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Sentenza

Sentenza n. 2071/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 111/24 del 31.05.2024 depositata il 05.06.24 emessa dal Giudice di Pace di Pavia nel proc. RG 2118/23, notificata il 18.02.2025

Giustizia amministrativa202504333

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Pavia, passata in giudicato, nella parte relativa al pagamento delle spese e dei compensi di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza del Comune all’obbligo di pagamento delle spese legali liquidate dalla sentenza del Giudice di Pace di Pavia n. 111/2024, pronunciata nel procedimento RG 2118/2023. La sentenza aveva condannato l’amministrazione alla refusione, in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario, di complessivi euro 548,00, di cui euro 98,00 per contributo unificato, oltre spese generali, CPA e IVA se dovuta. Il ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato della pronuncia e la notificazione della stessa quale titolo esecutivo. Ha inoltre dedotto il mancato pagamento da parte dell’amministrazione. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito né ha contestato l’inadempimento. È stato rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza anche per l’esecuzione della parte della sentenza relativa alla condanna alle spese processuali e ha riconosciuto la legittimazione del difensore antistatario ad agire direttamente contro l’amministrazione soccombente, poiché la liquidazione delle spese in suo favore determina un rapporto obbligatorio tra il difensore e la parte pubblica. Nel merito, ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza del Giudice di Pace, il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni e l’inadempimento dell’amministrazione, non contestato in giudizio. Ha quindi dichiarato l’inottemperanza e ordinato al Comune di dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Pavia, con facoltà di delega, prevedendo un termine di sessanta giorni per l’esecuzione dell’incarico una volta investito dal creditore. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione integrale del giudicato nei confronti dell’amministrazione inadempiente.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Impone il decorso del termine dilatorio tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la proposizione del giudizio esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ne ha accertato il rispetto.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione della parte di una sentenza contenente la condanna della pubblica amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.
  • Quando la sentenza liquida le spese processuali in favore del difensore dichiaratosi antistatario, quest’ultimo è legittimato a proporre direttamente il giudizio di ottemperanza contro l’amministrazione soccombente, poiché la pronuncia instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore e la parte pubblica.
  • L’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia, il rispetto del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e la mancata contestazione dell’inadempimento consentono al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione integrale entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, prevedendone l’attivazione su istanza del creditore e fissando un termine per l’adempimento sostitutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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