Risposta n. 301 del 23/07/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ritiene che la Certificazione Unica debba essere comunque inviata entro il 31 ottobre 2019; nella compilazione propone di indicare la causale del reddito di lavoro autonomo abituale, l’ammontare degli onorari liquidati al netto del CPA nei campi relativi ai dati fiscali e il codice 7 per le somme non soggette a ritenuta, senza compilare il campo della ritenuta d’acconto non operata.
Compensi per gratuito patrocinio ammessi a compensazione e obblighi di Certificazione Unica
Il quesito
Il Tribunale chiede se debba trasmettere le Certificazioni Uniche per i compensi liquidati agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato e utilizzati in compensazione, nonostante l’assenza della ritenuta d’acconto del 20%, e come debba compilare la CU 2019 per l’anno d’imposta 2018.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia conferma che i compensi per gratuito patrocinio, anche se utilizzati in compensazione e non materialmente pagati, restano redditi di lavoro autonomo imponibili e devono essere certificati dal Tribunale. Precisa che nella CU vanno indicati la causale "A", l’importo lordo del compenso al netto di IVA e CPA nei campi 4 e 8; non vanno compilati il codice 7 e il campo delle somme non soggette a ritenuta. Le certificazioni possono essere trasmesse entro il 31 ottobre 2019 perché si tratta di redditi non dichiarabili con la dichiarazione precompilata.
Compensazione dei crediti da gratuito patrocinio e Certificazione Unica
L’interpello riguarda i compensi e diritti liquidati dal Tribunale ad avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002. Alcuni professionisti hanno scelto di utilizzare tali crediti in compensazione, secondo la disciplina dell’art. 1, comma 778, della legge n. 208 del 2015 e del d.m. 15 luglio 2016.
Fattispecie e funzionamento della compensazione
Il Tribunale rappresenta che i compensi sono liquidati con decreto di pagamento e che, tramite la piattaforma elettronica di certificazione del MEF:
- l’avvocato può optare per la compensazione dei propri debiti fiscali e contributivi;
- la piattaforma certifica che il credito è stato liquidato con decreto non opposto e non ancora pagato;
- l’importo ammesso è comunicato all’avvocato per l’intero valore della fattura, senza ritenuta d’acconto del 20%;
- i dati dei crediti ammessi sono trasmessi all’Agenzia delle Entrate entro cinque giorni dalla scadenza del termine per l’esercizio dell’opzione;
- il Tribunale riceve l’elenco delle fatture ammesse e le registrazioni vengono chiuse per evitare un doppio pagamento.
Quesito del contribuente
Il Tribunale chiede chiarimenti su due profili:
- se debba comunque inviare all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 ottobre 2019, le Certificazioni Uniche relative a tali compensi, pur in assenza di ritenuta del 20%;
- come debba essere compilata correttamente la Certificazione Unica 2019 relativa all’anno d’imposta 2018.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
L’istante ritiene di essere tenuto all’invio delle Certificazioni Uniche in quanto ente pubblico sostituto d’imposta, poiché la natura del compenso resta quella di reddito di lavoro autonomo abituale. Sostiene inoltre che l’obbligo di certificazione sussista indipendentemente dalla modalità di pagamento e dal mancato prelievo della ritenuta.
Quanto alla compilazione, il Tribunale propone di indicare:
- causale "A" nel punto 1 del riquadro sui dati relativi alle somme erogate;
- nel punto 4 l’ammontare degli onorari liquidati, escluso il CPA, pari a 10.000 euro nell’esempio riportato;
- nel punto 6 il codice 7, relativo a somme non soggette a ritenuta;
- nel punto 7 l’importo degli onorari liquidati, sempre pari a 10.000 euro;
- nessun dato nel punto 9 relativo alle ritenute a titolo di acconto, non essendo stata operata alcuna ritenuta.
Normativa richiamata
L’Agenzia richiama in particolare:
- l’art. 1, comma 778, della legge n. 208 del 2015, che ammette alla compensazione i crediti per spese, diritti e onorari di avvocato maturati ai sensi degli artt. 82 e seguenti del d.P.R. n. 115 del 2002;
- il d.m. 15 luglio 2016, che disciplina criteri e modalità attuative;
- l’art. 3 del d.m., che richiede che i crediti siano liquidati con decreto di pagamento, non pagati e non opposti, e che l’opzione sia esercitabile solo per l’intero importo della fattura;
- l’art. 5 del d.m., che prevede l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 telematico;
- gli artt. 25 e 29, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, che impongono alle Amministrazioni dello Stato di operare la ritenuta del 20% al momento del pagamento dei compensi di lavoro autonomo.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia osserva che la disciplina della compensazione non ha finalità fiscali, ma disciplina soltanto una diversa modalità di pagamento dei compensi da gratuito patrocinio.
Tuttavia, precisa che la mancata corresponsione materiale delle somme, in conseguenza dell’utilizzo in compensazione, non fa venir meno:
- la natura di reddito di lavoro autonomo dei compensi;
- l’obbligo di certificazione in capo al Tribunale.
Di conseguenza, i compensi per gratuito patrocinio, pur non essendo assoggettati a ritenuta d’acconto perché compensati e non pagati in denaro, restano imponibili per l’avvocato percettore, che dovrà dichiararli.
Compilazione corretta della Certificazione Unica
Per la CU relativa a tali compensi, l’Agenzia indica che il Tribunale deve compilare il quadro “Certificazione Lavoro Autonomo, provvigioni e redditi diversi” come segue:
- casella 1: causale "A - Prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arti e professioni esercitate abitualmente";
- punto 4: ammontare lordo del compenso liquidato al netto dell’IVA dovuta e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA);
- punto 8: imponibile, cioè lo stesso importo esposto al punto 4, sempre al netto di IVA e CPA.
L’Agenzia esclude invece la compilazione:
- del punto 6 con codice "7";
- del punto 7.
Tali campi, infatti, si riferiscono a somme che non costituiscono reddito imponibile per effetto di una specifica disposizione di legge, mentre nel caso in esame i compensi restano redditi di lavoro autonomo imponibili, solo non materialmente pagati e non assoggettati a ritenuta per la particolare modalità di estinzione del debito.
Termine di trasmissione
Infine, l’Agenzia precisa che le Certificazioni Uniche relative a redditi non dichiarabili con la dichiarazione precompilata, come quelli derivanti da prestazioni di lavoro autonomo abituale, possono essere inviate entro il termine del 31 ottobre 2019, anziché entro il termine ordinario del 31 marzo 2019.
Conclusioni operative
In sintesi, l’interpello chiarisce che il Tribunale:
- deve certificare i compensi da gratuito patrocinio anche se compensati e non pagati materialmente;
- deve trattarli come redditi di lavoro autonomo abituale;
- deve compilare la CU con causale "A" e con gli importi del compenso al netto di IVA e CPA nei campi indicati dall’Agenzia;
- non deve usare il codice 7 né i campi relativi a somme non soggette a ritenuta;
- può trasmettere le certificazioni entro il 31 ottobre 2019.
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