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Sentenza

Sentenza del 09/01/2018 n. 7 - Comm. Trib. Prov. Asti

Compensazione tra redditi dichiarati e non percepiti e redditi non dichiarati e percepiti. Rettifica non ammessa

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'omessa dichiarazione dei redditi da locazione. Il contribuente sosteneva di non aver effettivamente percepito gli stipendi dichiarati, a causa del fallimento dell'impresa datrice di lavoro, e pretendeva di compensare tale mancata percezione con i redditi locativi non dichiarati. La compensazione era stata quindi realizzata autonomamente dal contribuente nella determinazione del reddito imponibile.

La decisione

La rettifica richiesta dal contribuente non è stata ammessa. Il reddito da locazione, risultante da un contratto regolarmente registrato, doveva essere dichiarato perché effettivamente percepito o comunque fiscalmente rilevante secondo la disciplina applicabile. Il giudice non poteva sostituirsi all'Agenzia delle Entrate nella valutazione della compensazione né verificare, in sede contenziosa, l'effettiva mancata percezione del reddito da lavoro dipendente, soprattutto in assenza di una distinta e tempestiva rettifica della dichiarazione.

Norme richiamate

  • Disciplina tributaria della dichiarazione dei redditi e dei redditi fondiari/da locazione

    I redditi da locazione devono essere indicati nella dichiarazione quando risultano dal contratto registrato e sono fiscalmente rilevanti; non possono essere omessi e compensati unilateralmente con redditi di altra natura ritenuti non percepiti.

  • Principio di disponibilità e tipicità della rettifica della dichiarazione fiscale

    Il contribuente non può ottenere in giudizio una compensazione o una ricostruzione del reddito fondata su valutazioni nuove e autonome, se non ha previamente rettificato la dichiarazione secondo le modalità previste. Il giudice tributario non può sostituirsi all'Amministrazione nella determinazione originaria del reddito.

Massime di principio

  • Non è generalmente consentito compensare autonomamente redditi dichiarati ma non percepiti con altri redditi effettivamente percepiti e omessi: ogni componente reddituale deve essere valutata secondo le regole proprie della categoria fiscale.
  • La mancata percezione di uno stipendio deve essere provata con elementi idonei e, ove necessario, fatta valere mediante una specifica rettifica della dichiarazione, non introdotta per la prima volta come compensazione nel contenzioso.
  • Un reddito risultante da un contratto di locazione regolarmente registrato costituisce un elemento oggettivo particolarmente rilevante e non può essere ignorato sulla base di una compensazione unilaterale.
  • Il giudice tributario non può sostituirsi all'Agenzia delle Entrate nelle valutazioni amministrative non previamente compiute, né trasformare il ricorso in una nuova dichiarazione dei redditi.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere tra l'obbligo di dichiarare il reddito locativo e la possibilità di far valere separatamente l'eventuale mancata percezione del reddito di lavoro, fornendo prova documentale e rispettando le procedure fiscali applicabili.

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