Ordinanza n. 1092/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio - Roma, Sez. I, che aveva respinto il ricorso di primo grado, nonché i conseguenti atti volti al rilascio e al ripristino della disponibilità del terreno demaniale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni proprietarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha proposto appello contro la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione della sua efficacia. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la controversia riguarda la permanenza nella detenzione di un terreno demaniale, originariamente assentita da una concessione scaduta nel 1994 e mai rinnovata. L'appellante ha sostenuto, in sostanza, di poter continuare a detenere l'area e di vantare un legittimo affidamento derivante dalla tolleranza dell'amministrazione protrattasi nel tempo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistente, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, il fumus boni iuris dei motivi di appello. La concessione risultava scaduta nel 1994 e mai rinnovata; pertanto, l'appellante non disponeva di un titolo legittimo per permanere nella detenzione del terreno. Il Collegio ha inoltre escluso che la mera tolleranza dell'amministrazione potesse fondare un legittimo affidamento o pretese giuridicamente tutelabili del privato. Nel bilanciamento degli interessi è stato ritenuto prevalente l'interesse pubblico al ripristino della disponibilità del bene demaniale. Tuttavia, le amministrazioni dovranno adottare le misure opportune affinché il rilascio delle aree, anche in relazione ai tempi stabiliti, avvenga con il minor pregiudizio possibile per l'azienda e le sue attività. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza
La norma costituisce il riferimento processuale per la domanda cautelare proposta in appello; l'istanza è stata respinta per difetto di fumus boni iuris e per la prevalenza dell'interesse pubblico.
Massime di principio
- La detenzione di un bene demaniale non può proseguire legittimamente dopo la scadenza della concessione, quando questa non sia stata rinnovata, né il privato può fondare la permanenza sull'assenza di un tempestivo intervento amministrativo.
- La mera tolleranza dell'amministrazione nei confronti della detenzione senza titolo di un bene demaniale non è sufficiente a configurare un legittimo affidamento né a fondare pretese giuridicamente tutelabili alla prosecuzione della detenzione.
- In sede cautelare, l'assenza di un titolo legittimo e di un affidamento giuridicamente qualificato esclude il fumus boni iuris dell'impugnazione e consente di ritenere prevalente l'interesse pubblico al ripristino della disponibilità del bene demaniale.
- Nel disporre il rilascio di un bene demaniale, l'amministrazione deve comunque adottare modalità e tempi idonei a ridurre per quanto possibile il pregiudizio alle attività economiche esercitate dal detentore.
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