Corte di giustizia, Sentenza C-75/24
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 gennaio 2026. — XH contro Commissione europea. — Impugnazione – Funzione pubblica – Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Presunte molestie psicologiche durante periodi di congedo per malattia – Rigetto delle domande di assistenza e di risarcimento – Avvio del procedimento di invalidità – Ricorso di annullamento e per risarcimento danni – Ricevibilità – Atti impugnabili – Obbligo di motivazione incombente al Tribunale dell’Unione europea – Motivazione contraddittoria – Snaturamento dei fatti e degli elementi di prova. — Causa C-75/24 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge integralmente l’impugnazione di XH contro la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso avverso la decisione di avvio del procedimento di invalidità e infondato quello contro il rigetto della domanda di assistenza. Conferma che l’adizione della commissione d’invalidità è un atto preparatorio, non impugnabile autonomamente, e ribadisce i criteri probatori per l’assistenza in caso di molestie psicologiche. La Corte esclude inoltre errori di diritto, motivazione contraddittoria e snaturamento delle prove.
Impugnazione in materia di funzione pubblica UE: impugnabilità della decisione di avvio di un procedimento di invalidità e legittimità del rigetto della domanda di assistenza per asserite molestie psicologiche durante il congedo di malattia.
La questione giuridica
Se la decisione della Commissione di avviare un procedimento di invalidità ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 4, dello Statuto costituisca un atto impugnabile o un mero atto preparatorio; se il Tribunale abbia correttamente respinto il ricorso contro il rigetto della domanda di assistenza ex articoli 24 e 12 bis dello Statuto; se vi siano errori di diritto, motivazione contraddittoria o snaturamento dei fatti e delle prove nella sentenza del Tribunale.
Principio di diritto
La decisione con cui l’istituzione adisce la commissione d’invalidità ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 4, dello Statuto è un atto preparatorio privo, di per sé, di effetti giuridici vincolanti idonei a modificare in modo rilevante e definitivo la situazione giuridica del funzionario; pertanto non è impugnabile ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Inoltre, in tema di assistenza per asserite molestie psicologiche, l’amministrazione deve intervenire con tempestività quando il funzionario fornisca un principio di prova dei fatti denunciati, ma non può essere tenuta ad aprire un’indagine sulla base delle sole affermazioni dell’interessato; il Tribunale non era tenuto a rilevare d’ufficio la violazione dell’articolo 59 dello Statuto, e non ha commesso errori decisivi di motivazione o snaturamento tali da giustificare l’annullamento della sentenza.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 11 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 12 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 12 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 21 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 59 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 60 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 90 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 7 dell’allegato II dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 169 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 263 TFUE
- Articoli 1, 7, 8, 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 6 CEDU
- Articolo 8 CEDU
Impugnazione in materia di funzione pubblica UE: decisione di avvio del procedimento di invalidità e domanda di assistenza per molestie psicologiche
La Corte di giustizia, Quinta Sezione, decide su un’impugnazione proposta da un funzionario OLAF contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso diretto all’annullamento della decisione di rigetto di una domanda di assistenza e della decisione di avvio di un procedimento di invalidità, nonché la relativa domanda risarcitoria. La controversia ruota attorno alla gestione di presunti contatti lavorativi e pressioni subite durante un congedo di malattia.
Fatti e svolgimento della controversia
La ricorrente, funzionaria dell’OLAF, era in malattia per un periodo prolungato mentre, a seguito di una riorganizzazione interna, veniva trasferita a una nuova unità. Durante il congedo riceveva numerosi messaggi elettronici da superiori e colleghi relativi alla chiusura di alcuni fascicoli e al trasloco del suo ufficio; ella li considerava tentativi di interrompere il congedo o molestie psicologiche. Presentava quindi una domanda di assistenza ai sensi degli articoli 24, 59 e 60 dello Statuto e, successivamente, veniva avviato un procedimento di invalidità ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 4, dello Statuto per il superamento del limite di congedi di malattia cumulati.
