Risposta n. 305 del 23/07/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente ritiene che l’eredità giacente non sia soggetta alla disciplina del sostituto d’imposta: quindi non vanno operate né versate ritenute, non vanno predisposte CU e modello 770, e non sono dovute comunicazioni all’Agenzia delle Entrate.
Eredità giacente: obblighi di sostituzione d’imposta sui pagamenti a un ex dipendente di società cancellata
Il quesito
Si chiede se il curatore dell’eredità giacente debba operare la ritenuta d’acconto su somme pagate per retribuzioni e TFR dovute da una società già sostituto d’imposta, nonché se debba rilasciare Certificazione Unica, inviare il modello 770 e fare ulteriori comunicazioni all’Agenzia delle Entrate.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia conclude che, se nell’asse ereditario non vi sono aziende commerciali o agricole, il curatore dell’eredità giacente non assume gli obblighi di sostituto d’imposta; i pagamenti all’ex dipendente non sono quindi soggetti a ritenuta, né a certificazione o dichiarazione. Resta però dovuta un’attestazione dei compensi corrisposti e una comunicazione all’Agenzia con i dati del beneficiario e l’importo pagato.
Eredità giacente e obblighi di sostituzione d’imposta sui crediti da lavoro
L’interpello riguarda il trattamento fiscale delle somme dovute a un ex dipendente di una società in nome collettivo, in un contesto di eredità giacente. Il tema centrale è se il curatore dell’eredità giacente debba operare le ritenute fiscali e gli adempimenti tipici del sostituto d’imposta quando provvede al pagamento, in sede di riparto, di crediti per retribuzioni e trattamento di fine rapporto.
Fattispecie rappresentata
Il sig. ALFA è curatore dell’eredità giacente del sig. BETA, deceduto, già socio illimitatamente responsabile della società GAMMA & c. Snc di DELTA e BETA. La società risulta cancellata dal Registro delle Imprese su iniziativa della procedura di eredità giacente, mentre il socio superstite DELTA è irreperibile.
La società ha un debito verso un ex dipendente per un importo relativo a retribuzioni e TFR, indicato al lordo di IRPEF e contributi previdenziali. Il creditore è intervenuto nella procedura di eredità giacente in forza della responsabilità illimitata del socio defunto. In sede di riparto, la procedura potrà soddisfare il credito solo parzialmente.
Quesiti posti dal contribuente
L’istante chiede chiarimenti sul comportamento fiscale da tenere al momento del pagamento, in particolare:
- se, pagando debiti di terzi già sostituti d’imposta, la procedura di eredità giacente debba operare la ritenuta fiscale a titolo di acconto;
- in caso affermativo, quale sia la misura della ritenuta e se vi sia l’obbligo di rilasciare la Certificazione Unica e trasmettere il modello 770;
- in caso negativo, se debba comunque essere effettuata una comunicazione all’Agenzia delle Entrate sulla somma distribuita al creditore e con quali modalità.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Secondo l’istante, alla fattispecie non si applica la disciplina dei sostituti d’imposta. Di conseguenza:
- non deve essere applicata né versata alcuna ritenuta da parte dell’eredità giacente;
- non devono essere predisposte o trasmesse la Certificazione Unica e il modello 770;
- non deve essere effettuata alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate in relazione al riparto eseguito a favore del creditore.
Normativa richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia richiama:
- l’articolo 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che individua tra i sostituti d’imposta, per i redditi di lavoro dipendente, anche il curatore fallimentare, obbligato a operare la ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF all’atto del pagamento;
- l’articolo 5-ter del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, che disciplina gli adempimenti dei curatori di eredità giacente e degli amministratori di eredità.
In particolare, il comma 2, lettera a), prevede che i curatori e amministratori debbano adempiere, per i periodi d’imposta indicati, agli obblighi contabili e a quelli a carico dei sostituti d’imposta solo se nell’asse ereditario sono comprese aziende commerciali o agricole.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia, richiamando anche la circolare n. 156/E del 2000, afferma che il curatore dell’eredità giacente non è tenuto agli obblighi contabili e a quelli connessi alla figura di sostituto d’imposta quando l’asse ereditario non comprende aziende commerciali o agricole.
Nel caso concreto, la circostanza che il de cuius fosse socio di una Snc cancellata dal Registro delle Imprese, con socio superstite irreperibile, non integra il presupposto richiesto dall’articolo 5-ter, comma 2, lettera a), del d.P.R. n. 322 del 1998 per attribuire al curatore gli obblighi di sostituzione d’imposta.
Conclusioni operative
Per effetto di tale interpretazione:
- le somme corrisposte dalla procedura all’ex dipendente a titolo di retribuzioni e TFR non devono essere assoggettate a ritenuta d’acconto;
- tali somme non devono essere oggetto di Certificazione Unica né di modello 770 da parte della procedura;
- non opera, quindi, il regime ordinario del sostituto d’imposta in capo al curatore dell’eredità giacente.
Resta tuttavia fermo che il curatore deve:
- rilasciare al lavoratore/creditore un’attestazione dei compensi corrisposti;
- effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti, Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali, Settore Fiscalità e compliance delle persone fisiche, Ufficio Analisi e Controllo – indicando le generalità del beneficiario e l’importo complessivo corrisposto.
Sintesi finale
L’interpello chiarisce che la mera circostanza di dover pagare un debito di lavoro sorto in capo a una società del cui socio defunto si amministra l’eredità non comporta, di per sé, l’assunzione degli obblighi di sostituto d’imposta. Tali obblighi sorgono solo se nell’asse ereditario siano presenti aziende commerciali o agricole; in difetto, il curatore effettua il pagamento senza ritenuta e senza gli adempimenti CU/770, ma con l’obbligo di attestazione e di comunicazione all’Agenzia.
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