Sentenza n. 3136/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento del decreto del Ministro dell'Interno datato -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente; e comunque di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso, conseguente o collegato, anche non conosciuto, con riserva dei motivi aggiunti di ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, in particolare per difetto di motivazione e di istruttoria. Il diniego era fondato sulle notizie di reato relative al fratello del ricorrente, all'epoca convivente con lui. Il Ministero aveva previamente comunicato il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990; il ricorrente non aveva presentato osservazioni. È stata inoltre dedotta la contraddittorietà rispetto alla concessione della cittadinanza italiana al padre del ricorrente, assumendo che tale precedente avrebbe dovuto condurre a una diversa valutazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo insussistenti i vizi di violazione di legge, difetto di motivazione e difetto di istruttoria. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è qualificata come atto altamente discrezionale, subordinato alla valutazione dell'interesse pubblico e dell'integrazione effettiva del richiedente, anche sotto il profilo dell'irreprensibilità morale e civile. Il Ministero ha ragionevolmente considerato le condotte penalmente rilevanti del fratello convivente come elemento indicativo del profilo del nucleo familiare e potenzialmente rilevante per il giudizio prognostico sull'affidabilità del richiedente. Il rapporto di parentela e la convivenza sono stati ritenuti idonei a giustificare l'estensione della valutazione al contesto familiare, senza che ciò implicasse un'automatica imputazione al ricorrente delle condotte del fratello. Le risultanze penali possono essere valutate come fatti storici e indici negativi anche indipendentemente dall'esito del procedimento penale, compresi archiviazione, estinzione, riabilitazione o remissione della querela. È stata esclusa la contraddittorietà con la cittadinanza concessa al padre, poiché il procedimento penale a carico del fratello costituiva una circostanza sopravvenuta e conosciuta al momento dell'adozione del diniego. Il TAR ha comunque precisato che il ricorrente può presentare una nuova domanda valorizzando la cessazione della convivenza e l'integrazione sociale e lavorativa maturata. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è oggetto di valutazione altamente discrezionale dell'amministrazione, che può considerare l'integrazione effettiva del richiedente, la sua irreprensibilità morale e civile e il contesto familiare.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è stato comunicato prima dell'adozione del diniego; il ricorrente non ha presentato osservazioni.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per l'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nella sentenza.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità delle persone fisiche mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione l'amministrazione esercita un potere altamente discrezionale e può formulare un giudizio prognostico sull'affidabilità morale e civile del richiedente, verificando la sua effettiva integrazione nella comunità nazionale.
- Ai fini della valutazione dell'integrazione e dell'affidabilità del richiedente la cittadinanza, l'amministrazione può considerare anche le condotte penalmente rilevanti di familiari stretti conviventi, quando il rapporto di parentela e la convivenza rendano ragionevole il riferimento al contesto familiare e alla sua possibile influenza sul richiedente.
- Le risultanze relative a condotte penalmente rilevanti possono essere apprezzate come fatti storici e indici negativi nel procedimento di concessione della cittadinanza anche indipendentemente dall'esito del procedimento penale, inclusi archiviazione, estinzione, riabilitazione o remissione della querela.
- Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza fondato su valutazioni prognostiche dell'amministrazione resta estrinseco e non consente di sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa quando il ragionamento risulti non illogico e adeguatamente istruito.
- La valutazione amministrativa può mutare rispetto a quella compiuta in un precedente procedimento relativo a un familiare quando, prima dell'adozione del nuovo provvedimento, siano emerse circostanze sopravvenute e conosciute dall'amministrazione.
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