Sentenza n. 14106/2026 - Roma, Sezione 3B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale del riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania ai fini dell'abilitazione su una classe di concorso
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale prot. 48572 del 3 dicembre 2024, con il quale il Ministero aveva concluso il procedimento amministrativo rigettando l'istanza di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania, riferita a un percorso di abilitazione su una classe di concorso. Dal testo della sentenza non risultano specificamente indicati i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio il Ministero si è nuovamente pronunciato sull'istanza, a seguito di nuova istruttoria e nuova motivazione, mediante decreto prot. DPIT n. 2638 del 16 settembre 2025, ritenuto dal Collegio qualificabile come annullamento e sostituzione del precedente provvedimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La nuova determinazione ministeriale del 16 settembre 2025, adottata dopo nuova istruttoria e nuova motivazione, è stata ritenuta idonea ad annullare e sostituire il provvedimento originariamente impugnato. La ricorrente, nonostante l'ordinanza interlocutoria del 19 novembre 2025 e la successiva udienza, non ha chiarito se sussistesse ancora un interesse alla decisione; neppure l'Amministrazione ha fornito precisazioni. Il giudizio è stato quindi definito senza esame della legittimità del diniego originario. Le spese di lite sono state compensate, considerato che la posizione della ricorrente era stata comunque oggetto di ulteriori provvedimenti ministeriali.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione adotta, sulla medesima istanza, un nuovo provvedimento fondato su una nuova istruttoria e una nuova motivazione, qualificabile come annullamento e sostituzione dell'atto originariamente impugnato, il ricorso contro quest'ultimo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, salvo che il ricorrente dimostri la permanenza di uno specifico interesse alla decisione.
- Se, dopo l'adozione del nuovo provvedimento amministrativo, il ricorrente non chiarisce la permanenza del proprio interesse alla decisione nonostante sia stato sollecitato dal giudice, il ricorso può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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