Ordinanza n. 371/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - la nota prot. REP_PROV_MI/MI-SUPRO/0197987 del 28/02/2025 con cui lo Sportello Unico per le Attività produttive (S.U.A.P.) del Comune di Legnano, dopo aver reso noto il parere relativo all’Unità Locale di Via Venegoni n. 39 reso dalla Commissione Paesaggio (prot. int. n. 15197 del 27/02/2025), ha richiesto “di trasmettere, entro il termine di 15 giorni, idonea documentazione di progetto aggiornata (“disegno quotato” e “stato di progetto”), che tenga conto delle osservazioni espresse dalla Commissione paesaggio e, qualora i manufatti siano già stati installati, di produrre altresì idonea documentazione fotografica comprovante la loro rimozione” (docc. 1 e 1.1); - il verbale del 26/02/2025 prot. int. n. 15197 del 27/02/2025 (relativo alla seduta del 24/02/2025) della Commissione Paesaggio, come richiamato nella comunicazione sub 1, non osteso, ove è riportato il seguente parere: “SOSPESO, in quanto la soluzione fotografica delle vetrofanie risulta troppo impattante per la visione da strada. Si consiglia, nel caso in cui le immagini fotografiche risultassero essenziali per la comunicazione commerciale, di esporre le stesse all’interno dei locali non in aderenza alle vetrine”; - la nota prot. REP_PROV_MI/MI-SUPRO/0313860 del 03/04/2025 con cui lo Sportello Unico per le Attività produttive (S.U.A.P.) del Comune di Legnano ha reso noto il parere della Commissione Paesaggio (prot. int. 24214 del 03/04/2025): “La Commissione sottolinea che le valutazioni vengono espresse rispetto alle insegne di tutte le attività commerciali, invitando, dall’insediamento, ad evitare fotografie applicate direttamente sulle vetrine degli oggetti e/o servizi commercializzati. Si ritiene di confermare il parere espresso precedentemente”; - il verbale del 02/04/2025 prot. int. 24214 del 03/04/2025 della Commissione Paesaggio, come richiamato nella comunicazione sub 2, non osteso, ove è riportato il seguente parere: “La Commissione sottolinea che le valutazioni vengono espresse rispetto alle insegne di tutte le attività commerciali, invitando, dall’insediamento, ad evitare fotografie applicate direttamente sulle vetrine degli oggetti e/o servizi commercializzati. Si ritiene di confermare il parere espresso precedentemente”. 2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Organizzazione Funeraria Altomilanese S.R.L. il 23\9\2025: - la nota prot. n. REP_PROV_MI/MI-SUPRO/0525230 del 17/06/2025 con cui lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di Legnano ha provveduto alla “trasmissione dell'Autorizzazione Pubblicitaria n. 49/2025”, al contempo stabilendo “S'informa inoltre che, l'eventuale presenza di ulteriori mezzi nella sede dell’attività e/o nelle pertinenze della stessa, non rientranti nell'autorizzazione di cui sopra, deve essere opportunamente regolarizzata tramite l'invio di un'apposita pratica amministrativa. Si ricorda infine che il servizio scrivente dovrà essere informato, nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente, delle eventuali modifiche e/o variazioni rispetto quanto dichiarato” (doc. 10) e relativo allegato grafico (doc. 11), trasmesso alla ricorrente in pari data; - l’autorizzazione rubricata come Atto n. 49/2025 rilasciata dal Responsabile del servizio dello Sportello Unico per le Imprese del Comune di Legnano il 17/06/2025 (doc. 12), trasmessa alla ricorrente in pari data, nella parte in cui nulla dispone circa le vetrofanie oggetto del presente contenzioso; - ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto. 3) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22\1\2026: - della nota prot. n. 8008/2025 del 10.11.2025 con cui lo Sportello Unico per le Attività Produttive, (S.U.A.P.) del Comune di Legnano, in pretesa “ottemperanza alla seconda Ordinanza n. 1157/2025 del 17/10/2025, si è provveduto a sottoporre alla Commissione Paesaggio del 03/11/2025, il riesame della proposta progettuale di cui si allegano le immagini dello “STATO di FATTO” della facciata dell’immobile e dello “STATO di PROGETTO”, in relazione alla quale è stata condotta nuova