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Interpello

Risposta n. 302 del 23/07/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'Agenzia ritiene che la detrazione non spetti, perché il pagamento è effettuato per rimborsare un prestito a un soggetto diverso dall'università e non può essere assimilato a una tassa di iscrizione universitaria.

Detraibilità delle somme versate per estinguere un prestito d'onore contratto dalle figlie per tasse universitarie all'estero

Il quesito

Il contribuente chiede se, pagando nel 2018 il debito contratto dalle figlie con un prestito d'onore dello Stato inglese per finanziare le tasse universitarie a Londra, possa detrarre tali somme ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. e), del TUIR.

Il parere dell’Agenzia

Le spese per corsi universitari sono detraibili al 19% se sostenute per tasse di iscrizione e altri oneri collegati alla frequenza; per i corsi all'estero si applicano i limiti previsti per l'area disciplinare e la zona del domicilio fiscale. Tuttavia, nel caso esaminato, il versamento per estinguere il prestito delle figlie non costituisce spesa universitaria detraibile ex art. 15, comma 1, lett. e), TUIR, poiché non è un pagamento dovuto all'università ma a un ente terzo.

Spese di iscrizione a corsi universitari all’estero e rimborso di un prestito d’onore

L’interpello riguarda la possibilità di fruire della detrazione IRPEF per le somme che un genitore intende versare per estinguere un prestito d’onore contratto dalle figlie per pagare le tasse universitarie in Gran Bretagna. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la questione non attiene alla detraibilità delle ordinarie spese universitarie in sé, ma alla natura fiscale del pagamento effettuato in favore dell’ente finanziatore del prestito.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

L’istante riferisce che le due figlie hanno frequentato un college/università pubblica di Londra, conseguendo la laurea una nel 2006 e l’altra nel 2018. Per poter sostenere gli studi, ciascuna ha dovuto versare una tassa annuale di iscrizione pari a 9.000 sterline per tre anni. Non disponendo di liquidità immediata, le figlie hanno ottenuto un prestito d’onore dallo Stato inglese.

L’istante precisa che il debito non è stato ancora cancellato e che intende estinguerlo con proprie disponibilità economiche, chiedendo se tale esborso consenta di beneficiare della detrazione di cui all’art. 15, comma 1, lett. e), del TUIR.

Quesito del contribuente

Il contribuente chiede, in sostanza, se il pagamento in un’unica soluzione del debito contratto dalle figlie per finanziare le tasse universitarie possa essere considerato una spesa universitaria detraibile al 19%.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

L’istante sostiene di poter detrarre, nella dichiarazione dei redditi 2019 relativa al periodo d’imposta 2018, l’importo totale delle spese sostenute nel 2018 per i corsi di laurea di entrambe le figlie, calcolando il 19% di 9.000 sterline per tre anni per ciascuna figlia, per un totale di 10.260 sterline da convertire in euro al cambio del momento del pagamento.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia richiama l’art. 15, comma 1, lett. e), del TUIR, secondo cui è detraibile dall’imposta lorda il 19% delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali.

Vengono inoltre ricordati i principali criteri applicativi:

  • per le università statali, la detrazione si calcola sull’intera spesa sostenuta;
  • per le università non statali, la spesa agevolabile non può superare gli importi stabiliti annualmente con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi delle università statali;
  • il principio di cassa comporta che la detrazione spetta per le spese sostenute in ciascun anno, anche se riferite a più anni accademici;
  • la circolare n. 7 del 2018 chiarisce che la detrazione spetta anche per varie tipologie di corsi e spese connesse, tra cui corsi universitari, specializzazioni, perfezionamento, master universitari, dottorati, ITS, nuovi corsi dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati, nonché tasse di immatricolazione e iscrizione, soprattasse per esami, test di accesso e TFA.

Per i corsi universitari all’estero, la circolare precisa che occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la medesima area disciplinare nella zona geografica del domicilio fiscale dello studente; per i corsi post-laurea all’estero, al limite previsto per i corsi post laurea nella medesima zona geografica.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Pur richiamando i principi generali sulla detraibilità delle spese universitarie, l’Agenzia conclude negativamente.

La ragione è che il contribuente non sostiene una tassa di iscrizione direttamente verso l’università, ma versa somme per rifondere un prestito contratto dalle figlie con un ente diverso dall’ateneo. Secondo l’Agenzia, questa circostanza esclude la riconducibilità del pagamento tra le spese detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e), del TUIR, poiché il rimborso del prestito non è assimilabile a una tassa di iscrizione a un corso universitario.

Conclusioni operative

L’interpello chiarisce che:

  • le spese di iscrizione universitaria restano detraibili, nei limiti e secondo le regole ordinarie previste dal TUIR e dalla prassi;
  • il pagamento effettuato per estinguere un prestito d’onore utilizzato per finanziare quelle spese non è, invece, fiscalmente detraibile come spesa universitaria;
  • non rileva, ai fini dell’agevolazione, il fatto che il debito originario sia stato contratto per sostenere gli studi, poiché ciò che conta è la natura del pagamento effettuato e il soggetto destinatario della somma.

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