Cassazione Civile, Ordinanza n. 09444/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l’anno 2012 relativo a tre immobili di proprietà dell’ente previdenziale, ubicati in località Monteluco e in due indirizzi di Spoleto, classificati catastalmente in categoria B/1. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte: due immobili erano stati ritenuti esenti perché ancora strumentali ai fini istituzionali dell’ente, mentre per un terzo immobile l’esenzione era stata negata poiché una porzione era stata affidata a terzi per un servizio di mensa accessibile anche a soggetti estranei. In appello la commissione regionale ha rigettato le impugnazioni di entrambe le parti. L’ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo; motivazione apparente/perplessa; violazione dell’art. 7, lett. i), d.lgs. 504/1992 e delle norme sul caso di uso misto, sostenendo che la concessione in uso di una porzione ridotta del bene a un gestore della mensa non facesse venir meno la prevalente destinazione istituzionale e non dovesse impedire l’esenzione; violazione della stessa norma per non aver considerato esente l’immobile non utilizzato a scopo commerciale. Il Comune, con ricorso incidentale, ha lamentato invece la violazione delle norme sull’esenzione IMU per avere la sentenza riconosciuto il beneficio anche per immobili rimasti inutilizzati da lungo tempo, sostenendo che il lungo abbandono e l’inagibilità avrebbero fatto venir meno la strumentalità rispetto alle finalità istituzionali dell’ente.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha escluso la nullità della sentenza d’appello, qualificando l’incongruenza terminologica tra motivazione e dispositivo come mero lapsus calami, perché dal complesso della decisione risultava chiaramente che il giudice di appello aveva inteso confermare il rigetto dei gravami. Ha poi negato che vi fosse motivazione apparente, ritenendo comprensibili le ragioni della decisione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo dell’ente previdenziale, sia perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito, sia perché precluso dal doppio conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. Ha ritenuto inammissibile anche il quarto motivo, osservando che l’esenzione per gli enti non commerciali richiede l’utilizzazione diretta del bene e non opera in caso di utilizzazione indiretta, ancorché gratuita o di pubblico interesse; inoltre, in caso di uso misto, è necessaria la specifica dichiarazione prevista dalla disciplina applicabile, non risultata allegata. Quanto al ricorso incidentale del Comune, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge, mirava in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti sull’inutilizzo degli immobili; ha comunque ribadito che il mancato utilizzo non esclude l’esenzione se non è indice della cessazione della strumentalità del bene alle attività protette. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità per difetto di motivazione o contrasto tra motivazione e dispositivo sussiste solo se il provvedimento non consente di individuare il concreto comando giudiziale.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione deve rendere percepibili le ragioni della decisione; non è sufficiente contestarne la concisione se il percorso argomentativo è comunque comprensibile.
art. 156, comma 2, c.p.c.
Il vizio di nullità è escluso quando l’errore è meramente materiale e la decisione, letta nel suo complesso, resta intellegibile.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il paradigma per denunciare la nullità della sentenza per contrasto insanabile o motivazione inesistente, ma non per censurare meri errori materiali.
art. 36, d.lgs. n. 546/1992
La motivazione della sentenza tributaria deve essere comprensibile e rendere intellegibile la ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Non è esperibile per censurare una sentenza di appello confermativa di quella di primo grado in presenza di doppia conforme, né per contestare il mero apprezzamento di merito.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Preclude il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, contro la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado sui medesimi fatti.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
L’esenzione richiede l’utilizzazione diretta dell’immobile da parte dell’ente possessore e la sua esclusiva destinazione ad attività non produttive di reddito; non spetta in caso di utilizzazione indiretta, anche se gratuita o di pubblico interesse.
art. 9, comma 8, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Richiamato insieme alla disciplina IMU degli enti non commerciali e alla necessità delle dichiarazioni previste dalla normativa di settore.
art. 14 disp. prel. c.c.
Invocato dal Comune a sostegno dell’interpretazione delle norme agevolative, ma la Corte ha escluso che conducesse a un diverso esito.
art. 91-bis, commi 2 e 3, d.l. n. 1 del 2012
In caso di utilizzazione mista dell’immobile, l’esenzione si applica solo alla frazione adibita ad attività non commerciale, secondo le modalità di individuazione e dichiarazione previste dalla norma.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in presenza dei presupposti di legge.
Massime di principio
- Il contrasto tra motivazione e dispositivo determina nullità della sentenza solo quando impedisce di ricostruire il comando decisorio; non la determina il mero errore materiale o lapsus calami, se il contenuto complessivo della decisione resta univoco.
- La motivazione è solo apparentemente inesistente quando, pur sintetica, consente di comprendere le ragioni della decisione e di controllarne la coerenza logico-giuridica.
- Il motivo di ricorso per cassazione che, formalmente dedotto come violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a una nuova valutazione dei fatti è inammissibile.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile contro la sentenza d’appello che confermi la decisione di primo grado sui medesimi fatti, salvo che il ricorrente dimostri l’assenza di sovrapponibilità degli accertamenti di merito.
- Per l’esenzione IMU degli enti non commerciali è necessaria l’utilizzazione diretta del bene da parte dell’ente possessore e la sua destinazione esclusiva ad attività non commerciali; l’utilizzazione indiretta del bene, anche se gratuita, tramite terzi o in forza di comodato/concessione, esclude il beneficio.
- In caso di uso misto dell’immobile, l’esenzione può operare solo per la porzione effettivamente adibita ad attività non commerciali, ma occorre la specifica dichiarazione prevista dalla disciplina applicabile.
- Il mancato utilizzo dell’immobile non esclude di per sé l’esenzione: rileva solo se è indice di cessazione della strumentalità del bene rispetto alle attività protette.
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