Sentenza del 09/01/2018 n. 12 - Comm. Trib. Prov. Asti
Metodo di accertamento standardizzato (studi di settore). Obbligatorietà del contraddittorio con parte contribuente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda un accertamento standardizzato fondato sullo scostamento dai parametri di normale redditività elaborati mediante gli studi di settore. Il motivo della contestazione è che tale scostamento, da solo, non sarebbe sufficiente a giustificare l'accertamento: l'Amministrazione deve verificare concretamente l'applicabilità degli standards alla specifica attività del contribuente mediante contraddittorio e deve motivare il provvedimento spiegando perché le giustificazioni e le osservazioni presentate dal contribuente non siano accoglibili.
La decisione
Dal principio riportato emerge che l'accertamento non può fondarsi automaticamente sul solo scostamento dagli studi di settore. L'Amministrazione finanziaria è tenuta ad attivare il contraddittorio con il contribuente, a valutare in concreto la pertinenza dei parametri applicati e a spiegare specificamente le ragioni per cui ritiene di disattendere le deduzioni della parte. Il testo fornito non contiene il dispositivo completo della sentenza, né indica se l'atto impositivo sia stato annullato o confermato; pertanto l'esito processuale concreto non è determinabile. Sul piano del principio di diritto, la posizione del contribuente è accolta nella misura in cui viene riconosciuta l'obbligatorietà del contraddittorio e della motivazione rafforzata.
Norme richiamate
Studi di settore e accertamento standardizzato
Lo scostamento dagli standards elaborati in base agli studi di settore non esime l'Amministrazione Finanziaria di verificare in contraddittorio col contribuente l'applicabilità in concreto dei parametri utilizzati e spiegare per quali motivi vengono disattese le ragioni della controparte.
Gli studi di settore costituiscono uno strumento presuntivo e non consentono un accertamento automatico basato sul solo scostamento. È necessario un confronto effettivo con il contribuente, una valutazione individualizzata dell'attività e una motivazione specifica sulle ragioni del mancato recepimento delle sue osservazioni.
Massime di principio
- Un accertamento fondato su studi di settore o altri standards statistici non è automaticamente legittimo per il solo fatto che i ricavi dichiarati risultino inferiori a quelli stimati.
- L'Amministrazione deve dimostrare che il parametro statistico sia concretamente applicabile alla situazione del contribuente, considerando caratteristiche, dimensioni, condizioni economiche e peculiarità dell'attività.
- Il contraddittorio con il contribuente deve essere effettivo: le spiegazioni e la documentazione prodotte devono essere esaminate e non possono essere respinte con formule generiche.
- La motivazione dell'accertamento deve indicare sia le ragioni dell'applicazione degli standards sia i motivi per cui le giustificazioni del contribuente sono state ritenute non convincenti.
- In mancanza di contraddittorio effettivo o di motivazione adeguata, l'accertamento può essere contestato per vizio del procedimento e della motivazione, secondo la disciplina applicabile al caso concreto.
- Il principio non implica che ogni giustificazione del contribuente debba essere necessariamente accolta, ma impone all'Amministrazione di valutarla seriamente e di motivare il diverso esito.
Testo integrale
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