Sentenza del 09/01/2018 n. 77 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
N. 77/2018 ACCERTAMENTO - TUTELA DELLA BUONA FEDE - Effetti - Ambito di operatività.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di rettifica relativo a importazioni effettuate nel 2007-2008, con recupero di maggiori dazi antidumping, interessi e sanzioni. A seguito di un'indagine OLAF, era emerso che la merce dichiarata come originaria di Taiwan fosse probabilmente di origine cinese e non fosse stata realmente prodotta dall'esportatore taiwanese, cui era stata revocata l'esenzione dal dazio antidumping. La società importatrice invocava la propria buona fede e il legittimo affidamento, sostenendo di aver rispettato tutti gli adempimenti e di essere stata rassicurata dai certificati e dalle attestazioni rilasciati dalle autorità. L'Agenzia sosteneva invece che non vi fosse stato un errore attivo delle autorità doganali, ma soltanto l'acquisizione di dichiarazioni inesatte dell'esportatore, circostanza che non impedisce il recupero a posteriori dei dazi.
La decisione
La CTR, in sede di rinvio dopo la cassazione della precedente decisione, ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ha confermato l'avviso di rettifica. Ha escluso l'applicazione retroattiva del regolamento che aveva revocato l'esenzione, ritenendo che l'Amministrazione avesse invece accertato che l'esenzione non era concretamente applicabile già nel periodo contestato. Ha inoltre escluso la violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente, ritenendo applicabile la disciplina speciale doganale. Quanto alla buona fede, ha stabilito che la mera ricezione di certificati o dichiarazioni inesatte dell'esportatore non integra un errore attivo delle autorità doganali e non tutela l'importatore dal recupero dei dazi. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 220 del Regolamento (CEE) n. 2913/1992, Codice doganale comunitario
I dazi non devono essere contabilizzati a posteriori quando la mancata contabilizzazione deriva da un errore delle autorità competenti, non ragionevolmente rilevabile da un debitore in buona fede, che abbia rispettato tutte le prescrizioni relative alla dichiarazione doganale.
L'esenzione dal recupero dei dazi richiede la presenza contemporanea di tre condizioni: un errore dell'autorità doganale, la non ragionevole rilevabilità dell'errore da parte di un debitore in buona fede e il rispetto di tutti gli obblighi doganali. La mera accettazione di documenti commerciali falsi o inesatti non costituisce, di regola, un errore attivo dell'autorità.
Art. 78 del Regolamento (CEE) n. 2913/1992
Consente il controllo a posteriori delle dichiarazioni doganali e la rettifica dei dazi dovuti quando emergano elementi nuovi o inesattezze relative alle operazioni di importazione.
Art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
Il termine di sessanta giorni per le osservazioni del contribuente non è stato ritenuto applicabile agli avvisi di rettifica doganale, poiché in materia opera la disciplina speciale prevista dalla normativa doganale.
Art. 11 del D.Lgs. n. 374/1990
Prevede una disciplina speciale per il contraddittorio negli accertamenti doganali, ritenuta applicabile in luogo dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.
Art. 11, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 374/1990
Un avviso doganale fondato su rapporti o verbali OLAF è motivato adeguatamente se ne riporta il contenuto essenziale, anche mediante richiamo per relationem, purché sia garantito il diritto di difesa; non è necessaria l'allegazione integrale del rapporto finale OLAF.
Art. 2697 del Codice civile
Regola la ripartizione dell'onere della prova. Nel caso concreto, l'Amministrazione ha fornito elementi derivanti dalle indagini OLAF e dal regolamento europeo per dimostrare l'inesattezza dell'origine dichiarata.
Regolamento (CE) n. 803/2009
La revoca dell'esenzione dal dazio antidumping non è stata applicata retroattivamente; è stata utilizzata come elemento dell'indagine per dimostrare che, già nel periodo precedente, i beni non possedevano i requisiti sostanziali per beneficiare dell'esenzione.
Massime di principio
- La buona fede dell'importatore non è sufficiente, da sola, a evitare il recupero dei dazi: devono sussistere cumulativamente errore attivo dell'autorità, impossibilità ragionevole di rilevarlo e pieno rispetto degli obblighi doganali.
- La semplice accettazione da parte della dogana di certificati di origine o documenti commerciali rivelatisi falsi non costituisce normalmente un errore attivo dell'autorità, soprattutto quando l'inesattezza deriva dalle dichiarazioni dell'esportatore.
- L'importatore sopporta, in linea generale, il rischio che i documenti del proprio fornitore siano falsi o inesatti; il legittimo affidamento è tutelabile solo quando sia stato concretamente determinato da un comportamento attivo e autonomo dell'autorità competente.
- Un regolamento successivo può essere utilizzato per documentare fatti preesistenti e accertare che un'esenzione non spettava già in passato, senza che ciò costituisca necessariamente applicazione retroattiva della norma.
- Negli accertamenti doganali occorre verificare la disciplina speciale sul contraddittorio e sui termini, che può prevalere sulle regole generali dello Statuto dei diritti del contribuente.
- I rapporti e le risultanze OLAF possono fondare l'accertamento doganale se l'atto ne espone il contenuto essenziale e consente al contribuente di comprendere la contestazione e di difendersi.
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