Sentenza del 09/01/2018 n. 80 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Ruoli straordinari - Annullamento - Preclusione per iscrizione a ruoli ordinari - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi del contribuente è stata respinta. L’annullamento del ruolo straordinario elimina l’iscrizione effettuata con la procedura eccezionale, ma non preclude una successiva iscrizione a ruolo ordinario, purché sussista un debito certo, liquido ed esigibile. Restano fermi i limiti derivanti dalla decadenza dell’Amministrazione dal potere di riscossione o dalla prescrizione del diritto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l’annullamento del ruolo straordinario, disposto per mancanza del requisito del fondato pericolo per la riscossione previsto dagli artt. 11 e 15-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, impedisse all’Amministrazione di procedere successivamente all’iscrizione dello stesso debito in un ruolo ordinario.
Norme richiamate
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 11
Disciplina i presupposti per l’iscrizione nei ruoli e consente il ricorso al ruolo straordinario quando vi sia un fondato pericolo per la riscossione.
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 15-bis
Prevede l’iscrizione a ruolo straordinario in presenza del fondato pericolo per la riscossione; l’assenza di tale requisito comporta l’illegittimità dell’iscrizione straordinaria, senza però impedire una successiva iscrizione ordinaria se ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- L’annullamento di una misura cautelare o di una procedura di riscossione straordinaria per carenza dei relativi presupposti non determina automaticamente l’estinzione del debito tributario.
- È necessario distinguere tra l’illegittimità della modalità di riscossione e l’esistenza del credito: il primo profilo può essere censurato senza escludere il secondo.
- L’Amministrazione può procedere con una nuova iscrizione a ruolo ordinario se il debito è certo, liquido ed esigibile e se non sono maturate decadenza o prescrizione.
- In casi analoghi, il contribuente deve verificare sia la sussistenza del credito sia il rispetto dei termini di decadenza e prescrizione, oltre alla correttezza della procedura concretamente utilizzata.
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