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Ordinanza

Ordinanza n. 3092/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605798

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare contro gli esiti della procedura di accesso ai corsi di Medicina e chirurgia per l’anno accademico 2025-2026

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (studenti partecipanti)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato l’ordinanza cautelare del TAR che aveva respinto la richiesta di ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e chirurgia. L’appello conteneva censure eterogenee: un primo gruppo contestava vizi radicali dell’intera procedura del cosiddetto semestre filtro, prospettando la necessità di una riedizione della procedura; un secondo gruppo riguardava invece la posizione individuale degli appellanti, che avevano conseguito almeno una sufficienza nelle tre materie previste, ma non avevano ottenuto un punteggio sufficiente per essere collocati in posizione utile nella graduatoria o per vedersi assegnare una delle sedi universitarie indicate. In particolare, è stato contestato il mancato scorrimento della graduatoria in relazione ai posti rimasti vacanti per effetto della rinuncia di altri studenti. Gli appellanti hanno dedotto che il sistema, imponendo una scelta immediata e irreversibile tra immatricolazione o iscrizione e definitiva esclusione dagli scorrimenti, impedisse il successivo ripescaggio degli studenti con punteggi elevati e non garantisse il rispetto dell’ordine meritocratico della graduatoria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente la domanda cautelare. Quanto al primo gruppo di censure, relativo ai vizi dell’intera procedura, ha ritenuto che tali doglianze fossero prima facie incompatibili con la misura richiesta, consistente nell’ammissione individuale con riserva e in sovrannumero: una simile misura non sarebbe funzionale alla conservazione del bene della vita perseguito, ossia alla riedizione dell’intera procedura. Tali censure sono state quindi ritenute infondate, nella fase cautelare, per carenza di periculum in mora, ferma la possibilità del TAR di esaminarne il merito. Quanto al secondo gruppo, il Collegio ha ravvisato fumus boni iuris e periculum in mora nella censura relativa al mancato scorrimento della graduatoria. In base alla sommaria cognizione propria della fase cautelare, l’attuale disciplina del semestre filtro non sembrerebbe rispettare pienamente il principio meritocratico, poiché non consentirebbe di riassegnare, secondo l’ordine della graduatoria, i posti lasciati vacanti dagli studenti rinunciatari. Il Consiglio di Stato ha quindi ordinato all’Amministrazione di rideterminarsi sulla posizione degli appellanti, procedendo innanzitutto agli scorrimenti necessari per coprire i posti vacanti; successivamente dovrà verificare se il punteggio conseguito consenta l’assegnazione di almeno un posto in una delle sedi opzionate e, solo in caso positivo, assegnare il posto secondo l’ordine delle preferenze espresse. L’ordinanza cautelare del TAR è stata riformata in parte qua. È stata inoltre riformata la statuizione sulle spese del primo grado cautelare; le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la novità e particolarità della questione. È stata disposta la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la fissazione prioritaria dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 11, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce il riferimento processuale per l’appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR.

  • art. 55, comma 11, c.p.a.

    In conseguenza dell’accoglimento cautelare, il TAR deve fissare con priorità l’udienza di merito.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la compatibilità tra le censure dedotte e la misura richiesta deve essere verificata in concreto: se le doglianze mirano alla riedizione dell’intera procedura, l’ammissione individuale con riserva e in sovrannumero può risultare non funzionale alla tutela richiesta e difettare del periculum in mora.
  • La disciplina di una procedura selettiva deve consentire, in presenza di posti resi vacanti, lo scorrimento della graduatoria secondo l’ordine del merito, in modo da evitare che studenti con punteggi utili perdano definitivamente la possibilità di essere ripescati per effetto di una scelta immediata e irreversibile.
  • Il mancato scorrimento della graduatoria, quando determini la permanenza di posti vacanti e impedisca l’assegnazione agli aspiranti secondo il punteggio conseguito, può integrare in sede cautelare un fumus boni iuris connesso alla violazione del principio meritocratico.
  • Quando il punteggio del partecipante non assicura immediatamente l’assegnazione di una sede, la tutela cautelare può essere conformata non mediante ammissione automatica, ma imponendo all’Amministrazione di procedere agli scorrimenti, verificare l’utilità concreta del punteggio e assegnare il posto solo se disponibile in una sede opzionata.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelareAppelloDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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