Risposta n. 300 del 23/07/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che il provento vada tassato nel 2018, che la base imponibile vada ripartita per periodi di maturazione con aliquota ponderata, e che nel quadro RW vada indicato il valore di riscatto alla scadenza e 364 giorni di detenzione per evitare duplicazioni di imposta patrimoniale.
Tassazione e IVAFE su polizza vita stipulata con compagnia non residente e liquidata nel 2018
Il quesito
Il contribuente chiede in quale periodo d’imposta tassare il provento della polizza, quale base imponibile e aliquota applicare nel quadro RM, e quale valore finale e numero di giorni indicare nel quadro RW ai fini IVAFE.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che il provento sia imponibile nel 2018, da dichiarare nel quadro RM con l’aliquota vigente nei periodi di maturazione; per la polizza non occorre indicare nulla nei quadri RM/RW del modello successivo. Ai fini IVAFE, nel quadro RW va indicato come valore finale l’intero importo accreditato il 31 dicembre 2018 e i giorni di possesso sono 365, includendo anche quel giorno.
Polizza vita estera liquidata nel 2018 e trattamento fiscale
L’interpello riguarda una polizza di assicurazione sulla vita stipulata nel 1976 con una compagnia non residente e liquidata il 31 dicembre 2018, con accredito dell’importo su un conto corrente estero svizzero. La questione investe sia la tassazione del provento assicurativo sia gli obblighi dichiarativi ai fini del monitoraggio fiscale e dell’IVAFE.
Fattispecie e contesto
Il contribuente ha percepito dalla compagnia assicuratrice un importo a scadenza, in assenza di applicazione di imposta sostitutiva da parte dell’impresa estera. La compagnia ha inoltre attestato che i premi versati non erano collegati ad investimenti in strumenti finanziari, ma affluivano nella liquidità ordinaria della compagnia stessa.
L’istante evidenzia che la scadenza contrattuale era fissata al 1° gennaio 2019, ma la somma è stata accreditata il 31 dicembre 2018. Per tale ragione chiede come individuare:
- il periodo d’imposta di rilevanza del debito tributario;
- la base imponibile da indicare nel quadro RM del modello Redditi PF e l’aliquota da applicare;
- il valore finale e il numero di giorni da riportare nel quadro RW ai fini IVAFE.
Quesito del contribuente
Il contribuente chiede in sostanza se:
- il reddito debba essere tassato nel 2018, perché in tale anno è avvenuto l’incasso e la chiusura del rapporto;
- l’imposta sostitutiva debba essere calcolata applicando un criterio di maturazione, con aliquote differenziate in ragione delle modifiche normative intervenute nel tempo;
- nel quadro RW vada indicato il valore di riscatto/somma assicurata alla scadenza e, come giorni di detenzione, 364 giorni, escludendo il 31 dicembre 2018 per evitare una duplicazione dell’imposta patrimoniale.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia ricostruisce il regime fiscale delle somme corrisposte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, richiamando in particolare:
- l’articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del TUIR, che qualifica tali somme come redditi di capitale;
- l’articolo 45, comma 4, del TUIR, secondo cui il reddito è dato dalla differenza tra ammontare percepito e premi pagati;
- l’articolo 26-ter, comma 1, del DPR 600/1973, che prevede l’imposta sostitutiva per i redditi corrisposti da soggetti non residenti a residenti;
- gli articoli 3 e 4 del DL 66/2014, che hanno elevato al 26% l’aliquota sui redditi di natura finanziaria dal 1° luglio 2014;
- il comma 11 dell’articolo 3 del medesimo decreto, che introduce un regime transitorio per i contratti sottoscritti entro il 30 giugno 2014;
- la legge di stabilità 2015, commi 658 e 659 dell’articolo 1, e le successive indicazioni di prassi contenute nella circolare 8/E del 1° aprile 2016 e nella risoluzione 76/E del 16 settembre 2016, in tema di polizze vita "miste" e distinzione tra componente demografica esente e componente finanziaria imponibile;
- la circolare 19/E del 27 giugno 2014, che chiarisce l’applicazione dell’aliquota nei diversi periodi di maturazione;
- l’articolo 19 del DL 201/2011, che ha istituito l’IVAFE;
- le regole di compilazione del quadro RW per il monitoraggio delle attività estere e per il calcolo dell’imposta.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
L’istante propone tre conclusioni operative:
- il reddito va tassato nel periodo d’imposta 2018, essendo il 31 dicembre 2018 la data di effettivo incasso e di chiusura del contratto;
- la base imponibile dovrebbe essere ripartita in funzione dei diversi periodi di maturazione, applicando un’aliquota ponderata coerente con il criterio della tassazione per maturazione;
- ai fini IVAFE, nel quadro RW andrebbe indicato come valore finale la somma assicurata in caso di vita, coincidente con il valore di riscatto al 1° gennaio 2019, e come periodo di detenzione 364 giorni, poiché il rapporto è stato estinto il 31 dicembre 2018 e tale giorno sarebbe già rilevato nel quadro RW relativo al conto corrente estero che ha ricevuto l’accredito.
