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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25037/2021 del 16/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, emesso con metodo induttivo a seguito dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e della parziale produzione documentale. L'Ufficio aveva rilevato antieconomicità della gestione, una plusvalenza da cessione di immobile e l'esistenza di ricavi non dichiarati sulla base del costo del lavoro e di percentuali di ricarico tratte da indici parametrici di imprese operanti nello stesso settore. La società aveva contestato l'atto deducendo, tra l'altro, l'erroneo codice attività applicato e la mancata comparazione con le risultanze di bilancio. La CTR aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo che l'omessa dichiarazione, in presenza di contabilità e dichiarazioni di altri anni, non giustificasse l'accertamento induttivo e che fosse stato usato uno studio di settore riferito a codice attività errato. L'Agenzia ricorre in cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita decisione su una censura nuova proposta solo in appello; 2) violazione degli artt. 39 e 41 d.P.R. 600/1973, 55 d.P.R. 633/1972, 2697 e 2727 c.c., sostenendo che, in caso di omessa dichiarazione, era legittimo l'accertamento di ufficio con presunzioni supersemplici e senza necessità di confrontare i dati con la contabilità; 3) violazione del d.lgs. 546/1992 e degli artt. 277 e 112 c.p.c., per non avere il giudice tributario, a fronte di un vizio di merito, rideterminato l'imposta anziché limitarsi ad annullare l'atto.

La decisione

La Corte ha ritenuto tempestiva la riattivazione della notificazione del ricorso per cassazione, pur avvenuta oltre il termine ordinario, valorizzando l'errore imputabile al primo agente notificatore e la successiva attivazione diligente del notificante. Nel merito ha rigettato il primo motivo, osservando che la doglianza sulla errata applicazione dello studio di settore e del codice attività non era una domanda nuova in appello, poiché il tema del codice attività errato era già stato dedotto in primo grado. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l'Ufficio può procedere ad accertamento di ufficio ex art. 41 d.P.R. 600/1973, avvalendosi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e prescindendo dalle risultanze contabili. Ha accolto anche il terzo motivo, ribadendo che il giudizio tributario è di impugnazione-merito e che, quando il vizio riguarda il merito della pretesa, il giudice deve rideterminare l'imposta dovuta entro i limiti delle contestazioni, non limitarsi all'annullamento. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio al giudice a quo, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte esclude la violazione perché la censura decisa in appello non costituiva domanda nuova rispetto ai fatti già dedotti in primo grado

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio processuale dedotto

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro delle censure di violazione di legge

  • art. 39, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato nel fatto come base dell'accertamento induttivo originario

  • art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    in caso di omessa dichiarazione consente accertamento di ufficio sulla base di dati e notizie comunque raccolti, anche mediante presunzioni supersemplici e prescindendo dalle scritture contabili

  • art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331

    richiamato come base per l'uso di indici parametrici e percentuali di ricarico

  • art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato tra le norme denunciate nel secondo motivo

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova, che in questa fattispecie grava sul contribuente dopo l'allegazione presuntiva dell'Ufficio

  • art. 2727 c.c.

    richiamato con riferimento alle presunzioni utilizzabili dall'amministrazione finanziaria

  • art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel terzo motivo per sostenere la natura di impugnazione-merito del giudizio tributario

  • artt. 277 e 112 c.p.c.

    richiamati per censurare il mancato esercizio del potere-dovere di rideterminazione della pretesa tributaria

  • art. 325 c.p.c.

    utilizzato come parametro del termine entro cui riattivare tempestivamente la notificazione non andata a buon fine

  • art. 6 § 1 CEDU

    richiamato a sostegno della necessità di un bilanciamento proporzionato tra forme processuali e accesso alla giustizia

  • artt. 24 e 111 Cost.

    richiamati come presidio del diritto di difesa e dell'effettività della tutela giurisdizionale

Massime di principio

  • Se la notificazione di un atto processuale non va a buon fine per causa non imputabile al notificante, la riattivazione successiva deve avvenire con immediatezza; il rispetto del termine ricavato dalla metà dei termini di cui all'art. 325 c.p.c. costituisce regola generale, ma può essere derogato solo in presenza di circostanze eccezionali rigorosamente provate, specie quando l'esito negativo dipenda da un errore del notificatore e il destinatario risulti comunque reperibile al medesimo indirizzo.
  • In materia di accertamento tributario, l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi consente l'accertamento di ufficio ex art. 41 d.P.R. 600/1973, che prescinde dalla metodologia propria dell'accertamento induttivo ex art. 39 e permette all'Ufficio di utilizzare presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • Quando l'Ufficio abbia allegato elementi presuntivi idonei a fondare la pretesa in caso di omessa dichiarazione, l'onere della prova contraria grava sul contribuente, che deve dimostrare l'insussistenza del maggior reddito o la minore entità dello stesso.
  • Nel giudizio tributario, che è di impugnazione-merito, il giudice che ritenga illegittimo l'atto per vizi attinenti al merito non può limitarsi ad annullarlo, ma deve rideterminare la pretesa fiscale entro i limiti delle contestazioni dedotte.
  • Non costituisce domanda nuova in appello la censura che sviluppi in modo più specifico un tema già introdotto in primo grado, purché non muti il fatto costitutivo della pretesa o il thema decidendum sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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