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Sentenza

Sentenza n. 112/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento - della deliberazione del Direttore generale dell'ASL TO 3 n. 864 del 22 ottobre 2025, con la quale è stata aggiudicato alla A. De Mori s.p.a. il lotto 2 - CIG: B5357F6F93, relativo alla “procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per l'affidamento della fornitura in service di sistemi analitici per la realizzazione di una rete aziendale POCT dell'ASL TO 3, suddivisa in n. 7 lotti”, comunicata il successivo 31 ottobre 2025; - ove occorra, del disciplinare di gara e dei suoi allegati, del capitolato speciale, dell'Allegato I.2 recante il dettaglio dell'offerta tecnica, dei chiarimenti nonché di tutti i verbali di gara, nella parte in cui sono state aperte e valutate le offerte presentate dalla De Mori; nonché per la declaratoria d'inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, con conseguente accertamento del diritto al subentro e condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, mediante affidamento dell'appalto alla ricorrente;

Giustizia amministrativa202503445

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione del lotto 2 della gara per la fornitura quinquennale in service di analizzatori per emocromo in point of care testing

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata con 84,95 punti, ha impugnato l'aggiudicazione del lotto 2, contestando anzitutto che l'aggiudicataria avesse offerto otto analizzatori, quattro per emocromo e quattro per proteina C reattiva, anziché quattro dispositivi capaci di eseguire entrambi i test, sostenendo quindi la violazione della lex specialis e l'obbligo di esclusione. Ha inoltre censurato i punteggi tecnici attribuiti alle offerte: 10 punti all'aggiudicataria e 5,30 alla ricorrente per facilità d'uso e gestione; 4 punti all'aggiudicataria per il sistema compatto con stampante, nonostante la stampante fosse periferica; il massimo punteggio all'aggiudicataria per la cadenza analitica, benché il dispositivo avesse diverse modalità di aspirazione con prestazioni differenti; e un criterio di valutazione asseritamente contraddittorio per il ridotto volume del campione. Infine, ha dedotto l'incompletezza dell'offerta dell'aggiudicataria per mancata inclusione delle microprovette e di altro materiale ausiliario. L'aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che il sistema della ricorrente non fosse conforme alla destinazione d'uso POCT prevista dal regolamento UE 2017/746 e che non fosse dimostrata la disponibilità e trasmissione al LIS del parametro GLR.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale. Ha accertato, sulla base del disciplinare, del capitolato, dei modelli di offerta e dei chiarimenti, che l'oggetto del lotto 2 riguardava esclusivamente quattro analizzatori per l'esecuzione dell'emocromo da prelievo venoso e digitopuntura, con 2.800 test annui. Il riferimento alla proteina C reattiva contenuto nell'allegato I2 costituiva un errore materiale della stazione appaltante, non coerente con il restante contenuto della lex specialis; i chiarimenti avevano confermato che tutti i test riguardavano l'emocromo. Pertanto, l'aggiudicataria non doveva essere esclusa per avere offerto ulteriori quattro dispositivi destinati a un test non compreso nell'oggetto della gara, essendo stata indotta dalla documentazione erronea della stazione appaltante. Le censure sui punteggi tecnici sono state respinte: la commissione ha motivatamente valorizzato, sulla base dei manuali d'uso, le caratteristiche di facilità d'impiego, gestione delle provette, automazione, comando remoto, disponibilità e trasmissione del parametro granulociti/linfociti. È stata ritenuta legittima anche la valutazione del sistema compatto, nella quale la commissione aveva considerato non solo l'integrazione della stampante, ma anche peso, dimensioni, movimentabilità e possibilità di stampa tramite il middleware; tale giudizio rientrava nella discrezionalità tecnica della commissione e non risultava illogico o irragionevole. È stata inoltre ritenuta coerente la valutazione della cadenza analitica e del ridotto volume del campione, avendo la commissione considerato, per ciascun criterio, gli aspetti pertinenti e confrontato volumi relativi alla stessa tipologia di campione. Anche la censura sull'incompletezza dell'offerta è stata respinta, poiché l'aggiudicataria aveva espressamente dichiarato di fornire reagenti, calibratori, controlli, carta termica, microprovette e ogni altro materiale ausiliario necessario, anche gratuitamente se supplementare. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente al rigetto del ricorso principale. Le spese sono state compensate tra tutte le parti, in ragione degli errori materiali commessi dalla stazione appaltante e della successiva rettifica.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione immediata del giudizio con sentenza semplificata quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 120, comma 5, c.p.a.

    possibilità di definizione immediata con sentenza in forma semplificata

    È stato applicato per definire il giudizio nella camera di consiglio, previa informazione alle parti.

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Indicato quale base normativa della procedura aperta per l'affidamento della fornitura.

  • art. 70 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate dalla stazione appaltante.

  • art. 79 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate in relazione alla documentazione e alla valutazione di gara.

  • art. 93 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate in materia di commissione e valutazione.

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate in materia di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

  • Regolamento (UE) 2017/746

    Invocato nel ricorso incidentale per sostenere la non conformità della destinazione d'uso dei reagenti offerti dalla ricorrente; la questione non è stata esaminata per l'improcedibilità del ricorso incidentale.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione della lex specialis occorre considerare unitariamente disciplinare, capitolato, modelli di offerta e chiarimenti; un riferimento isolato e incoerente contenuto in un allegato può essere qualificato come errore materiale quando il restante impianto documentale e i chiarimenti convergono univocamente su un diverso oggetto della fornitura.
  • L'operatore economico non può essere escluso per avere offerto prestazioni o apparecchiature ulteriori rispetto a quelle richieste, quando tali elementi non alterano l'offerta relativa all'oggetto essenziale della gara e la loro presenza sia stata indotta da un errore materiale della stazione appaltante nella documentazione di gara.
  • Le valutazioni della commissione sui punteggi dell'offerta tecnica rientrano nella discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o incoerenza intrinseca.
  • La valutazione di un criterio tecnico deve essere verificata in relazione al suo specifico oggetto: l'utilizzo di parametri diversi per criteri diversi non è contraddittorio se ciascun parametro è pertinente alla caratteristica presa in esame e il confronto tra le offerte è effettuato su basi omogenee.
  • L'impegno espresso nell'offerta tecnica ed economica a fornire reagenti e tutti i materiali ausiliari necessari, comprese le microprovette e l'eventuale materiale supplementare, esclude l'incompletezza dell'offerta quando tale impegno corrisponde alle prescrizioni della lex specialis.
  • Il ricorso incidentale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorso principale è respinto e l'esame delle censure incidentali non potrebbe comunque modificare l'utilità concretamente perseguibile dal controinteressato.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieBando e lex specialisCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereSopravvenuta carenza di interesseConcorrenza ed evidenza pubblica

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