Cassazione Penale, Sentenza n. 18629/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha riconosciuto il vincolo di continuazione limitatamente ad alcuni reati giudicati con le sentenze n. 188/2019 (GIP di Lodi) e n. 2117/2022 (Corte d'appello di Milano) e ha rigettato l'istanza di continuazione con riguardo ad altre sentenze (tra cui la n. 1333/2019 e la n. 342/2024). Il primo motivo deduce violazione di legge e contraddittorieta' della motivazione per non aver riconosciuto la continuazione per tutti i reati, sulla base della vicinanza temporale, della natura identica dei reati, delle modalita' esecutive e dello stato di ubriachezza. Il secondo motivo censura la mancata motivazione sulla quantificazione dell'aumento di pena applicato a seguito del riconoscimento della continuazione, in particolare la scelta di aumentare in misura non spiegata la pena per il reato tentato rispetto alla pena applicata dalla Corte d'appello per reato consumato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in gran parte, ma lo ha ritenuto fondato limitatamente al secondo motivo. Ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte relativa alla misura dell'aumento di pena connessa alla continuazione rispetto alla sentenza del GIP di Lodi del 10/7/2019 (irrevocabile il 26/7/2019) e ha disposto il rinvio al GIP del Tribunale di Como per un nuovo giudizio sulla determinazione dell'aumento di pena. Quanto al resto (riconoscimento parziale della continuazione e rigetto per le altre sentenze), la decisione impugnata e' stata confermata e il ricorso dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Disciplina del reato continuato: puo' applicarsi integralmente o parzialmente ai reati giudicati in piu' sentenze se emerge un programma criminoso unitario.
art. 81 comma finale cod. pen.
Richiede la prova di una unita' di ideazione originaria; l'elemento soggettivo della continuazione non puo' ridursi a generica serialita' delinquenziale.
art. 609-bis cod. pen.
Norma che qualifica i reati di violenza sessuale, considerata nella valutazione dell'omogeneita' delle fattispecie ai fini della continuazione.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Regola l'individuazione della violazione piu' grave per la determinazione della pena complessiva; applicata per stabilire il reato guida nella continuazione.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Principi direttivi per la determinazione della pena: il giudice, nell'esercizio della discrezionalita', deve motivare la scelta della pena base e degli aumenti per i reati satellite.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Ground per cassazione per mancanza, insufficienza o contraddittorieta' della motivazione su punti decisivi della decisione; invocato per la mancata motivazione sull'entita' dell'aumento di pena.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Norma sulla protezione dei dati personali che impone l'omissione delle generalita' del condannato in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un programma criminoso unitario concepito, almeno nelle linee essenziali, prima della commissione della prima azione; non e' sufficiente la mera serialita' o identita' tipologica dei reati.
- Tra gli indici rilevanti per valutare l'unita' di ideazione vi sono: contiguita' spazio-temporale, omogeneita' delle violazioni e del bene protetto, analogia del modus operandi, condizioni di tempo e luogo, sistematicita' e coesione del contesto; tuttavia non e' necessario che tutti gli indici siano presenti contemporaneamente, bastano elementi pregnanti e significativi.
- I lunghi periodi di detenzione interposti tra reati possono interrompere il progetto criminoso e giustificare il diniego della continuazione, se non emergono risultanze probatorie che attestino la persistenza di un disegno unitario.
- Lo stato di ubriachezza non costituisce, di per se', un elemento unificante equiparabile alla tossicodipendenza ai fini del riconoscimento della continuazione; l'onere di allegazione di condizioni di dipendenza cronica spetta a chi ne deduca la rilevanza.
- In sede esecutiva il condannato che invoca la continuazione deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno della preordinazione; non basta il richiamo generico alla contiguita' cronologica o all'identita' dei titoli di reato.
- Quando si riconosce la continuazione il giudice e' tenuto a motivare analiticamente la quantificazione della pena complessiva: non solo la pena base, ma anche l'entita' degli aumenti per i reati satellite devono essere spiegati per consentire il controllo giurisdizionale e per evitare un cumulo occulto di pene.
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