Parere dell’Agenzia delle Entrate sulla tassazione del provento
L’Agenzia conferma, in linea generale, che le somme derivanti da polizze vita costituiscono redditi di capitale e che, per i contratti stipulati entro il 30 giugno 2014, l’aliquota va applicata secondo il periodo di maturazione del reddito:
- 12,50% per la parte maturata fino al 31 dicembre 2011;
- 20% per la parte maturata dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014;
- 26% per la parte maturata dal 1° luglio 2014.
Rileva inoltre che, quando il reddito è corrisposto da un soggetto non residente a un residente, in assenza di sostituto d’imposta residente, il contribuente deve dichiarare il reddito in dichiarazione, ovvero può optare per la tassazione ordinaria al fine di ottenere il credito per imposte estere ai sensi dell’articolo 165 del TUIR.
Nel caso concreto, poiché la somma è stata accreditata il 31 dicembre 2018 e la compagnia estera ha attestato tale corresponsione, l’Agenzia ritiene che il guadagno in conto capitale sia da ricondurre al periodo d’imposta 2018. Ne deriva che il contribuente deve assoggettare il reddito a imposizione in dichiarazione, indicando nel quadro RM del modello Redditi PF 2019 l’ammontare lordo del reddito, con l’aliquota vigente nei diversi periodi di maturazione sulla base di quanto certificato dalla compagnia.
L’Agenzia precisa però di non entrare nel merito del calcolo puntuale dell’imposta sostitutiva richiesto dall’istante.
Effetti sulla dichiarazione successiva e sul quadro RW
Quanto alla polizza, l’Agenzia osserva che l’incasso nel 2018 determina anche la contestuale chiusura del rapporto. Di conseguenza, per la polizza non dovrà essere indicato nulla nei quadri RM e/o RW del modello Redditi 2020.
Ai fini IVAFE, l’Agenzia ricorda che il quadro RW va utilizzato sia per il monitoraggio delle attività estere sia per l’applicazione dell’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero. L’obbligo sussiste anche per le polizze vita e di capitalizzazione estere, salvo che:
- la compagnia estera abbia optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva e dell’imposta di bollo;
- oppure sia stato affidato a un intermediario finanziario italiano l’incarico di regolare tutti i flussi connessi all’investimento, al disinvestimento e al pagamento dei proventi.
Nel caso specifico, il quadro RW deve riportare come valore finale l’intero importo accreditato il 31 dicembre 2018, poiché tale importo è quello individuato dalle condizioni contrattuali come somma dovuta a scadenza, comprensiva della somma assicurata in caso di vita e delle eccedenze accumulate fino alla scadenza.
Quanto ai giorni di detenzione, l’Agenzia ritiene corretto includere anche il 31 dicembre 2018, per cui i giorni di possesso sono 365. È quindi esclusa la tesi del contribuente che proponeva 364 giorni per evitare una duplicazione dell’imposta patrimoniale.
Indicazioni sull’IVAFE sui conti correnti esteri
L’Agenzia richiama infine la disciplina dell’IVAFE sui conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero, attualmente stabilita in misura fissa pari a euro 34,20. Tale imposta non è dovuta se la giacenza media del periodo d’imposta non supera euro 5.000.
Conclusioni operative
In sintesi, l’interpello chiarisce che:
- il reddito derivante dalla polizza estera è fiscalmente rilevante nel 2018, in quanto l’accredito è avvenuto il 31 dicembre 2018;
- il reddito va dichiarato nel quadro RM del modello Redditi PF 2019, applicando l’aliquota per periodo di maturazione;
- ai fini del monitoraggio e dell’IVAFE, nel quadro RW va indicato l’intero importo accreditato e vanno considerati 365 giorni di detenzione;
- la polizza, essendo estinta nel 2018, non comporta ulteriori indicazioni nei quadri RM/RW del modello Redditi 2020.
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