Cassazione Civile, Sentenza n. 5073/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva il rimborso di € 734.058,00 relativo alla mancata fruizione della deduzione ACE per gli anni 2011-2014. La società aveva deliberato un aumento di capitale il 1° dicembre 2010 e sottoscritto il relativo versamento il 3 gennaio 2011; sosteneva che tale aumento dovesse essere considerato ai fini della deduzione ACE per i periodi indicati. Contestava la legittimità dell'art. 5 del D.M. 14 marzo 2012 che limita l'agevolazione agli aumenti deliberati dopo il 31 dicembre 2010, ritenendo la limitazione temporale in contrasto con la norma primaria (d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. legge 214/2011). Il motivo invocava violazione e falsa applicazione delle norme citate e norme sul procedimento
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la disciplina primaria (art. 1 del d.l. n. 201/2011 e relative disposizioni) e la sua applicazione decorrono dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011 e che l'agevolazione si riferisce agli aumenti di capitale deliberati successivamente al 31 dicembre 2010. Il D.M. 14 marzo 2012, art. 5, comma 2, lett. a), che richiede che la delibera di aumento di capitale sia assunta dopo il 31 dicembre 2010 per considerare rilevanti i conferimenti, è coerente con la norma primaria e non in contrasto con essa. Di conseguenza l'aumento deliberato il 1° dicembre 2010 non dà diritto alla deduzione ACE; la ricorrente è condannata alle spese di giudizio e al pagamento del contributo unificato ove dovuto
Norme richiamate
d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 1)
in considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese ... è ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio ... il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale ... alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011
La norma primaria incentiva gli aumenti di capitale intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio in corso al 31/12/2010; la decorrenza normativa e il riferimento alla variazione rispetto al capitale esistente alla chiusura del 31/12/2010 implicano che le delibere anteriori a tale data non generano il nuovo capitale rilevante per l'ACE
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 marzo 2012 (art. 5, comma 2, lett. a)
si considerano elementi positivi della variazione del capitale proprio ... i conferimenti in denaro versati dai soci ... I conferimenti eseguiti in attuazione di una delibera di aumento di capitale rilevano se tale delibera è assunta successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010
La norma attuativa chiarisce che la data decisiva è quella della delibera di aumento di capitale; il DM definisce la condizione temporale necessaria per il riconoscimento dell'ACE, coerente con la finalità incentivante della legge
Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), art. 73 (richiamato)
Indica le categorie di soggetti fiscalmente rilevanti ai quali si applica la disciplina dell'ACE; la normativa ACE opera nel contesto delle società ed enti indicati dall'art. 73
Richiami procedurali invocati (artt. 3 e 4 disp. prel. cod. civ.; art. 360 c.p.c., n. 3)
Sono norme richiamate dalla ricorrente per contestare la decisione, ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo principale di diritto relativo all'interpretazione della normativa ACE; non è stata ravvisata incompatibilità normativa o vizi di interpretazione tali da annullare la decisione impugnata
Massime di principio
- La data della delibera di aumento di capitale (non la sola sottoscrizione o il versamento successivo) è l'elemento decisivo per verificare l'ammissibilità dell'agevolazione ACE: le delibere adottate prima del 31/12/2010 non generano diritto all'ACE
- Le norme regolamentari emanate in attuazione di una delega legislativa possono legittimamente specificare condizioni temporali e operative coerenti con la finalità della norma primaria; una limitazione temporale introdotta dal DM è ammissibile se conforme all'intento e alla formulazione della legge
- Per valutare il diritto all'agevolazione occorre confrontare il capitale 'esistente' alla chiusura dell'esercizio al 31/12/2010 con le variazioni deliberate successivamente: documentazione societaria (delibere, verbali, date di sottoscrizione e di versamento) è essenziale per provare la qualificazione del capitale
- Nel contestare il diniego dell'agevolazione è necessario dimostrare un concreto contrasto tra norma primaria e normativa secondaria o un'interpretazione irragionevole della prima; meri argomenti di convenienza o interpretazioni estensive non sono sufficienti a ribaltare l'orientamento giurisprudenziale
- In sede di pianificazione fiscale, se si vuole beneficiare di agevolazioni con condizioni temporali, è fondamentale programmare la delibera societaria (non solo il versamento) in modo coerente con i termini previsti dalla normativa
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