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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44339/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla misura della sanzione amministrativa accessoria. Ha rilevato l'assenza di motivazione sulla scelta della sospensione nella misura massima e ha annullato la sentenza impugnata solo su questo punto, rinviando il giudizio al Tribunale di Padova in diversa composizione per nuova valutazione della durata della sospensione della patente.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per vizio di motivazione con riguardo all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura massima di un anno. La difesa ha contestato che il giudice, pur avendo ritenuto la pena patteggiata prossima ai minimi edittali e adeguata sotto il profilo rieducativo, non ha motivato la scelta della misura massima della sospensione, omettendo di giustificare tale aggravamento rispetto al minimo.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    disciplinante l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)

    La sentenza di merito era una applicazione della pena concordata; la Corte ricorda il regime del patteggiamento come quadro procedurale ma verifica la necessità di motivazione quando si applicano sanzioni accessorie che si discostano dal minimo

  • art. 186, comma 2 lett. b) e comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza

    Reato contestato all'imputato; costituisce il fatto tipico che ha reso applicabile la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente

  • art. 606, comma 2 cod. proc. pen.

    norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione

    Consente la impugnazione per vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento con riferimento alla sanzione amministrativa accessoria, considerata autonoma rispetto a pena e misure di sicurezza

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e legge 23 giugno 2017, n. 103

    limiti alla gravabilità della cassazione per talune questioni relative al patteggiamento

    La Corte precisa che tali limiti non impediscono la censura in cassazione relativa alla sanzione amministrativa accessoria, in quanto autonoma rispetto alle categorie cui si riferisce la norma

  • Giurisprudenza citata: Sez. 4, n. 18942 del 27/03/2019 (Bruna)

    richiamata come precedenza sul carattere autonomo della sanzione amministrativa

    Conferma che la sanzione amministrativa accessoria non rientra nelle categorie penali oggetto del limite di cui all'art. 448, comma 2-bis, rendendo ammissibile il ricorso per cassazione

  • Giurisprudenza citata: Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020 (Rojas)

    principio secondo il quale il giudice deve motivare la misura della sospensione solo quando si discosta dal minimo edittale

    La Corte applica e richiama questo principio per valutare la sufficienza della motivazione: occorre motivare quando la misura si discosta dal minimo; nel caso concreto la misura massima è stata adottata senza alcuna motivazione, perciò il vizio è rilevante

Massime di principio

  • La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è autonoma rispetto alla pena e può essere oggetto di ricorso per cassazione per vizio di motivazione.
  • Quando il giudice applica la sospensione della patente in misura diversa dal minimo edittale (soprattutto nella misura massima), è necessario fornire una motivazione che spieghi le ragioni dell'inasprimento rispetto al minimo.
  • Se la pena sostanziale patteggiata è prossima ai minimi, l'applicazione della misura massima di una sanzione accessoria richiede motivazioni specifiche (es. gravità del fatto, recidiva, rischi concreti) altrimenti la decisione può essere annullata e rinviata.
  • I limiti procedurali al controllo in Cassazione sul patteggiamento non impediscono di impugnare le sanzioni amministrative accessorie, poiché non ricomprese nelle categorie cui si riferiscono tali limiti.
  • In caso di annullamento limitato alla sanzione accessoria, il giudice di rinvio (in diversa composizione) deve riesaminare e motivare la durata della sospensione alla luce dei principi indicati, tenendo conto degli elementi fattuali ed eventuali circostanze attenuanti o aggravanti.

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