Sentenza del 09/01/2018 n. 81 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Società di capitali - Appello proposto dall'ex legale rappresentante della società fallita - Inammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha dichiarato inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 546/1992, rilevando che, dopo la dichiarazione di fallimento, l'ex legale rappresentante non può validamente proporre impugnazioni in nome della società. La legittimazione processuale compete al curatore fallimentare.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appello è stato proposto dall'ex legale rappresentante dopo la dichiarazione di fallimento della società. A seguito del fallimento, il legale rappresentante perde la legittimazione processuale nelle controversie patrimoniali della società, poiché tale legittimazione spetta al curatore fallimentare ai sensi dell'art. 43, comma 1, del R.D. n. 267/1942. Di conseguenza, l'impugnazione è stata ritenuta proposta da un soggetto privo del potere di stare in giudizio.
Norme richiamate
Art. 43, comma 1, R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare)
Il curatore sta in giudizio nelle controversie, anche in corso, relative ai rapporti di diritto patrimoniale del fallito.
La dichiarazione di fallimento determina il venir meno della legittimazione processuale dell'imprenditore o del legale rappresentante della società fallita nelle controversie patrimoniali, trasferendola al curatore.
Art. 60, d.P.R. n. 546/1992
L'impugnazione tributaria proposta da un soggetto privo di legittimazione processuale deve essere dichiarata inammissibile.
Massime di principio
- Dopo la dichiarazione di fallimento, nelle controversie patrimoniali della società la legittimazione processuale spetta normalmente al curatore fallimentare e non all'ex legale rappresentante.
- Un appello o ricorso tributario proposto personalmente dall'ex amministratore o legale rappresentante della società fallita è esposto a una pronuncia di inammissibilità per difetto di legittimazione.
- Prima di proporre un'impugnazione occorre verificare la data della dichiarazione di fallimento e individuare il soggetto legittimato a rappresentare la società nel processo.
- La società fallita può essere validamente rappresentata nel giudizio tributario dal curatore, che deve valutare e, se opportuno, proporre o proseguire le impugnazioni nell'interesse della procedura.
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