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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37029/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2003 con cui l’Ufficio ha recuperato a tassazione una plusvalenza ritenuta realizzata dalla cessione a terzi, a titolo oneroso, della licenza taxi rilasciata dal Comune di Napoli. La contribuente ha sostenuto che non vi fosse stata alcuna cessione onerosa imponibile: deduceva di avere operato come socia di una cooperativa di trasporto, in un rapporto di lavoro dipendente, di avere conferito in comodato l’autovettura di servizio e la relativa licenza, e che la guida fosse poi stata assunta dal marito. Contestava inoltre l’esistenza di un’azienda, l’assenza di prova del valore della presunta plusvalenza, una lettura eccessivamente restrittiva dell’art. 7, comma 1, lett. b), della l. n. 21/1992, e, in subordine, l’illegittimità dell’accertamento per mancata prova dell’omessa dichiarazione di redditi a suo carico. Con il primo motivo di ricorso per cassazione denunciava violazione di legge, ma in forma cumulativa e non specifica, insistendo sulla tesi dell’inesistenza della cessione e dell’imponibilità della plusvalenza. Con il secondo motivo denunciava vizio di motivazione, lamentando che la CTR avesse erroneamente ritenuto possibile l’esercizio dell’attività in forma imprenditoriale o autonoma e avesse impropriamente assimilato la trasferibilità della licenza taxi, prevista dalla legge, a una libera commerciabilità della stessa.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non specifico, confuso e non riferito al decisum della sentenza impugnata: le doglianze miravano in sostanza a una rivalutazione del merito e non individuavano con precisione le norme asseritamente violate né il capo di sentenza censurato, in violazione dell’art. 366 c.p.c. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché formulato secondo il vecchio paradigma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., mentre la sentenza era successiva alla riforma del 2012, e comunque perché non denunciava l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma censure attinenti a questioni e argomentazioni. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva della resistente. È stato altresì dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dell’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferiti alla decisione impugnata; il motivo non specifico o confuso è un "non motivo" e comporta inammissibilità.

  • art. 360 c.p.c.

    La censura per violazione di legge deve individuare con precisione le norme violate e criticare il decisum, non risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 360 c.p.c.

    Nella formulazione applicabile alle sentenze pubblicate dopo la riforma del 2012, il vizio riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni o argomentazioni, né dell’intero materiale istruttorio.

  • d.l. n. 83 del 2012

    convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012

    Le modifiche al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. si applicano anche ai ricorsi avverso sentenze del giudice tributario pubblicate dopo l’entrata in vigore della riforma.

  • art. 54, comma 3-bis, d.l. n. 83 del 2012

    La ricorrente invocava la non applicabilità del nuovo paradigma motivazionale al processo tributario, ma la Corte ha escluso tale tesi richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto dalla parte ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 7, comma 1, lett. b), l. n. 21 del 1992

    La norma era richiamata dalla ricorrente per contestare l’interpretazione della trasferibilità della licenza taxi; la Corte non entra nel merito della censura perché assorbita dall’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la violazione di legge deve essere dedotta in modo puntuale e specifico, con chiara indicazione del capo della sentenza impugnata e delle norme asseritamente violate; censure generiche, cumulative o disancorate dalla decisione sono inammissibili.
  • Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito: se le doglianze mirano solo a una nuova valutazione dei fatti o delle prove, il motivo è inammissibile.
  • Dopo la riforma del 2012, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non rilevano omissioni di singoli elementi istruttori o mere questioni argomentative.
  • L’omesso esame di prove non integra di per sé il vizio di motivazione se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
  • Le censure di legittimità devono essere formulate in modo separato e intellegibile, così da consentire alla Corte di esaminarle senza doverle ricostruire o isolare autonomamente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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