valutazione, di cui si allega l’estratto del Verbale quale parte integrante e sostanziale del presente documento” (doc. 13), nella parte in cui omette di esaminare l’istanza prot. REP_PROV_MI/MI-SUPRO 0695274 del 13.12.2024 relativa all’immobile sito in Via Dante n. 1 e catastalmente identificato al foglio 24, mapp. 249, sub doc. 3, limitandosi ad esaminare le vetrofanie relative al diverso e distinto immobile sito in corrispondenza delle Vie Venegoni e Fiume; - del verbale della Commissione Paesaggio del 03/11/2025, come richiamato nella comunicazione sub 13; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto. 4) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17\2\2026: - della nota prot. n. 4577/2026 del 21.01.2026 (doc. 17), notificata a mezzo pec in pari data (doc. 18); - del verbale della Commissione Paesaggio del 19/01/2026, come richiamato nella comunicazione sub 17; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti e pareri comunali relativi alla valutazione paesaggistica e all'autorizzazione di vetrofanie pubblicitarie presso sedi dell'attività
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, le comunicazioni del SUAP del Comune di Legnano, i pareri e verbali della Commissione per il Paesaggio e l'Autorizzazione Pubblicitaria n. 49/2025, contestando il trattamento amministrativo delle vetrofanie installate o progettate presso le sedi dell'attività. Gli atti originari avevano sospeso la valutazione e richiesto documentazione progettuale aggiornata, anche fotografica, richiamando l'impatto delle immagini applicate sulle vetrine e suggerendo l'esposizione delle immagini all'interno dei locali, non in aderenza alle vetrine. Il successivo parere aveva confermato tale valutazione, invitando in generale a evitare fotografie applicate direttamente sulle vetrine. I motivi aggiunti hanno inoltre riguardato l'autorizzazione pubblicitaria rilasciata senza specifica disciplina delle vetrofanie, nonché gli atti adottati in asserita ottemperanza a precedenti ordinanze cautelari, deducendo l'omesso esame di una distinta istanza relativa a un diverso immobile e contestando i successivi verbali e comunicazioni della Commissione per il Paesaggio. Nel giudizio cautelare la società ha chiesto la sospensione degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza dei presupposti della tutela, con particolare riguardo al periculum in mora. Ha rilevato che il provvedimento più recente richiama il parere della Commissione per il Paesaggio del 21 gennaio 2026, il quale, precisando che la richiesta riguardava due vetrofanie su vetrina e una sulla porta d'ingresso, aveva individuato elementi ostativi soltanto rispetto alla vetrina di sinistra. La ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare un pregiudizio attuale e concreto derivante da tale valutazione negativa parziale. Il periculum non è stato ravvisato neppure con riferimento al possibile intervento su installazioni abusive, trattandosi di una mera eventualità; inoltre, secondo quanto già affermato dal Tribunale nell'ordinanza n. 602/2025, l'installazione delle vetrofanie è comunque subordinata all'autorizzazione comunale. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare, con esito negativo in particolare per l'insussistenza del periculum in mora.
Massime di principio
- La tutela cautelare richiede la dimostrazione di un pregiudizio attuale, concreto e non meramente eventuale; la sua assenza giustifica il rigetto della domanda, anche quando sia prospettata l'illegittimità dell'atto impugnato.
- Quando una valutazione amministrativa negativa riguarda soltanto una parte degli elementi oggetto dell'istanza, il richiedente deve dimostrare quale pregiudizio cautelare concreto derivi specificamente da tale limitazione; non è sufficiente un richiamo generico all'esito sfavorevole.
- Il rischio di un futuro intervento repressivo su installazioni eventualmente abusive non integra, di per sé, un periculum in mora quando l'intervento sia meramente ipotetico e l'installazione sia comunque subordinata a una previa autorizzazione comunale.
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