Quadro normativo richiamato
La Corte richiama, tra le altre, le disposizioni dello Statuto dei funzionari relative a:
- conflitto di interessi e indipendenza del funzionario (articolo 11 bis),
- dignità della funzione e divieto di molestie psicologiche e sessuali (articoli 12 e 12 bis),
- dovere di assistenza ai superiori (articolo 21),
- assistenza dell’Unione al funzionario (articolo 24),
- congedo di malattia e ricorso alla commissione d’invalidità (articolo 59),
- assenze e congedo di malattia fuori sede (articolo 60),
- decisioni e reclami in via amministrativa (articolo 90). Sono inoltre richiamati l’articolo 7 dell’allegato II dello Statuto, il regolamento di procedura del Tribunale e della Corte, l’articolo 263 TFUE e varie disposizioni della Carta dei diritti fondamentali.
Questione principale: impugnabilità della decisione di avvio del procedimento di invalidità
La Corte conferma la linea del Tribunale: la decisione con cui la Commissione adisce la commissione d’invalidità è un atto preparatorio, inserito in una procedura destinata a culminare in una decisione finale. Essa non produce, di per sé, effetti giuridici vincolanti che incidano in modo rilevante e definitivo sulla situazione giuridica del funzionario, e non è quindi un atto lesivo impugnabile ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.
La Corte respinge gli argomenti della ricorrente secondo cui:
- la divulgazione di dati medici renderebbe l’atto impugnabile;
- la durata eccessiva del procedimento trasformerebbe l’atto preparatorio in atto lesivo;
- il nesso con presunte molestie psicologiche ne muterebbe la natura;
- l’assenza di discrezionalità dell’amministrazione e l’asserita illegittimità del superamento del tetto dei 12 mesi di malattia inciderebbero sulla ricevibilità. Secondo la Corte, tali censure attengono al merito o a eventuali conseguenze dannose, ma non mutano la qualificazione dell’atto come preparatorio.
Domanda di assistenza e presunte molestie psicologiche
Quanto alla decisione di rigetto della domanda di assistenza, la Corte conferma che l’istituzione deve intervenire con energia e tempestività quando il funzionario fornisca un principio di prova di molestie, ma non è tenuta ad aprire un’indagine sulla base delle sole affermazioni dell’interessato. Il Tribunale aveva correttamente ritenuto che, nel caso concreto, la ricorrente non avesse fornito un principio di prova sufficiente a dimostrare molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto.
La Corte approva anche la valutazione del Tribunale secondo cui:
- alcuni contatti della superiore gerarchica erano inappropriati, ma non bastavano, da soli, a integrare molestie psicologiche;
- la ricorrente era stata talvolta lasciata libera di non rispondere o di trattare le questioni al suo rientro;
- non era stato dimostrato uno schema durevole, ripetitivo o sistematico idoneo a ledere la personalità, la dignità o l’integrità psichica.
Motivazione, ricevibilità dei motivi e prova
La Corte respinge le doglianze relative a pretesi errori del Tribunale nel non rilevare d’ufficio la violazione dell’articolo 59 dello Statuto, chiarendo che i motivi di legittimità sostanziale devono essere dedotti dalle parti e non possono essere sollevati d’ufficio, salvo ipotesi particolari come la motivazione insufficiente.
Viene inoltre confermata la sufficienza della motivazione della decisione di rigetto della domanda di assistenza, letta insieme alla decisione sul reclamo. La Corte respinge anche le censure di snaturamento degli elementi di prova, ritenendo che la ricorrente non abbia indicato con precisione quali prove sarebbero state travisate e in quale modo.
Vita privata, dati personali e Carta dei diritti fondamentali
La Corte esamina e respinge anche le doglianze fondate sugli articoli 7 e 8 della Carta e sull’articolo 8 CEDU. Il Tribunale aveva correttamente ricordato che la nozione di vita privata può comprendere anche aspetti professionali, ma che, nel caso concreto, i messaggi contestati contenevano informazioni di natura essenzialmente professionale e solo vagamente collegate alla sfera privata o sanitaria della ricorrente. La Corte esclude quindi che il Tribunale abbia errato nel ritenere non provata una violazione della vita privata o del diritto alla protezione dei dati.
Dispositivo
Non essendo fondato alcuno dei motivi di impugnazione, la Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna XH alle spese del giudizio di legittimità, oltre alle proprie.
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