Cassazione Penale, Sentenza n. 30836/2022 del 09/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla sussistenza della recidiva nel biennio necessaria per integrare il reato previsto dall'art. 116 comma 15 d.lgs. 285/1992. Il ricorrente contestava che il precedente verbale del 23/05/2017, su cui si fondava la recidiva, potesse essere considerato definitivamente accertato, sostenendo che potesse ancora essere suscettibile di annullamento.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, ai fini della recidiva nel biennio, non sia sufficiente la mera contestazione dell'illecito amministrativo ma sia necessario che l'accertamento precedente sia divenuto definitivo e non più annullabile; nel caso di specie il verbale del 23/05/2017 era divenuto definitivo (era decorso il termine di 60 giorni per l'impugnazione) e il ricorrente non ha prodotto elementi a dimostrare la sua suscettibilità di annullamento. Conseguentemente è stata confermata l'inammissibilità del gravame e disposto che il ricorrente venga condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ex art. 616 c.p.p.). La sentenza di primo grado che aveva dichiarato Passalacqua responsabile e lo aveva condannato all'ammenda di euro 2.000,00 oltre spese, resta operante nei suoi effetti.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 116 comma 15
La fattispecie incriminatrice richiede la recidiva nel biennio: tale recidiva si fonda su un precedente illecito amministrativo che deve essere definitivamente accertato.
cod. proc. pen., art. 593 comma 3
Indica l'inappellabilità di talune sentenze di primo grado: il gravame proposto era soggetto al vaglio di ammissibilità ex disposizione sull'impugnabilità.
d.lgs. 5 gennaio 2016 n. 8, art. 5
Disciplina la depenalizzazione: per escludere l'applicazione della depenalizzazione in caso di recidiva è necessario che la precedente violazione amministrativa sia stata definitivamente accertata.
legge n. 689/1981, art. 8-bis
la reiterazione "non opera nel caso di pagamento in misura ridotta"; "gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo"; "gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato"
La reiterazione degli illeciti amministrativi non può essere presa in considerazione finché il relativo provvedimento non sia divenuto definitivo; gli effetti della reiterazione si sospendono o cessano se il primo accertamento è sospeso o annullato.
cod. strada, art. 203
"sessanta giorni per impugnare il verbale"
Stabilisce il termine per l'impugnazione del verbale di accertamento: se il termine è decorso il verbale diventa definitivo e può rilevare ai fini della recidiva.
cod. proc. pen., art. 616
Consente di disporre, in caso di inammissibilità del gravame per colpa, l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle Ammende; applicata per la determinazione dell'onere di euro 3.000,00.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'attribuzione delle spese e per la valutazione della colpa nella presentazione di ricorsi inammissibili.
Massime di principio
- Per considerare la recidiva nel biennio ai fini della fattispecie prevista dall'art.116 comma 15 c.d.s. è necessario che il precedente illecito amministrativo sia stato definitivamente accertato e non sia più suscettibile di annullamento.
- La mera contestazione o il verbale non impugnato non è automaticamente sufficiente: occorre verificare la definitività del provvedimento che ha accertato la precedente violazione (es. decorso del termine per impugnare).
- Il termine ordinario per impugnare il verbale (art.203 c.d.s.) è rilevante: se è decorso e non è stata promossa impugnazione, il verbale può ritenersi definitivo e quindi utilizzabile per comprovare la recidiva.
- In sede di ricorso spetta al ricorrente l'onere di allegare e documentare elementi concreti che dimostrino la non definitività o la possibile annullabilità del precedente provvedimento; affermazioni generiche o ipotetiche sono insufficienti per superare il vaglio di ammissibilità.
- In caso di ricorso inammissibile per colpa del ricorrente, il giudice può condannare al pagamento delle spese e disporre l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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