Cassazione Penale, Sentenza n. 117/2025 del 02/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato che contestava: 1) mancata e insufficiente motivazione della Corte d'appello su punti fondamentali, in particolare sulla natura del rapporto tra Rapacchiano e la SO.SE.A. s.r.l. (sosteneva di essere agente/rappresentante retribuito a provvigione, dipendente invece da altra cooperativa, SAPA, e che le somme trattenute erano compensi dovuti); 2) errata qualificazione come unico reato appropriativo di plurime trattenute, con conseguente violazione degli artt. 81 e 157 c.p.; 3) erronea valutazione della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, contestando il criterio di valutazione del danno complessivo applicato dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la Corte d'appello ha valutato correttamente le prove di merito ritenendo inattendibile la versione dell'imputato (che aveva ammesso di aver trattenuto le somme) in assenza di riscontri probatori e di una quantificazione del credito di provvigioni. Ha poi confermato che il reato di appropriazione indebita, nel caso di mandato a vendere, si consuma nel momento in cui il mandatario rifiuta, senza giustificazione, di consegnare le somme su richiesta del mandante; di conseguenza la Corte d'appello ha correttamente individuato il momento consumativo. Infine la Corte ha stabilito che, quando il danno patrimoniale è cagionato ad un unico soggetto da più condotte riconducibili a un medesimo disegno criminoso, il danno va valutato unitariamente per la misura complessiva ai fini dell'aggravante. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese legali della parte civile ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 581 e 591 c.p.p.
Richiamati in relazione al principio di specificità dei motivi di impugnazione: la Cassazione ricorda che l'impugnazione deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del giudice di merito, pena l'inammissibilità delle censure che si limitino a riproporre le ragioni dell'appello senza confutare le motivazioni adottate.
art. 616 c.p.p.
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali conseguente al rigetto del ricorso proposto dalla parte privata.
art. 81 c.p.
Richiamato dal difensore in relazione alla possibile pluralità di reati o concorso di norme; la Corte tuttavia ha ritenuto che le condotte riconducibili a un unico disegno criminoso e dirette alla stessa vittima possano essere valutate unitariamente, rigettando la censura.
art. 157 c.p.
Richiamato dal difensore in relazione alla disciplina della continuazione e del concorso di reati; la Corte ha confermato la valutazione di merito che ha considerato un unico reato consumato al momento del rifiuto di restituire le somme.
Massime di principio
- In ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre le censure d'appello: occorre confutare specificamente le argomentazioni del giudice di merito; altrimenti il motivo può essere ritenuto inammissibile per difetto di specificità.
- Nelle ipotesi di mandato a vendere, il reato di appropriazione indebita si considera consumato nel momento in cui il mandatario, su richiesta del mandante, rifiuta di trasferire le somme ricevute: la prescrizione e gli effetti penal-giuridici decorrono da tale momento.
- Se più atti di appropriazione sono compiuti nell'ambito di un unico disegno criminoso e colpiscono la stessa persona offesa, il danno patrimoniale va valutato nel suo ammontare complessivo ai fini della rilevanza dell'aggravante (non si valutano separatamente i singoli episodi ai fini della misura del danno aggregato).
- La mera assenza di un atto scritto che definisca i rapporti contrattuali non esclude l'obbligo per l'imputato di fornire riscontri probatori credibili e quantificati nel sostenere un diritto a trattenere somme (es. provvigioni); dichiarazioni generiche senza elementi di prova possono essere ritenute inattendibili.
- Il sindacato della Cassazione sulle valutazioni probatorie è limitato: non può sostituire la propria valutazione del merito a quella del giudice di merito se il percorso motivazionale di quest'ultimo non è viziato.
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