Sentenza del 24/11/2016 n. 23982 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un avviso di accertamento sintetico, notificato il 29 dicembre 2001, relativo a Irpeg e Ilor per l'anno 1996. L'Ufficio aveva determinato un maggior reddito sulla base dell'acquisto, per lire 460.000.000, di un terreno non edificabile, ritenuto sproporzionato rispetto all'attività agricola esercitata e al reddito dichiarato. In Cassazione il contribuente ha denunciato, tra l'altro, l'omessa valutazione dei vizi di motivazione dell'avviso, l'insufficienza dell'acquisto del terreno quale unico elemento presuntivo e la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, poiché il contribuente non aveva indicato e trascritto adeguatamente gli atti e i documenti dai quali risultavano le doglianze già dedotte nei precedenti gradi. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, in quanto mirava sostanzialmente a contestare la valutazione dei fatti compiuta dalla CTR, non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. Il terzo motivo è stato respinto perché, per i tributi non armonizzati e per i periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore della disciplina del 2010, non esisteva un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale. Le spese sono state compensate in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza sul tema.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38
Accertamento sintetico del reddito
L'acquisto di un bene di valore rilevante può costituire elemento presuntivo per la ricostruzione sintetica del reddito, purché la valutazione dei presupposti sia adeguatamente motivata dal giudice di merito.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi dal quarto all'ottavo, come modificati dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, convertito dalla L. n. 122 del 2010
L'obbligo di contraddittorio preventivo si applica agli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto.
La disciplina introdotta nel 2010 ha previsto il contraddittorio preventivo per gli accertamenti relativi a periodi successivi al 2009, senza effetto generalizzato per le annualità precedenti.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea; tuttavia, nel caso concreto, la censura del contribuente non è stata esaminata perché formulata senza rispettare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6
Chi ricorre per cassazione deve indicare con precisione gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, riportandone gli elementi necessari e specificando dove siano stati prodotti nei precedenti gradi di giudizio.
Codice di procedura civile, art. 360
La Cassazione non è un terzo grado di merito: la valutazione dei fatti e delle prove compete al giudice di merito e può essere censurata soltanto nei limiti dei vizi di legittimità previsti dalla norma.
Sezioni Unite della Corte di cassazione, sentenza n. 24823 del 2015
Nel diritto tributario nazionale non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, salvo che tale obbligo sia specificamente previsto dalla legge; per i tributi non armonizzati, la sua omissione non determina automaticamente l'invalidità dell'accertamento.
Massime di principio
- Per gli accertamenti sintetici relativi a periodi d'imposta anteriori alla disciplina introdotta nel 2010, l'Amministrazione finanziaria non era generalmente obbligata a instaurare un contraddittorio preventivo, salvo specifiche disposizioni applicabili al caso.
- Un acquisto di valore elevato può essere utilizzato come indice di capacità contributiva e può giustificare un accertamento sintetico, anche se costituisce l'elemento principale considerato dall'Ufficio, quando il giudice di merito ritenga adeguata la ricostruzione.
- In Cassazione non è sufficiente sostenere genericamente che il giudice abbia valutato male le prove: occorre indicare una precisa violazione di legge o un vizio motivazionale rilevante e dimostrare la decisività della censura.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: gli atti, i documenti e le doglianze già formulate nei gradi precedenti devono essere indicati con precisione, altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile.
- L'obbligo di contraddittorio preventivo va verificato in base al tipo di tributo, al periodo d'imposta e alla disciplina vigente al momento dell'accertamento; non può essere presunto come principio generale valido per ogni procedimento tributario.
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