale. Nel caso concreto, il danno si considera dunque verificato in Austria.
La soluzione è coerente anche con la giurisprudenza sull'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012: il mero impoverimento patrimoniale subito nel domicilio dell'attore non basta a localizzare il danno, se non coincide con il fatto generatore o con la sua concretizzazione.
Ruolo della clausola di eccezione dell'articolo 4, paragrafo 3
La Corte precisa, per completezza, che la regola dell'articolo 4, paragrafo 1, può essere derogata solo eccezionalmente ai sensi del paragrafo 3, quando risulti un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese. La presenza di un rapporto contrattuale preesistente non comporta automaticamente l'applicazione della legge di quel rapporto alla responsabilità extracontrattuale.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- l'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), Roma II non esclude l'azione extracontrattuale contro gli amministratori di una società che offre giochi d'azzardo senza concessione;
- l'articolo 4, paragrafo 1, Roma II deve essere interpretato nel senso che il danno subito dal giocatore si considera verificatosi nello Stato membro della sua residenza abituale.
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