Sentenza del 09/01/2018 n. 82 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - mancata autorizzazione del superiore gerarchico - carenza assoluta di potere - sussiste - nullità insanabile dell'atto - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’atto di accertamento è stato ritenuto affetto da nullità insanabile per carenza assoluta di potere. L’assenza dell’autorizzazione del superiore gerarchico impedisce di considerare validamente esercitata la potestà impositiva relativamente all’annualità interessata. La nullità consegue anche perché l’estensione non autorizzata dell’accertamento incide sulle garanzie di difesa e sul diritto al contraddittorio del contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell’accertamento relativo a un’annualità per la quale i pubblici ufficiali non risultavano autorizzati dal superiore gerarchico. La censura riguardava la carenza assoluta di potere, poiché mancava un’espressa disposizione che consentisse di estendere l’attività impositiva a quell’annualità. La sentenza distingue tra attività istruttoria, che può riguardare anche annualità diverse quando serva a reperire elementi utili alla verifica principale, e attività propriamente impositiva, che richiede invece uno specifico potere e una valida autorizzazione.
Norme richiamate
Statuto dei diritti del contribuente
principi di difesa e di diritto al contraddittorio
L’attività dell’Amministrazione deve rispettare le garanzie partecipative del contribuente. L’estensione dell’attività meramente impositiva a un’annualità non autorizzata può violare tali garanzie e determinare la nullità dell’atto.
Massime di principio
- È necessario distinguere tra attività istruttoria e attività impositiva: la prima può estendersi ad altre annualità per acquisire elementi utili, mentre la seconda deve essere sorretta da uno specifico potere e da una valida autorizzazione.
- Un accertamento riferito a un’annualità per la quale i funzionari non erano autorizzati può essere nullo per carenza assoluta di potere, e tale nullità è insanabile.
- L’Amministrazione non può utilizzare un’autorizzazione relativa a una determinata annualità per fondare automaticamente un accertamento su annualità diverse.
- In caso di contestazione, occorre verificare l’ambito temporale dell’autorizzazione, il contenuto dell’ordine di verifica e la distinzione tra raccolta di elementi probatori e formale esercizio della potestà impositiva.
- L’ampliamento dell’accertamento senza adeguata autorizzazione può compromettere il diritto di difesa e il contraddittorio del contribuente.
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