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Interpello

Risposta n. 303 del 23/07/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente riteneva cedibile il credito a un altro socio della medesima società, anche nudo proprietario, senza particolari adempimenti formali, perché tutti i soci sarebbero comunque collegati al rapporto che ha generato la detrazione.

Cessione del credito per detrazioni da riqualificazione energetica a favore di soci della stessa società, anche nudi proprietari

Il quesito

Se il credito corrispondente alla detrazione IRPEF spettante pro-quota a un socio per spese di riqualificazione energetica sostenute da una società semplice possa essere ceduto gratuitamente a un altro socio della stessa società, anche se nudo proprietario della quota.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che il collegamento richiesto dalla normativa possa ravvisarsi anche nella partecipazione alla medesima compagine societaria; quindi il socio avente diritto pro-quota alla detrazione può cedere il credito a un altro socio della stessa società semplice, e la stessa conclusione vale per il socio che detenga solo la nuda proprietà della quota societaria. È inoltre ribadito che non sono previste forme particolari per il perfezionamento della cessione.

Cessione del credito per interventi di riqualificazione energetica tra soci di società semplice

L’interpello riguarda la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione IRPEF spettante per interventi di riqualificazione energetica effettuati da una società semplice. Il caso concreto concerne il trasferimento del credito tra soci della medesima società, compresa l’ipotesi di socio nudo proprietario della quota.

Fattispecie e contesto

L’istante dichiara di essere prossimo ad acquistare, a titolo gratuito, da un socio della stessa società un credito corrispondente alla detrazione IRPEF spettante pro-quota a quest’ultimo per spese sostenute nel 2018 dalla società semplice per interventi di riqualificazione energetica ai sensi dell’art. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296 del 2006.

La richiesta si fonda sul richiamo alla circolare n. 11/E del 2018, che include tra i possibili cessionari anche gli "altri soggetti privati" collegati al rapporto che ha generato la detrazione.

Quesito del contribuente

Il contribuente chiede se:

  • sia ammessa la cessione a favore di un socio del credito fiscale spettante alla società;
  • la cessione possa avvenire anche a favore di soci nudi proprietari della società.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’istante ritiene che la cessione del credito sia possibile a favore di un socio della medesima società, anche se titolare solo della nuda proprietà della quota, senza necessità di particolari adempimenti formali. A suo avviso, infatti, non essendo previsti dalla normativa limiti o prescrizioni specifiche, tutti i soci sarebbero comunque indirettamente collegati al rapporto che ha originato la detrazione.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ricostruisce il quadro normativo relativo alla cessione del credito per interventi di efficienza energetica:

  • l’art. 1, comma 3, lett. a), n. 10), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) ha modificato, dal 1° gennaio 2018, l’art. 14, comma 2-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;
  • tale disposizione consente la cessione del credito corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica ai fornitori che hanno effettuato i lavori oppure ad altri soggetti privati, esclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione;
  • la modifica si applica a tutti gli interventi richiamati dall’art. 14, compresi quelli effettuati sulle singole unità immobiliari;
  • il regime era già previsto, per specifiche ipotesi di interventi condominiali, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021;
  • il comma 2-ter del medesimo art. 14 consente, dal 1° gennaio 2017, la cessione anche a banche e intermediari finanziari da parte dei soggetti in cd. no tax area;
  • le modalità attuative per gli interventi sulle parti comuni sono state definite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 agosto 2017, prot. n. 165110;
  • la circolare n. 11/E del 18 maggio 2018 e la circolare n. 17/E del 23 luglio 2018 hanno fornito chiarimenti applicativi;
  • la circolare n. 11/E ha precisato, sulla base del parere della Ragioneria Generale dello Stato, che per "soggetti privati cessionari" devono intendersi soggetti diversi dai fornitori, purché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

L’Agenzia richiama inoltre esempi già riconosciuti in prassi:

  • interventi condominiali, con cessione agli altri soggetti titolari delle detrazioni per i medesimi lavori;
  • lavori effettuati da soggetti societari appartenenti a un gruppo, a un consorzio o a una rete di imprese, con cessione alle altre società del gruppo o agli altri consorziati o retisti, oppure direttamente al consorzio o alla rete.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ritiene che, nel caso esaminato, il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione possa essere individuato anche nella partecipazione alla medesima compagine societaria.

Di conseguenza:

  • il socio di società di persone che ha diritto pro-quota alla detrazione per spese sostenute dalla società per interventi di riqualificazione energetica può cedere il credito corrispondente a un altro socio della stessa società;
  • la medesima conclusione vale se il cessionario è un soggetto che detiene soltanto la nuda proprietà della quota societaria, poiché anch’egli è considerato collegato al rapporto che ha generato la detrazione.

Forma della cessione

L’Agenzia richiama anche la risoluzione 5 dicembre 2018, n. 84/E, precisando che la normativa non prevede regole particolari per il perfezionamento della cessione del credito né prescrizioni sulla forma dell’atto. Pertanto, ai fini della cessione in esame, non assume rilevanza la forma utilizzata per effettuarla.

Conclusioni operative

L’interpello conferma che, nel perimetro dell’art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, il requisito del collegamento con il rapporto originario può essere soddisfatto anche dalla mera appartenenza alla stessa società semplice. Ciò consente il trasferimento del credito tra soci, incluso il socio nudo proprietario, senza formalità speciali ulteriori rispetto al perfezionamento dell’accordo di cessione.

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