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Interpello

Risposta n. 299 del 23/07/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia ritiene applicabile la sanzione del 10%–25% dell’importo dell’operazione non segnalata, ridotta della metà perché la comunicazione è stata presentata entro 30 giorni dalla scadenza; sulla sanzione così ridotta è poi possibile applicare il ravvedimento operoso ex art. 13 d.lgs. 472/1997, con ulteriore riduzione, nel caso indicato, a un ottavo del 5% dell’importo non segnalato se il pagamento avviene entro un anno.

Obblighi di comunicazione dei trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori e sanzioni per tardivo invio con ravvedimento operoso.

Il quesito

Il contribuente chiede se, per la comunicazione annuale dei dati analitici dei trasferimenti da e verso l’estero di importo pari o superiore a 15.000 euro relativa al 2017, inviata il 23 novembre 2018 anziché entro il 31 ottobre 2018, siano previste sanzioni e in quale misura sia possibile il ravvedimento operoso.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia conferma che gli intermediari obbligati devono trasmettere annualmente i dati dei trasferimenti da/per l’estero superiori a 15.000 euro entro il termine di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta. In caso di omesso/tardivo invio si applica l’art. 5 d.l. 167/1990; poiché la comunicazione è stata inviata entro 30 giorni dal termine ordinario, opera la riduzione della sanzione ex art. 7, comma 4-bis, d.lgs. 472/1997. La sanzione ridotta è poi ravvedibile ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 472/1997, secondo le misure previste in base al momento del pagamento.

Obblighi di comunicazione dei trasferimenti da e per l’estero e ravvedimento operoso

L’interpello riguarda il tardivo invio della comunicazione annuale dei dati analitici relativi ai trasferimenti da e verso l’estero di denaro, titoli e valori di importo pari o superiore a 15.000 euro. Il caso è rilevante anche perché la comunicazione riguarda sia l’istante sia un soggetto incorporato per fusione con effetti dal 1° luglio 2018, e i flussi sono stati trasmessi il 23 novembre 2018 anziché entro il 31 ottobre 2018.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

L’istante segnala di non avere inviato entro il termine ordinario la comunicazione relativa all’esercizio 2017 per un problema operativo interno. Precisa che:

  • entrambe le comunicazioni sono state trasmesse il 23 novembre 2018;
  • tutte le informazioni contenute nei flussi risultavano correttamente registrate nell’Archivio Unico Informatico.

Il contribuente chiede se, in tale situazione, siano previste sanzioni e in quale misura possa operare il ravvedimento operoso.

Quesito posto all’Agenzia delle Entrate

Il quesito è circoscritto alla verifica:

  • dell’esistenza di una sanzione per il tardivo invio della comunicazione;
  • della misura della sanzione applicabile;
  • della possibilità di riduzione tramite ravvedimento operoso.

L’istante non propone una propria soluzione interpretativa.

Normativa richiamata

L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, che obbliga intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari e operatori non finanziari individuati dalla norma a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, anche in valuta virtuale, effettuati per conto o a favore di specifici soggetti.

Viene poi richiamato il comma 2 del medesimo articolo, che demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia la definizione di modalità e termini di trasmissione.

A questo fine è citato il provvedimento direttoriale n. 58231 del 24 aprile 2014, il quale stabilisce al punto 4.2 che la comunicazione è annuale e va trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta relativa al medesimo anno di riferimento.

Quanto al regime sanzionatorio, l’Agenzia richiama l’articolo 5, comma 1, del d.l. n. 167 del 1990, secondo cui per la violazione degli obblighi di trasmissione posti a carico degli intermediari si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell’importo dell’operazione non segnalata.

Infine, viene richiamato l’articolo 7, comma 4-bis, del d.lgs. n. 472 del 1997, che prevede, salvo diversa disposizione, la riduzione della sanzione della metà in caso di presentazione della dichiarazione o denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del termine.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia

Secondo l’Agenzia, nel caso esaminato la comunicazione è stata presentata entro trenta giorni dalla scadenza del termine ordinario del 31 ottobre 2018. Di conseguenza, la sanzione base prevista dall’articolo 5 del d.l. n. 167 del 1990, pari dal 10 al 25 per cento dell’importo dell’operazione non segnalata, deve essere ridotta della metà in applicazione dell’articolo 7, comma 4-bis, del d.lgs. n. 472 del 1997.

L’Agenzia aggiunge che la sanzione così ridotta può essere ulteriormente regolarizzata mediante ravvedimento operoso, applicando le riduzioni dell’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 in base al momento del pagamento. In particolare, se il versamento della sanzione avviene entro un anno dal termine previsto per l’adempimento comunicativo, si applica la riduzione a un ottavo del minimo.

Parere finale dell’Agenzia delle Entrate

Il parere è quindi favorevole all’applicazione della sanzione, ma con riduzione per la tardività contenuta entro i trenta giorni. L’Agenzia conferma che:

  • l’invio tardivo integra una violazione sanzionabile;
  • la sanzione ordinaria è dal 10 al 25 per cento dell’importo non segnalato;
  • poiché la comunicazione è stata trasmessa entro trenta giorni, la sanzione è dimezzata;
  • sulla sanzione ridotta è possibile il ravvedimento operoso secondo l’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.

Conclusioni operative

Per il caso prospettato, la misura di riferimento indicata dall’Agenzia è quella della sanzione ridotta al 5%–12,5% dell’importo dell’operazione non segnalata, con possibilità di ulteriore riduzione tramite ravvedimento operoso in base alla tempestività del pagamento. L’interpello conferma quindi che il tardivo invio entro 30 giorni non esclude la sanzione, ma consente l’applicazione del regime attenuato previsto dalla disciplina sanzionatoria generale.

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