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Sentenza

Sentenza del 09/01/2018 n. 65 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Comunicazione dell'iscrizione ipotecaria e dell'avviso della stessa comunicazione - Alternatività processuale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il collegio ha confermato la decisione della CTP, che aveva dichiarato inammissibile la domanda per violazione del principio del ne bis in idem. L’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria non poteva essere riproposta dopo che era già stata contestata la comunicazione preventiva relativa allo stesso provvedimento. È stata inoltre confermata la legittimità dell’ipoteca sui beni del fondo patrimoniale, in conformità all’orientamento della Cassazione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l’iscrizione ipotecaria eseguita sui propri beni, anche se aveva già impugnato la precedente comunicazione preventiva della medesima iscrizione. La controversia riguardava inoltre la legittimità dell’iscrizione dell’ipoteca su beni costituiti in fondo patrimoniale.

Norme richiamate

  • Principio del ne bis in idem

    Non è ammissibile proporre una nuova impugnazione avente il medesimo oggetto sostanziale di una precedente controversia già instaurata, anche se la seconda impugnazione riguarda l’atto successivo o definitivo collegato alla stessa vicenda.

  • Sentenza della Corte di cassazione n. 10794/2016 del 25 maggio 2016

    L’iscrizione ipotecaria può essere legittimamente eseguita anche su beni costituiti in fondo patrimoniale, purché sussistano i presupposti previsti dalla disciplina della riscossione e il credito sia riconducibile alle esigenze rilevanti secondo la normativa applicabile.

Massime di principio

  • Quando il contribuente ha già impugnato la comunicazione preventiva di un’iscrizione ipotecaria, non può normalmente proporre una seconda impugnazione con lo stesso oggetto sostanziale contro l’iscrizione successivamente eseguita.
  • La contestazione deve essere proposta tempestivamente e in modo completo contro il primo atto conosciuto, deducendo già in quella sede tutti i vizi relativi alla pretesa e al procedimento.
  • La successiva iscrizione ipotecaria non determina necessariamente una nuova e autonoma controversia se costituisce la mera esecuzione del provvedimento già comunicato e contestato.
  • La costituzione dei beni in fondo patrimoniale, di per sé, non impedisce automaticamente l’iscrizione ipotecaria per debiti tributari o da riscossione; occorre verificare la natura del credito e gli ulteriori presupposti di legge.
  • Il principio del ne bis in idem processuale mira a evitare la duplicazione di giudizi sul medesimo provvedimento sostanziale e può comportare l’inammissibilità della seconda domanda.

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