Cassazione Penale, Sentenza n. 44698/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di conferma della condanna per estorsione (tentata e consumata) sollevando tre censure principali: 1) violazione di legge per omesso avviso all'imputato, dopo la modifica dell'imputazione ai sensi dell'art. 516 c.p.p., della possibilitaà di chiedere il giudizio abbreviato e l'applicazione di pena entro l'udienza successiva (rilevando anche omissione dell'avviso sulla facoltaà di chiedere termine a difesa); 2) nullitaà degli atti per mancata traduzione in udienza dell'imputato, detenuto per altra causa, e per mancata nuova citazione della persona offesa dopo la modifica dell'imputazione; 3) violazione di legge per mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, sostenendo che la recidiva specifica e reiterata non poteva essere tenuta conto ai fini del calcolo della prescrizione essendo stata resa subvalente dalle attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo: inammissibile perche il profilo contestato non era quello dedotto in appello e, comunque, manifestamente infondato poiche l'obbligo di avviso invocato non sussisteva al tempo dei fatti (norma sopravvenuta introdotta dal D.L.vo 150/2022 entrato in vigore il 30/12/2022). Secondo motivo: inammissibile e manifestamente infondato; quanto alla mancata traduzione, il giudice ha disposto traduzioni successivamente alla conoscenza dello stato detentivo e l'imputato ha ripetutamente rinunciato a comparire, per cui non sussiste nullita ; quanto alla mancata nuova citazione della persona offesa, il mancato adempimento tutela la persona offesa e il ricorrente non ha interesse ad impugnarla, nè aveva chiesto nuovo controesame della vittima. Terzo motivo: inammissibile e infondato; la recidiva reiterata specifica, pur ritenuta subvalente in sede di comparazione, incide ai fini del calcolo della prescrizione (effetto speciale), quindi i termini di prescrizione sono stati calcolati correttamente dalla Corte territoriale (reato capo A prescrizione il 18/10/2024; capo B prescrizione il 11/05/2032). Conseguentemente il ricorso è respinto, l'imputato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 516 cod. proc. pen.
Regola la modifica dell'imputazione in udienza; la Corte ha rilevato che la modifica operata rientrava nei limiti procedurali e che gli effetti difensivi richiamati dal ricorrente non erano sussistenti o non tempestivamente dedotti.
art. 517 cod. proc. pen.
Norma collegata sulla contestazione suppletiva: utilizzabilita delle prove raccolte prima della modifica se la difesa non richiede nuovo controesame.
art. 519 cod. proc. pen.
Regola il diritto del difensore a chiedere il controesame della fonte dichiarativa dopo contestazione suppletiva; la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia richiesto tale controesame.
art. 520 cod. proc. pen.
Previgente disciplina sull'avviso in caso di imputato assente: al tempo dei fatti non imponeva l'avviso invocato dal ricorrente circa il termine per domanda di abbreviato e applicazione di pena.
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
Riguardano la traduzione dell'imputato e le modalitaà di partecipazione del detenuto al processo; la Corte ha richiamato l'obbligo del giudice di disporre la traduzione quando lo stato detentivo emerge dagli atti e ha constatato la rinuncia espressa dell'imputato.
art. 484, comma 2-bis; art. 420-ter; art. 420-quinquies cod. proc. pen.
Norme citate per spiegare gli effetti della rinuncia dell'imputato a comparire e l'impedimento a comparire: la rinuncia espressa rende inoperativi taluni rimedi e giustifica l'assenza in udienza.
art. 157 cod. pen.
Regola il termine di prescrizione in relazione alla pena ed alle circostanze: la Corte ha applicato il principio che la recidiva reiterata incide sul termine prescrizionale.
art. 161 cod. pen.
Norma sui termini massimi della prescrizione in presenza di cause interruttive, richiamata per il calcolo dei termini nella decisione.
art. 99 e art. 103 cod. pen.
Art. 99 relativo alla recidiva; art. 103 sulla delinquenza abituale erano rilevati nella motivazione della pena e nella declaratoria accessoria adottata a carico dell'imputato.
art. 30, comma 1 lett. m, n. 2, D.L.vo 10 ottobre 2022 n. 150
Norma sopravvenuta che ha introdotto l'obbligo di avviso richiamato dal ricorrente; la Corte ha osservato che tale obbligo non era vigente al tempo della modifica dell'imputazione e dunque la censura era infondata.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e, al comma 1, l'applicazione di sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o colposo; la Corte ha condannato l'imputato a pagare spese e 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Una censura nuova non tempestivamente dedotta nei gradi precedenti (es. profilo diverso rispetto all'appello) può essere dichiarata inammissibile in Cassazione.
- La modifica dell'imputazione in udienza (art. 516 c.p.p.) non fa automaticamente venir meno l'utilizzabilita delle prove raccolte prima della modifica quando la difesa non richiede apposito controesame ai sensi dell'art. 519 c.p.p.
- L'obbligo del giudice di disporre la traduzione del detenuto scaturisce quando lo stato detentivo emerge dagli atti; tuttavia l'espressa rinuncia dell'imputato a comparire rende inoperativi certi profili di nullita relativi alla sua assenza.
- La mancata nuova citazione della persona offesa dopo contestazione suppletiva tutela diritti della vittima; il difensore dell'imputato ha interesse limitato a tale omissione e, se non richiede la rinnovazione dell'escussione, le dichiarazioni prese prima possono essere utilizzate.
- La recidiva reiterata e specifica, pur potendo risultare subvalente in sede di comparazione con attenuanti, conserva natura di circostanza ad effetto speciale e incide sul computo dei termini di prescrizione.
- Norme sopravvenute non possono essere retroattivamente invocate a favore della difesa per fatti anteriori alla loro entrata in vigore; la mancata applicazione di un obbligo introdotto dopo il fatto non costituisce vizio retroattivo.
- La dichiarazione di inammissibilita in Cassazione comporta normalmente la condanna alle spese e, se il ricorso e manifestamente infondato o doloso/colposo, all'applicazione di somme a favore della Cassa delle ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44506/2024 del 05/12/2024
- Sentenza penale · 5 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44507/2024 del 05/12/2024
- Sentenza penale · 5 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44508/2024 del 05/12/2024
- Sentenza penale · 5 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44509/2024 del 05/12/2024
- Sentenza penale · 5 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44510/2024 del 05/12/2024
- Sentenza penale · 5 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44511/2024 del 05/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →